incompatibilità e secondo lavoro scuola - IS24

Cosa è vietato, cosa è ammesso e quali sono le regole per i lavoratori a tempo determinato e con partita IVA

Nel mondo della scuola, non è raro che docenti e personale ATA si chiedano se sia possibile affiancare al lavoro pubblico un’attività extra: una libera professione, un lavoretto con partita IVA, qualche collaborazione saltuaria. Ma è davvero sempre permesso? Quali sono i limiti previsti dalla legge?

La risposta non è così immediata, perché la materia è regolata da un insieme articolato di norme, tutte finalizzate a tutelare il principio costituzionale secondo cui il dipendente pubblico è al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Costituzione Italiana). Da questo principio derivano regole stringenti, che impongono di evitare situazioni in cui l’attività esterna possa interferire, anche solo potenzialmente, con l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione pubblica.

Il principio di esclusività: cosa significa per chi lavora nella scuola

Chi lavora nella scuola, sia come docente sia come ATA, è un dipendente pubblico e pertanto soggetto al cosiddetto principio di esclusività. Questo comporta l’obbligo di dedicarsi esclusivamente alle proprie funzioni scolastiche, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.

Il punto di riferimento normativo è l’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, che si applica a tutto il pubblico impiego. Per i docenti si aggiunge l’articolo 508 del Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/1994), che introduce ulteriori precisazioni, ad esempio in materia di lezioni private.

In base a queste norme, non tutte le attività esterne sono vietate, ma è fondamentale distinguere tra quelle incompatibili in modo assoluto, quelle consentite con autorizzazione e quelle liberamente esercitabili previa semplice comunicazione.

Quando scatta l’incompatibilità assoluta

Alcune attività sono sempre vietate, a prescindere dal tempo dedicato o dal compenso percepito. È il caso dell’attività commerciale o industriale, dell’esercizio di una professione regolamentata (come avvocato, commercialista, architetto) e dell’assunzione di un secondo impiego presso un soggetto privato. Sono vietate anche le cariche in società a scopo di lucro (salvo autorizzazioni ministeriali nei casi previsti) e le lezioni private rivolte ad alunni del proprio istituto.

Inoltre, qualsiasi attività esterna che comporti un conflitto d’interesse, anche potenziale, rispetto al lavoro svolto a scuola, è da considerarsi incompatibile. In questi casi non c’è margine di autorizzazione: l’attività deve essere cessata oppure non può essere intrapresa.

Attività consentite ma solo con autorizzazione

Ci sono poi attività che, pur non essendo vietate in assoluto, richiedono un’autorizzazione preventiva del Dirigente scolastico. Rientrano in questa categoria le libere professioni, come ad esempio quella di psicologo, formatore, musicista o consulente, purché l’attività non interferisca con l’orario di servizio e non comprometta l’efficienza lavorativa.

Anche le lezioni private possono essere ammesse, ma solo se rivolte ad alunni di altri istituti scolastici, mai a quelli del proprio. In questi casi l’autorizzazione del Dirigente è obbligatoria e deve essere valutata con attenzione, tenendo conto della compatibilità oraria e dell’assenza di conflitto d’interessi.

Partita IVA e scuola: un’accoppiata possibile?

Un tema molto discusso è quello della partita IVA. Avere una partita IVA non è di per sé vietato, ma rappresenta spesso un campanello d’allarme per l’amministrazione. La ragione è semplice: la partita IVA è, in genere, indice di un’attività abituale e organizzata e, quindi, potenzialmente incompatibile.

Un insegnante che svolge attività di grafico freelance, con sito web e clienti fissi, pur fatturando poco, può trovarsi in una situazione non compatibile con l’insegnamento a tempo pieno. Diverso è il caso di un docente part-time che svolge qualche lezione occasionale come formatore per enti pubblici: in quest’ultimo caso, se l’orario complessivo non supera il 50% del tempo pieno, la normativa è più permissiva.

Molto dipende dalla natura dell’attività: se si tratta di una libera professione, può essere ammessa con autorizzazione; se invece ha carattere imprenditoriale o continuativo (come vendite online con e-commerce, attività artigianali o consulenze stabili), allora è da considerarsi incompatibile, soprattutto per i lavoratori a tempo pieno.

E i supplenti? Stesse regole per i contratti a tempo determinato

Anche i supplenti, sia brevi che fino al 30 giugno o 31 agosto, sono considerati a tutti gli effetti dipendenti pubblici e sono soggetti alla stessa disciplina sulle incompatibilità. Questo vale anche per chi ha contratti rinnovati ogni pochi mesi o si alterna tra periodi di lavoro e disoccupazione.

C’è però una finestra di flessibilità per i docenti e ATA con supplenze su spezzoni orari pari o inferiori al 50%: in questo caso si applica il regime previsto dalla Legge 662/1996 per il part-time, che consente lo svolgimento di altre attività lavorative, purché comunicate e non in conflitto con l’attività principale.

Va prestata attenzione però ai casi in cui, successivamente, si ottiene un completamento d’orario che supera la soglia del 50%: in quel momento, il regime di favore decade e l’attività esterna potrebbe diventare incompatibile. In quel caso il lavoratore deve scegliere: o rinunciare alla supplenza o cessare l’attività secondaria.

Cosa succede in caso di violazione?

Se un dirigente scolastico accerta la presenza di un’attività incompatibile, ha l’obbligo di diffidare il lavoratore a cessare l’attività entro 15 giorni. Se il dipendente non si adegua, scatta la decadenza dal contratto o il licenziamento.

In alcuni casi, come l’omessa dichiarazione all’assunzione di un’attività incompatibile già in corso, può configurarsi anche una responsabilità penale, oltre che disciplinare. Il lavoratore rischia inoltre di dover restituire tutti i compensi percepiti e può incorrere in responsabilità erariale, con segnalazione alla Corte dei Conti.

Le attività sempre consentite (ma da comunicare)

Esistono alcune attività che non richiedono autorizzazione, ma solo una comunicazione preventiva. Tra queste ci sono le collaborazioni a riviste e giornali, la partecipazione a convegni o seminari, la scrittura di libri, le opere dell’ingegno, gli incarichi sindacali, l’attività di volontariato e l’attività sportiva entro il limite annuo di 5.000 euro.

Per queste attività, seppur escluse dal regime autorizzativo, è sempre bene tenere traccia e informare il Dirigente scolastico, anche per evitare malintesi o contestazioni successive.

In sintesi, l’incompatibilità nel pubblico impiego scolastico è un tema delicato e regolato in modo rigoroso. Partita IVA, doppio lavoro, collaborazioni e attività occasionali sono possibili, ma solo se rientrano in un quadro giuridico ben definito. Per questo è sempre consigliabile agire con prudenza, comunicare ogni attività esterna e – quando necessario – chiedere espressa autorizzazione al Dirigente scolastico.

Consigli

Un comportamento trasparente è la migliore garanzia per tutelare sé stessi e il proprio lavoro. In caso di dubbi è sempre preferibile parlarne con il DS o con il proprio consulente sindacale.

 

TABELLA CON ESEMPI
TIPO DI CONTRATTO / SITUAZIONE ESEMPIO DI SECONDA ATTIVITÀ COMPATIBILITÀ CONDIZIONI AUTORIZZAZIONE NECESSARIA
Tempo pieno (docenti o ATA) Attività commerciale (es. negozio, e-commerce)  Incompatibile Attività vietata ai sensi dell’art. 60 DPR 3/1957 e art. 508 D.Lgs. 297/1994
Tempo pieno Libera professione (psicologo, avvocato, ecc.) Solo se autorizzata Ammessa solo se non confligge con orario e funzioni scolastiche (art. 508, comma 15 D.Lgs. 297/94) Richiesta preventiva
Tempo pieno Collaborazione a riviste / convegni / docenza Compatibile Attività escluse dal divieto (art. 53, comma 6 D.Lgs. 165/2001) Solo comunicazione
Tempo pieno Lavoro subordinato presso privato (es. commesso) Incompatibile Vietato ogni impiego privato (art. 60 DPR 3/1957)
Tempo pieno Partita IVA come consulente marketing Generalmente incompatibile Abitualità e organizzazione configurano attività imprenditoriale
Part-time ≤ 50% (spezzone ATA o docente) Partita IVA come grafico freelance Compatibile se occasionale Valutazione caso per caso: attività non deve generare conflitto di interessi (L. 662/96, art. 1 c. 56) Solo comunicazione
Part-time ≤ 50% Lavoro da dipendente presso privato Compatibile Ammessa se comunicata, non confliggente, e marginale Solo comunicazione
Supplenza breve Collaborazione occasionale Compatibile Valgono le stesse regole del part-time se ≤50% dell’orario Solo comunicazione
Supplenza al 30/06 o 31/08 Lavoro con partita IVA (es. lezioni online) Incompatibile se abituale Stesso regime dei contratti a tempo pieno Autorizzazione se libera professione
Supplenza su spezzone ≤50% Docente con attività agricola familiare Potenzialmente compatibile Solo se non abituale, non organizzata e marginale Meglio chiedere autorizzazione
Completamento orario che supera il 50% Lavoro secondario già avviato prima della scuola Diventa incompatibile Scatta il regime ordinario, anche se l’attività era ammessa inizialmente Cessazione o richiesta autorizzazione
Presa di servizio con attività in corso Lavoro secondario attivo al momento del contratto Incompatibile Non si può firmare il contratto con incompatibilità attiva Oppure rinuncia o cessazione
Attività occasionale Scrittura articoli per riviste scientifiche Compatibile Rientra tra le esclusioni (art. 53, comma 6 D.Lgs. 165/2001) Solo comunicazione
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