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Il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente che le certificazioni CLIL rilasciate da scuole non universitarie non hanno valore legale.
Ai fini delle graduatorie e dei concorsi, validi sono soltanto i corsi erogati dalle università.
Il Consiglio di Stato mette un punto fermo sulla questione dei corsi CLIL e dei percorsi di perfezionamento analoghi come i Master di I e II livello.
Con la recente sentenza, viene confermato che le certificazioni rilasciate da scuole di mediazione linguistica non possono essere valutate nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) né nelle procedure concorsuali.
Secondo la decisione, solo le università – statali o non statali legalmente riconosciute – hanno titolo per erogare corsi CLIL validi.
Non basta che una scuola sia accreditata per la formazione del personale scolastico o che preveda nel proprio statuto corsi di mediazione linguistica: solo i titoli rilasciati dalle università hanno valore legale.
Il provvedimento chiarisce anche che eventuali punteggi attribuiti in passato per corsi analoghi non costituiscono diritto acquisito.
In pratica, la sentenza stabilisce una regola chiara e definitiva: i docenti che hanno seguito corsi CLIL presso scuole non universitarie non possono ottenere punti aggiuntivi, e le amministrazioni scolastiche hanno il diritto di decurtare i punteggi già assegnati.
Questo apre uno scenario preoccupante: molti insegnanti che avevano ottenuto incarichi o addirittura il ruolo sulla base di punteggi calcolati su questi corsi rischiano ora di vedere ridimensionata la propria posizione in graduatoria o nella peggiore delle ipotesi qualora si dovesse palesare l’applicazione della sentenza la revoca dei ruoli.
[LA SENTENZA]
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