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Con l’ordinanza n. 23608/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che i dirigenti scolastici possono imporre al personale ATA la fruizione delle ferie nei giorni di chiusura prefestiva.
Respinto il ricorso di un collaboratore scolastico: il frazionamento è legittimo se rientra nei limiti del CCNL.
La vicenda e la decisione della Corte
Il caso trae origine dal ricorso di un collaboratore scolastico che contestava l’imputazione a ferie dei giorni 7 e 30 aprile 2012, quando l’istituto scolastico era rimasto chiuso alla vigilia di giornate festive. Il dipendente sosteneva che quelle giornate non potessero essere sottratte dalle ferie, chiedendo di poter recuperare con ore di lavoro successivo o prestazioni aggiuntive.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23608/2025 depositata il 20 agosto scorso, ha respinto il ricorso e ribadito un principio chiaro: il dirigente scolastico può disporre la fruizione delle ferie del personale ATA nei giorni di chiusura prefestiva, purché ciò avvenga nel rispetto dei vincoli contrattuali e con la finalità di garantire il riposo del lavoratore.
Recuperi e prestazioni aggiuntive: limiti precisi
La Suprema Corte ha anche chiarito un punto delicato: il recupero tramite prestazioni aggiuntive può valere solo se il lavoratore ha già accumulato ore in eccesso da compensare. Non è invece possibile programmare recuperi futuri o straordinari da svolgere dopo la chiusura, come il collaboratore scolastico aveva richiesto.
Il nodo del frazionamento delle ferie
Un altro punto contestato riguardava il frazionamento delle ferie. Secondo il ricorrente, non era legittimo imporre singole giornate di ferie spezzate in base alle esigenze della scuola.
La Cassazione, però, ha confermato che:
il potere di fissare i periodi di ferie spetta al datore di lavoro; l’accordo con il dipendente è preferibile ma non obbligatorio; il CCNL 2006-2009 del personale ATA consente espressamente il frazionamento, a condizione che nel periodo estivo il lavoratore possa usufruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di ferie.
Nel caso in esame, il frazionamento di due giornate non comprometteva tale diritto. Inoltre, l’abbinamento tra le chiusure prefestive e i giorni festivi successivi garantiva l’effettivo recupero psicofisico del dipendente.
Implicazioni per le scuole
La sentenza rappresenta un passaggio importante per la gestione del personale ATA:
i dirigenti scolastici hanno piena legittimità a imporre le ferie nei giorni di chiusura prefestiva; le scuole possono contare su un orientamento giurisprudenziale chiaro e definitivo; i lavoratori vedono confermato il rispetto dei limiti contrattuali, che garantiscono comunque un periodo minimo di ferie continuative.
Un altro aspetto sottolineato dalla Corte è che il piano delle attività d’istituto, redatto con la partecipazione sindacale, non può essere reinterpretato dai giudici, salvo violazione dei criteri di legge.
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