Non tutte le attività terminano con l’ultima campanella: ecco cosa prevedono contratto e normativa per il personale docente nel mese di giugno

Con la chiusura ufficiale delle lezioni, si conclude una parte importante dell’anno scolastico. Tuttavia, il termine delle attività didattiche non coincide con la fine degli obblighi contrattuali per i docenti. Cosa devono (e cosa non devono) fare gli insegnanti dopo l’ultima campanella? In questo approfondimento analizziamo gli adempimenti previsti dal CCNL 2019/21, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, alla luce della normativa vigente, delle note ministeriali e delle sentenze più rilevanti.


Dopo le lezioni: non tutto finisce, ma molto cambia

Con la fine dell’attività didattica, decade l’obbligo legato all’insegnamento vero e proprio. Questo principio è chiaramente affermato dall’art. 43 del CCNL 2019/21, in linea con quanto previsto dall’art. 1256 del Codice Civile, secondo cui l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile (in questo caso, l’assenza degli alunni).

Tuttavia, restano in vigore le cosiddette attività funzionali all’insegnamento, regolate dall’art. 44 del contratto. Queste si distinguono in:

  • 40 ore annue per il Collegio dei Docenti

  • 40 ore annue per i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione

Le due tipologie non sono cumulabili né intercambiabili. Si parla quindi di 40 + 40 ore distinte, da svolgere secondo la pianificazione approvata dal Collegio Docenti e riportata nel Piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico.


Scrutini, esami, formazione: cosa rientra negli obblighi?

Tra le attività residue e obbligatorie nel periodo post-lezioni rientrano:

  • Scrutini ed esami di Stato

  • Compilazione e archiviazione degli atti relativi alla valutazione

  • Riunioni degli organi collegiali (se non si sono esaurite le 40 ore)

  • Eventuali attività di formazione, ma solo se:

    • programmate all’inizio dell’anno scolastico

    • deliberate dal Collegio Docenti

    • inserite nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)

Tutte queste attività sono fuori dal conteggio delle 40+40 ore e devono rispettare quanto previsto nel Piano annuale delle attività.


Quando gli impegni non possono essere imposti

Una questione molto discussa riguarda l’obbligo (spesso solo presunto) di presenza continuativa a scuola dopo la fine delle lezioni. Su questo punto, il contratto e la giurisprudenza sono chiari: non esiste alcun obbligo di semplice presenza a scuola, né è possibile richiederla per attività non programmate e approvate dal Collegio Docenti.

In particolare, non è possibile obbligare un docente a:

  • Stare a scuola nel proprio orario di lezione, anche se non ci sono alunni

  • Recarsi quotidianamente per firmare il registro delle presenze

  • Partecipare ad attività improprie come il riordino della biblioteca

  • Svolgere compiti non previsti nel Piano delle attività ma inseriti unilateralmente dal dirigente

A supporto di questo principio, si richiama la storica Nota ministeriale n. 1972 del 30 giugno 1980, che afferma come “l’imposizione di obblighi di semplice presenza” sia in contrasto con il sistema normativo scolastico. Una linea ribadita anche dalla sentenza n. 173/1987 del Consiglio di Stato, che ha escluso l’obbligo di permanenza se non in relazione ad attività realmente programmate e pertinenti alla funzione docente.


Unica eccezione: la disponibilità per le sostituzioni

Una deroga parziale riguarda i docenti della scuola secondaria di II grado non impegnati negli esami di Stato. L’art. 13, comma 4, dell’OM n. 55/2024 stabilisce che:

“Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con contratto di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.

Questo non si traduce, però, in un obbligo di presenza quotidiana. La disposizione “a disposizione” va intesa come reperibilità funzionale, non presenza fisica continuativa a scuola.


Ruolo del Piano delle attività: strumento di garanzia per tutti

Il Piano annuale delle attività, previsto dal contratto collettivo, è uno strumento fondamentale. Non solo organizza gli impegni annuali del personale docente, ma costituisce anche una garanzia per la trasparenza e la legalità degli incarichi. Ogni modifica, anche in corso d’anno, deve essere:

  • proposta dal Dirigente

  • discussa e approvata dal Collegio Docenti

Questo passaggio è fondamentale: un piano non approvato collegialmente non può costituire vincolo per i docenti, e ogni attività imposta unilateralmente rischia di essere impugnabile.


Un appello al buon senso: regole chiare per evitare abusi

In vista della fine delle lezioni, è auspicabile che ogni scuola — dirigenti in primis — si attenga scrupolosamente a quanto previsto dal contratto, dalle norme e dalle pronunce giurisprudenziali. Gli insegnanti non sono “a disposizione generica”, ma professionisti con compiti ben definiti e tutelati dalla contrattazione collettiva.

Un corretto utilizzo del Piano delle attività, una comunicazione chiara e il rispetto dei limiti contrattuali rappresentano il modo migliore per valorizzare il lavoro docente e prevenire conflitti inutili. Perché la scuola continua anche dopo le lezioni, ma solo secondo regole condivise e trasparenti.

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