Un insegnante è stato sospeso per aver svolto attività retribuite senza un’autorizzazione esplicita.
Il caso evidenzia la necessità, per i dipendenti pubblici, di rispettare con rigore le regole sulle incompatibilità e i doppi lavori. Su InfoScuola24 avevamo già affrontato il tema con una guida dettagliata a firma di Dario Catapano.
La guida di riferimento per docenti e ATA
Questo caso riporta all’attenzione un tema cruciale per il personale scolastico: l’incompatibilità con altri lavori e l’obbligo di autorizzazione preventiva. Su InfoScuola24 abbiamo già approfondito l’argomento con una guida completa curata da Dario Catapano, dedicata proprio ai docenti e ATA che intendono svolgere attività extra lavorative, anche saltuarie o con partita IVA.
Il caso: attività extra senza autorizzazione esplicita
Un docente ha svolto per anni lavori esterni retribuiti, accumulando guadagni fino a 100mila euro. Nonostante una generica autorizzazione ricevuta dal dirigente scolastico, è stato sospeso dall’Ufficio Scolastico Regionale per 20 giorni. La sanzione è stata confermata sia in primo grado che in appello. I giudici hanno ritenuto illegittimo il comportamento del docente per assenza di una autorizzazione puntuale e specifica per ciascun incarico svolto.
La normativa di riferimento
Il quadro normativo è definito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce l’obbligo per tutti i dipendenti pubblici di richiedere autorizzazione preventiva per qualunque incarico retribuito esterno, salvo specifiche deroghe. L’autorizzazione non può essere generica né permanente, ma deve essere circoscritta all’attività da svolgere e rilasciata ogni volta.
Attività ammesse e vietate
In generale:
✅ Sono ammesse (con autorizzazione):
- Collaborazioni saltuarie e temporanee
- Lezioni private
- Partecipazione a commissioni, concorsi o corsa
❌ Sono vietate (senza eccezioni):
- Attività d’impresa o professione (salvo eccezioni per part-time)
- Attività retribuite continuative senza autorizzazione
- Attività in conflitto d’interesse
Cosa cambia per i part-time e le aspettative
Il principio di esclusività può decadere solo in presenza di un contratto part-time con orario inferiore al 50%, che consente lo svolgimento di attività libero-professionali.
Diverso invece il caso dei docenti in aspettativa: anche se non in servizio, non possono svolgere lavori extra se non autorizzati, a meno che si tratti di attività gratuite o legate al volontariato.
Una lezione da non ignorare
Questo caso – oltre a rappresentare un precedente giurisprudenziale importante – è un campanello d’allarme per molti lavoratori della scuola che, in buona fede, si affidano a interpretazioni troppo elastiche delle regole. Senza una richiesta formale e una risposta scritta, il rischio di incorrere in sanzioni è reale, anche per attività che sembrano innocue o marginali.
La trasparenza e il rispetto delle regole non sono un optional. Il principio di esclusività resta valido per tutto il personale scolastico, salvo rare eccezioni. Prima di intraprendere un’attività retribuita esterna, è sempre opportuno confrontarsi con la Dsga, Ds e con il proprio sindacato di riferimento, anche alla luce di quanto approfondito nella nostra guida:
👉 Personale scolastico: incompatibilità e secondo lavoro – guida completa per docenti e ATA
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