Il personale della scuola può estendere l’esperienza lavorativa fuori dall’amministrazione grazie all’art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001

Nel mondo della scuola, non è raro che un docente o un collaboratore ATA decidano di sospendere momentaneamente il proprio servizio per intraprendere un’altra attività lavorativa, anche in un settore diverso da quello dell’istruzione. Per questa esigenza, il contratto collettivo nazionale offre un primo strumento: l’aspettativa non retribuita per altra attività lavorativa, prevista dall’articolo 18, comma 3 del CCNL Scuola 2007.

Ma cosa accade quando questo periodo, limitato a un solo anno, termina? Esiste una possibilità per estendere l’esperienza professionale esterna alla scuola senza dover rassegnare le dimissioni?

La risposta è : la normativa generale sul pubblico impiego, attraverso l’articolo 23-bis del D.Lgs. 165/2001, offre una seconda e più ampia possibilità di aspettativa anche per il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato.

Articolo 18 CCNL Scuola: un solo anno, non prorogabile

L’art. 18, comma 3 del CCNL 2007 consente al personale della scuola, su richiesta, di ottenere un’aspettativa non retribuita della durata di un anno per realizzare un’esperienza lavorativa diversa o superare un periodo di prova.
Tale periodo, però, è limitato a un solo anno scolastico, non può essere prorogato, e non può essere richiesto nuovamente, nemmeno a distanza di tempo.
Il dipendente si trova così, al termine dell’anno, davanti a una scelta netta: rientrare nel proprio ruolo scolastico o abbandonarlo definitivamente.

L’alternativa: l’aspettativa ex art. 23-bis D.Lgs. 165/2001

Superato il limite del CCNL, chi desidera proseguire un’esperienza professionale extra scolastica può ricorrere all’art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001, che consente il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso:

  • soggetti pubblici (amministrazioni, enti, organismi anche internazionali),

  • soggetti privati (aziende, organizzazioni, istituzioni estere).

L’aspettativa è concessa su base volontaria, su richiesta del dipendente, salvo motivato diniego da parte dell’amministrazione scolastica, che può opporsi solo in presenza di preminenti esigenze organizzative.
Durante il periodo di aspettativa, il dipendente mantiene la qualifica posseduta, ma non percepisce retribuzione e, salvo casi particolari, non matura anzianità.

Limiti temporali e previdenziali: ciò che bisogna sapere

Nel caso in cui l’attività lavorativa si svolga presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, l’aspettativa non può superare i 5 anni, ma è rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata, portando il massimo teorico a 10 anni complessivi.

Tuttavia, è fondamentale sapere che:

  • questo periodo non è computabile ai fini della pensione né del TFR;

  • il tempo trascorso in aspettativa presso soggetti privati rappresenta quindi una sospensione piena dei diritti previdenziali;

  • eventuali contributi devono essere versati dall’ente ospitante o ricongiunti a spese del dipendente.

Diversamente, se l’attività viene svolta presso altre amministrazioni pubbliche, la legge non prevede alcun limite di durata, aprendo la strada a periodi di aspettativa più lunghi, a condizione che vi sia l’autorizzazione dell’amministrazione scolastica di appartenenza.

Cumulo delle due aspettative: è possibile

Le due tipologie di aspettativa – quella prevista dal CCNL scuola e quella stabilita dal D.Lgs. 165/2001possono essere cumulate anche senza soluzione di continuità, a patto che ricorrano i presupposti previsti da ciascuna normativa.
Ciò consente di estendere l’esperienza lavorativa extra scolastica ben oltre l’unico anno inizialmente consentito dal contratto, anche per diversi anni consecutivi.

Attenzione: serve un rapporto subordinato

Un requisito imprescindibile dell’aspettativa ex art. 23-bis è che l’attività da svolgere sia fondata su un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Non è possibile ottenere l’aspettativa se il rapporto con il soggetto ospitante è:

  • autonomo (es. collaborazione occasionale, partita IVA),

  • non formalizzato o non configurato come contratto di lavoro dipendente.

Questo punto è spesso trascurato ma può determinare l’inammissibilità della domanda di aspettativa.

Incompatibilità e divieti

L’articolo 23-bis prevede inoltre divieti precisi per evitare conflitti di interessi:

  • il dipendente non può aver svolto, nei due anni precedenti, funzioni di vigilanza, controllo o autorizzazione nei confronti del soggetto presso cui intende recarsi;

  • non può richiedere l’aspettativa se l’attività da svolgere lede l’imparzialità o il buon nome dell’amministrazione scolastica;

  • per due anni successivi al rientro, il dipendente non potrà riprendere le stesse funzioni esercitate nei confronti di quel soggetto.

Conclusioni

Il personale scolastico a tempo indeterminato che intenda sperimentare percorsi lavorativi al di fuori dell’istituzione scolastica ha due strumenti distinti e cumulabili:

  1. L’aspettativa per altra attività lavorativa prevista dal CCNL (1 anno, non prorogabile),

  2. L’aspettativa ex art. 23-bis (fino a 10 anni per soggetti privati, senza limite per enti pubblici).

Questa combinazione, se ben gestita, può permettere di conservare il ruolo nella scuola pur maturando esperienze professionali significative altrove, nel rispetto dei vincoli contrattuali, etici e previdenziali.

Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI su www.freepik.com

Segui il nostro canale

👉WHATSAPP

Segui la nostra pagina 

👉FACEBOOK

Segui il nostro Canale 

👉TIKTOK

Segui il nostro Canale 

👉 YOUTUBE

Per inviare notizie, comunicati, lettere aperte, video, segnalazioni varie e proposte di collaborazione scrivi a:

redazione@infoscuola24.it

Clicca qui per il regolamento