L’Ufficio Scolastico Regionale della Campania segnala un uso eccessivo dei certificati medici tra i docenti nominati nelle commissioni degli Esami di Stato.

Un richiamo chiaro: dopo tre impedimenti, possibile valutazione disciplinare. Resta però il nodo delicato del diritto alla salute, che va tutelato e distinto da eventuali abusi.

Troppe rinunce alle commissioni: l’USR Campania lancia l’allarme

Con la pubblicazione, il 4 giugno 2025, delle commissioni complete per gli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha evidenziato un fenomeno ormai ricorrente: un numero significativo di docenti nominati commissari o presidenti presenta impedimenti per motivi di salute, certificati a ridosso dell’inizio delle prove.

La situazione ha spinto l’USR a intervenire con una comunicazione formale in cui si invita alla massima responsabilità e si segnala che, in caso di terzo impedimento in due anni scolastici consecutivi, la condotta potrà essere valutata ai fini disciplinari. Una presa di posizione che sta facendo discutere.

Partecipare agli Esami è un obbligo professionale

La partecipazione agli Esami di Stato rientra tra gli obblighi di servizio per i docenti, come stabilito dall’art. 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025, che recita:

“La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente”.

È bene ricordarlo: la nomina in commissione, sia come commissario interno che esterno, comporta un’assunzione di responsabilità professionale che non può essere considerata alla stregua di un incarico accessorio.

Quando si è impossibilitati: cosa dice la normativa

Le situazioni di reale impedimento sono ovviamente previste e regolamentate. Secondo la nota ministeriale n. 11942 del 24 marzo 2025:

Il presidente impossibilitato deve comunicarlo tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale; Il commissario interno informa il proprio dirigente scolastico; Il commissario esterno deve avvisare sia il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, sia il dirigente dell’USR competente.

In tutti i casi, l’amministrazione scolastica è tenuta ad avviare gli accertamenti di rito per verificare la fondatezza dell’impedimento e provvedere, se necessario, alla sostituzione.

Il confine tra diritto e abuso

La nota dell’USR Campania pone al centro una questione tanto delicata quanto cruciale: quando il diritto alla malattia si trasforma in un uso improprio?

È doveroso ricordare che ogni lavoratore ha pieno diritto di astenersi dal servizio per motivi di salute, e che tale diritto è sancito dalla normativa generale sul pubblico impiego. Tuttavia, il ricorso sistematico a certificazioni mediche solo ed esclusivamente in occasione dell’assegnazione agli Esami di Stato, e per più anni consecutivi, può legittimamente sollevare il sospetto di una condotta elusiva.

L’USR Campania parla infatti di una “prassi registrata negli ultimi anni” in cui “tanti, troppi docenti” farebbero ricorso in maniera reiterata a impedimenti sanitari. Da qui l’avviso:

“In caso di impedimento presentato per la terza volta, si terrà conto del carattere recidivante della condotta, a partire dagli ultimi due anni scolastici, con valutazione ai fini disciplinari dell’abuso e della strumentalizzazione di condizioni di salute”.

Una posizione che divide: tra tutela e controllo

Il provvedimento dell’USR apre inevitabilmente un confronto tra due principi in tensione: la tutela del lavoratore e la necessità di garantire il buon funzionamento del sistema scolastico.

Da un lato, nessun docente può essere privato del diritto a curarsi o a proteggere la propria salute, né può essere sottoposto a sospetti aprioristici solo perché assente in un momento critico dell’anno scolastico.

Dall’altro lato, non si può ignorare che assenze improvvise e non programmate complicano l’organizzazione delle commissioni, con ricadute dirette sugli studenti maturandi. Commissioni monche, cambi in corsa, sostituzioni all’ultimo momento: tutto ciò mina la serietà e la regolarità dell’Esame di Stato, che resta uno dei momenti cardine dell’intero percorso scolastico.

Quali rischi per i docenti recidivi?

Va precisato che l’USR Campania non parla di sanzioni automatiche, ma di una valutazione disciplinare, ovvero di un possibile avvio di procedimento da parte del dirigente scolastico o dell’amministrazione, nel rispetto delle garanzie previste dal CCNL e dalla normativa vigente.

L’accertamento avverrà caso per caso, tenendo conto delle giustificazioni presentate, della documentazione medica e della storia del lavoratore. Tuttavia, il messaggio è chiaro: chi in più occasioni si sottrae all’incarico con modalità dubbie potrà essere chiamato a risponderne.

Un patto di responsabilità reciproca

Il richiamo dell’USR Campania, per quanto circoscritto a una regione, tocca un nodo nazionale: la tenuta dell’etica professionale nella scuola italiana. La partecipazione agli Esami di Stato non è un compito opzionale, né un “fastidio” da evitare. È un momento solenne, in cui si manifesta la funzione pubblica del docente e il suo ruolo di garante della valutazione finale.

Perché il sistema funzioni, però, serve fiducia reciproca: da parte dell’amministrazione verso i docenti, che devono sentirsi tutelati e non presunti colpevoli; e da parte dei docenti verso le istituzioni, onorando gli incarichi ricevuti con spirito di servizio.

Come spesso accade nella scuola, il confine tra dovere e diritto si gioca sull’equilibrio. E questo equilibrio, oggi più che mai, va difeso con intelligenza, serietà e responsabilità.

📌 Consulta le commissioni d’esame tramite il motore di ricerca ufficiale del MIM: clicca qui

📌 Riferimenti normativi: Ordinanza Ministeriale n. 67/2025 – Nota MIM n. 11942/2025 – Nota USR Campania (giugno 2025)


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