Una volta terminate le lezioni, l’attività del personale docente non cessa automaticamente

Le disposizioni del CCNL 18.01.2024 (Artt. 43 e 44) definiscono chiaramente gli obblighi e le possibilità

Obblighi di Lavoro e Piano Annuale

Il Dirigente Scolastico, basandosi sulle proposte degli organi collegiali, predispone il Piano Annuale delle Attività. Questo piano, deliberato dal Collegio dei Docenti, specifica gli impegni del personale, sia di insegnamento che funzionali. È importante che tali impegni siano conferiti in forma scritta e che il piano sia comunicato alle Organizzazioni Sindacali.

Attività Funzionali all’Insegnamento

Le attività funzionali sono tutte quelle inerenti alla funzione docente, come la programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Rientrano in queste anche la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie.

Impegni Collegiali

Tra gli impegni collegiali, che coinvolgono tutti i docenti, rientrano:

  • La partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini. Questo impegno è limitato a un massimo di 40 ore annue. Le ore eccedenti devono essere retribuite con il fondo d’istituto.
  • La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, interclasse, intersezione, inclusi i gruppi di lavoro per l’inclusione. Anche in questo caso, l’impegno è programmato dal collegio dei docenti, tenendo conto degli oneri per i docenti con più di sei classi, fino a un massimo di 40 ore annue.
  • Lo svolgimento di scrutini ed esami, inclusa la compilazione degli atti di valutazione.

Cosa succede nei periodi di sospensione delle lezioni?

Nei periodi di sospensione delle lezioni o interruzione delle attività didattiche (come le vacanze estive, natalizie o pasquali), i docenti non hanno l’obbligo di permanere a scuola per l’intero orario di servizio. Possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, purché siano state deliberate e previste dal piano delle attività. Queste includono:

  • Eventuali consigli di classe, per un massimo di 40 ore annue.
  • Scrutini, esami e adempimenti connessi.
  • Riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica, fino a 40 ore annue.
  • Eventuali attività di aggiornamento, che devono essere svolte su base volontaria.
  • Attività aggiuntive previste nel PTOF o deliberate dal collegio docenti, anch’esse su base volontaria e con diritto a compenso.

È importante sottolineare che non è ammissibile l’imposizione della semplice presenza a scuola (con eventuale obbligo di firma) se non legata a specifiche attività programmate, né una presunta “reperibilità” del docente non impegnato. Tali imposizioni non trovano riscontro nelle normative contrattuali.

Cosa fare in caso di obblighi non previsti?

Qualora il dirigente scolastico dovesse imporre obblighi non contemplati nel piano delle attività, è consigliabile per il docente presentare un atto di rimostranza scritto. Questo serve a far decadere l’eventuale ordine di servizio, anche se emanato tramite circolare interna. Le Segreterie Territoriali della UIL Scuola, ad esempio, offrono supporto diretto agli iscritti in questi casi.

Ferie del Personale Docente e ATA: Una Guida Completa

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile e costituzionalmente tutelato, essenziale per il recupero delle energie psico-fisiche e la tutela della salute del lavoratore. La loro regolamentazione è contenuta principalmente negli Artt. 13 del CCNL 29.11.2007 e 35 del CCNL 18.01.2024.

Quanti giorni di ferie spettano?

Il numero di giorni di ferie retribuite spettanti per ogni anno scolastico di servizio varia in base all’anzianità:

  • 30 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio non supera i 3 anni.
  • 32 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio è superiore ai 3 anni.

L’“anzianità di servizio” include qualsiasi servizio prestato, anche come supplente per il personale di ruolo.

Nell’anno di assunzione o cessazione dal servizio, la durata delle ferie è proporzionale ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero. Le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio reso.

Festività Soppresse

In aggiunta alle ferie, spettano 4 giornate di riposo in sostituzione delle festività soppresse, da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto di ogni anno (non sono differibili all’anno scolastico successivo). Viene considerato giorno festivo anche la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché cada in un giorno lavorativo.

Servizio su 5 o 6 giorni settimanali

Anche per il personale che presta servizio su 5 giorni (settimana corta o giorno libero per i docenti), il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie. La base di calcolo rimane sempre di 32 (o 30) giorni effettivi.

Per il personale ATA:

  • I giorni di ferie goduti per l’intera settimana vanno calcolati in ragione di 1.
  • I giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
  • Eventuali frazioni di giorno risultanti dal calcolo devono essere arrotondate all’unità superiore se maggiori di 0,5.

Personale in regime di Part-Time

Per il personale in regime di part-time verticale, il calcolo dei giorni di ferie tiene conto del numero dei giorni lavorativi. Ad esempio, per un part-time verticale di 3 giorni a settimana, spettano 16 giorni di ferie (). Per il personale in regime di part-time orizzontale (riduzione dell’orario settimanale, ma servizio su 5 o 6 giorni), non avviene alcun riproporzionamento del monte ferie.

Assenze che non riducono le ferie

Alcune tipologie di assenza non riducono il periodo di ferie spettante:

  • Permessi e congedi retribuiti (es. 3 giorni al mese L. 104/92).
  • Assenze per malattia interamente o parzialmente retribuita, anche se prolungate per l’intero anno scolastico.
  • Permessi per motivi personali o familiari (e altri permessi retribuiti).
  • Malattia ordinaria, infortuni sul lavoro o per causa di servizio.
  • Periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50%.
  • Congedi parentali retribuiti al 30%.

Al contrario, riducono il numero complessivo delle ferie:

  • Permessi non retribuiti (es. 8 giorni per concorsi o esami per personale a tempo determinato).
  • Aspettativa non retribuita per motivi personali e di famiglia o altra tipologia di aspettativa non retribuita.
  • Congedo biennale per assistenza al familiare disabile (non maturano ferie, tredicesima e TFR).

Periodi di fruizione delle ferie

Personale Docente

Il personale docente può fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, esclusi quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. In sintesi:

  • Dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni.
  • Durante le vacanze natalizie e pasquali.
  • Durante eventuali sospensioni delle lezioni per seggi elettorali o concorsi.
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi scrutini, esami o attività funzionali deliberate.
  • Dal 1° luglio al 31 agosto (solo per docenti a tempo indeterminato o con contratto fino al 31/8).

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni, i docenti (sia a tempo indeterminato che determinato) possono fruire di 6 giorni di ferie (dal totale spettante annualmente). La loro fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede e alla condizione che non si generino oneri aggiuntivi. Questi 6 giorni possono, in alternativa, essere aggiunti ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, ma rimangono comunque giuridicamente “ferie” e vanno decurtati dal monte ferie.

Personale ATA

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può fruire delle ferie durante tutto l’anno scolastico, anche frazionandole. È garantito il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto, nel rispetto dei turni prestabiliti.

Recupero delle ore di straordinario

Ai sensi dell’Art. 54 del CCNL 29.11.2007, se il dipendente presta attività oltre l’orario ordinario, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore come riposo compensativo. Tali giornate possono essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, con priorità alla funzionalità della scuola. Queste ore non possono essere accumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico in cui sono maturate. In mancanza di recupero, per motivate esigenze di servizio o impedimenti del dipendente, le ore devono essere retribuite.

Interruzione o Sospensione delle Ferie

Il dipendente può interrompere le ferie in caso di malattia con prognosi di almeno 4 giorni, ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno) o ricovero ospedaliero del proprio figlio (fino agli 8 anni). Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio, che devono essere esplicitamente enunciati. In questi casi, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro e ritorno, e per il periodo di ferie non goduto.

Recupero delle Ferie non Godute

Se le ferie non sono state godute, in tutto o in parte, a causa di particolari esigenze di servizio o motivate esigenze personali (es. maternità, malattia):

  • Il personale docente a tempo indeterminato fruirà delle ferie entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni.
  • Il personale ATA a tempo indeterminato di norma fruirà delle ferie non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, previo parere del DSGA.

In ogni caso, se le ferie non godute sono dovute a cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia, malattia prolungata), possono essere fruite anche oltre i limiti stabiliti.

Attribuzione d’ufficio o limitazioni al diritto di fruizione

In generale, il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni o imposizioni unilaterali da parte del dirigente scolastico. Per il personale docente, ciò può avvenire solo se il Collegio dei Docenti ha deliberato attività specifiche in quel periodo. Per il personale ATA, eventuali modifiche al Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale e l’informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali provinciali.

Qualsiasi circolare interna che limiti o sposti il periodo di ferie richiesto, non conforme al CCNL, alla contrattazione d’istituto o alle delibere del Collegio dei Docenti, è da ritenersi illegittima.

Monetizzazione delle Ferie

La monetizzazione delle ferie, ovvero il pagamento delle ferie non godute, è un aspetto delicato e soggetto a precise normative:

  • Docenti a tempo indeterminato e docenti supplenti con contratto al 31 agosto: Le ferie possono essere fruite nei periodi di luglio e agosto o nei periodi di sospensione delle lezioni. Spetta sempre al docente individuare il periodo di fruizione. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non sono monetizzabili, salvo casi in cui il mancato godimento sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o non sia imputabile al dipendente (decesso, malattia, infortunio, risoluzione per inidoneità fisica, congedo obbligatorio di maternità, ecc.).

  • Docenti supplenti brevi o con contratto al 30 giugno: Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni inclusi nel contratto. Non rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie. La Corte di Cassazione (ord. n. 9860/2024) ha stabilito che il docente non perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie se non è stato invitato dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario (nota ministeriale n. 75233 del 28 marzo 2025). Anche per questi, la monetizzazione avviene per mancato godimento dovuto a esigenze di servizio o cause non imputabili.

  • Personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 30/6 o 31/8: Le nuove norme non introducono novità sui periodi di fruizione. La monetizzazione delle ferie residue avviene nei casi in cui il mancato godimento sia legittimamente dovuto a esigenze di servizio o non sia imputabile al dipendente.

  • Personale ATA supplente breve: Per questo personale, la “monetizzazione” è riconosciuta quando la fruizione delle ferie risulta incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

Personale di Ruolo che Accetta Incarico a Tempo Determinato

Se il personale di ruolo accetta un incarico a tempo determinato (di durata non inferiore a un anno scolastico o fino al 30 giugno), si applica la disciplina prevista per il personale a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie (Artt. 47 e 70 del CCNL 18.01.2024).

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