Un insegnante è stato sospeso per aver svolto attività retribuite senza un’autorizzazione esplicita.

Il caso evidenzia la necessità, per i dipendenti pubblici, di rispettare con rigore le regole sulle incompatibilità e i doppi lavori. Su InfoScuola24 avevamo già affrontato il tema con una guida dettagliata a firma di Dario Catapano.

La guida di riferimento per docenti e ATA

Questo caso riporta all’attenzione un tema cruciale per il personale scolastico: l’incompatibilità con altri lavori e l’obbligo di autorizzazione preventiva. Su InfoScuola24 abbiamo già approfondito l’argomento con una guida completa curata da Dario Catapano, dedicata proprio ai docenti e ATA che intendono svolgere attività extra lavorative, anche saltuarie o con partita IVA.

👉 Leggi qui la guida completa

Il caso: attività extra senza autorizzazione esplicita

Un docente ha svolto per anni lavori esterni retribuiti, accumulando guadagni fino a 100mila euro. Nonostante una generica autorizzazione ricevuta dal dirigente scolastico, è stato sospeso dall’Ufficio Scolastico Regionale per 20 giorni. La sanzione è stata confermata sia in primo grado che in appello. I giudici hanno ritenuto illegittimo il comportamento del docente per assenza di una autorizzazione puntuale e specifica per ciascun incarico svolto.

La normativa di riferimento

Il quadro normativo è definito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce l’obbligo per tutti i dipendenti pubblici di richiedere autorizzazione preventiva per qualunque incarico retribuito esterno, salvo specifiche deroghe. L’autorizzazione non può essere genericapermanente, ma deve essere circoscritta all’attività da svolgere e rilasciata ogni volta.

Attività ammesse e vietate

In generale:

Sono ammesse (con autorizzazione):

  • Collaborazioni saltuarie e temporanee
  • Lezioni private
  • Partecipazione a commissioni, concorsi o corsa

Sono vietate (senza eccezioni):

  • Attività d’impresa o professione (salvo eccezioni per part-time)
  • Attività retribuite continuative senza autorizzazione
  • Attività in conflitto d’interesse

Cosa cambia per i part-time e le aspettative

Il principio di esclusività può decadere solo in presenza di un contratto part-time con orario inferiore al 50%, che consente lo svolgimento di attività libero-professionali.

Diverso invece il caso dei docenti in aspettativa: anche se non in servizio, non possono svolgere lavori extra se non autorizzati, a meno che si tratti di attività gratuite o legate al volontariato.

Una lezione da non ignorare

Questo caso – oltre a rappresentare un precedente giurisprudenziale importante – è un campanello d’allarme per molti lavoratori della scuola che, in buona fede, si affidano a interpretazioni troppo elastiche delle regole. Senza una richiesta formale e una risposta scritta, il rischio di incorrere in sanzioni è reale, anche per attività che sembrano innocue o marginali.

La trasparenza e il rispetto delle regole non sono un optional. Il principio di esclusività resta valido per tutto il personale scolastico, salvo rare eccezioni. Prima di intraprendere un’attività retribuita esterna, è sempre opportuno confrontarsi con la Dsga, Ds e con il proprio sindacato di riferimento, anche alla luce di quanto approfondito nella nostra guida:

👉 Personale scolastico: incompatibilità e secondo lavoro – guida completa per docenti e ATA


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