CONGEDO CURE INVALIDI

Docenti e ATA con invalidità riconosciuta possono richiedere fino a 30 giorni l’anno per terapie connesse alla loro patologia. Ecco come funziona il congedo e come richiederlo

Modalità di richiesta e implicazioni normative per il personale scolastico

La normativa italiana riconosce specifiche tutele per i lavoratori con disabilità, tra cui il diritto a un congedo retribuito per sottoporsi a cure mediche connesse alla patologia invalidante. Questa disposizione, sancita dall’articolo 7 del d.Lgs 119/2011, si applica anche al personale scolastico, sia docente che ATA, che abbia un’invalidità civile riconosciuta superiore al 50%. Tale congedo rappresenta un importante strumento per garantire il benessere e la salute dei dipendenti, permettendo loro di affrontare le proprie esigenze mediche senza incorrere in penalizzazioni lavorative.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, stabilisce chiaramente il diritto per i “lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento” di fruire annualmente di un congedo per cure per un periodo massimo di 30 giorni, utilizzabili anche in modalità frazionata. È fondamentale sottolineare che questo congedo è specificamente destinato a cure “connesse all’invalidità del lavoratore” e che la durata di 30 giorni si riferisce all’anno solare, indipendentemente dall’anno scolastico.

Un aspetto cruciale da evidenziare è la distinzione tra il congedo per cure e il periodo di comporto per malattia. L’articolo 7, comma 3, del d.Lgs n. 119/2011 esclude esplicitamente il congedo per cure dal computo del periodo di comporto. Ciò significa che i giorni di assenza utilizzati per le cure specifiche legate all’invalidità non vengono considerati nel calcolo del periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, come definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola.

Retribuzione durante il congedo per cure

Sotto il profilo retributivo, i giorni di congedo per cure sono equiparati alle assenze per malattia. L’articolo 7, comma 3, del D.Lgs n. 119/2011 stabilisce che tali giornate sono retribuite dal datore di lavoro secondo le stesse modalità previste per le assenze per malattia. Tuttavia, è importante ricordare che per i dipendenti pubblici, nei primi 10 giorni di assenza per malattia, si applica una riduzione del trattamento economico, come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008. Pertanto, anche durante il congedo per cure, nei primi 10 giorni di assenza si applicherà tale riduzione retributiva.

Modalità pratiche per la richiesta del congedo

Per poter usufruire del congedo per cure, il dipendente scolastico (docente o personale ATA) con invalidità civile superiore al 50% deve presentare una specifica domanda al proprio dirigente scolastico, corredata dalla documentazione necessaria. La richiesta deve includere:

  1. Documentazione attestante il riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 50%: È necessario allegare una copia del verbale della commissione medica competente che attesti la percentuale di invalidità riconosciuta.

  2. Richiesta del medico curante o specialista: È indispensabile presentare una certificazione rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (come il medico di famiglia) o appartenente a una struttura sanitaria pubblica. Tale certificazione deve attestare inequivocabilmente la necessità delle cure prescritte in relazione specifica all’infermità invalidante riconosciuta. La certificazione medica dovrà inoltre specificare chiaramente il tipo di cura o terapia e la durata prevista.

Esempi pratici di richiesta del congedo:

Esempio 1: ciclo di fisioterapia

Un docente di scuola secondaria con un’invalidità civile del 60% a causa di una patologia muscolo-scheletrica necessita di un ciclo di 15 sedute di fisioterapia prescritte dal medico specialista dell’ospedale pubblico per alleviare il dolore e migliorare la mobilità. Per richiedere il congedo per cure, il docente dovrà presentare al dirigente scolastico:

  • Copia del verbale di invalidità civile attestante la percentuale superiore al 50%.
  • Certificato del medico specialista dell’ospedale pubblico che prescrive le 15 sedute di fisioterapia, specificando la diagnosi (strettamente correlata all’invalidità riconosciuta) e la durata del ciclo terapeutico.

Il docente potrà richiedere un congedo continuativo di 15 giorni o, in alternativa, frazionare il congedo in base agli appuntamenti per la fisioterapia, sempre nel rispetto del limite massimo di 30 giorni nell’anno solare.

Esempio 2: Terapia farmacologica e controlli periodici

Un membro del personale ATA con un’invalidità civile del 70% dovuta a una malattia cronica autoimmune deve sottoporsi periodicamente a visite specialistiche e seguire una terapia farmacologica continuativa. Il suo medico di famiglia gli rilascia una certificazione in cui attesta la necessità di effettuare controlli medici trimestrali presso una struttura pubblica e di proseguire con la terapia farmacologica specifica per la sua patologia invalidante.

Per richiedere il congedo per cure, il dipendente ATA dovrà presentare al dirigente scolastico:

  • Copia del verbale di invalidità civile attestante la percentuale superiore al 50%.
  • Certificato del medico di famiglia che attesta la necessità dei controlli trimestrali (specificando la correlazione con la patologia invalidante) e la prosecuzione della terapia farmacologica.

In questo caso, il dipendente potrà richiedere un giorno di congedo per ogni visita specialistica, fino a un massimo di 30 giorni nell’arco dell’anno solare, presentando di volta in volta la documentazione medica relativa alla specifica visita.

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