La Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025 recepisce le modifiche della Legge di Bilancio: per chi lascia volontariamente un lavoro a tempo indeterminato, sarà necessario un nuovo requisito contributivo per accedere alla disoccupazione
Con la Circolare n. 98 del 5 giugno 2025, l’INPS ha ufficializzato le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio (L. 207/2024) in materia di indennità di disoccupazione NASpI, recependo il nuovo articolo 3, comma 1, lettera c-bis, del decreto legislativo 22/2015. Cambia il quadro per tutti i lavoratori subordinati, inclusi i docenti e il personale ATA, soprattutto in presenza di dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali da un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria.
Un nuovo requisito per chi si è dimesso
A partire dagli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2025, l’accesso alla NASpI sarà subordinato, in alcuni casi, a un nuovo requisito: tredici settimane di contribuzione devono essere maturate tra la cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quella involontaria per la quale si richiede la NASpI.
Quando si applica?
La nuova norma si applica solo se nei 12 mesi precedenti alla perdita del lavoro “involontaria” (es. scadenza supplenza o licenziamento) si è interrotto volontariamente un rapporto a tempo indeterminato.
Sono tuttavia escluse da questa restrizione:
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le dimissioni per giusta causa (mobbing, mancato pagamento stipendio, ecc.),
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le dimissioni durante il periodo protetto di maternità/paternità (art. 55, D.lgs. 151/2001),
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le risoluzioni consensuali con procedura conciliativa (art. 7, Legge 604/1966),
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i trasferimenti aziendali non giustificati, o superiori a 50 km/80 minuti di percorrenza.
Cosa succede se si è lasciato un posto a tempo indeterminato?
Chi ha lasciato un impiego stabile e, nei 12 mesi successivi, termina anche un contratto precario (come una supplenza), potrà accedere alla NASpI solo se ha maturato almeno 13 settimane contributive tra le due interruzioni di rapporto. Questo vincolo non sostituisce ma si aggiunge ai requisiti già previsti.
Tra i contributi validi figurano:
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contributi da lavoro dipendente (con quota NASpI),
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periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale retribuito,
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contributi figurativi per malattia figli (fino a 8 anni, entro 5 giorni annui),
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settimane agricole (convertite secondo equivalenza: 6 giornate = 1 settimana).
Procedura tradizionale per richiedere la NASpI
Per tutto il personale della scuola (docenti e ATA), le regole generali restano valide:
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Requisiti principali:
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Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.
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Cessazione involontaria del rapporto (es. fine supplenza, licenziamento).
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Stato di disoccupazione effettiva.
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Come fare domanda:
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Presentare online tramite SPID, CIE o CNS sul sito INPS oppure rivolgendosi a un Patronato o un professionista abilitato.
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Entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la perdita del diritto all’indennità.
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Se inviata entro 8 giorni, decorre dall’ottavo giorno; altrimenti dalla data della domanda.
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Esempio: un docente o ATA precario termina il suo contratto il 30 giugno e presenta la domanda di disoccupazione il 2 luglio. Avrà diritto al trattamento a partire dall’8 luglio. Se lo stesso docente o ATA presentasse domanda di Naspi il 3 settembre la decorrenza della misura partirebbe solo dal 4 settembre. E’ bene, quindi, presentare la domanda nei primi 8 giorni dal termine del contratto per avere tutti i mesi estivi coperti dell’indennità, visto che docenti e ATA, nella migliore delle ipotesi, potrebbero avere un nuovo contratto nei primi giorni di settembre.
Attenzione: accettare un nuovo incarico nei primi 7 giorni può invalidare la domanda.
Durata, importo e tagli: cosa cambia nel 2025?
La nuova circolare non modifica il calcolo di durata e importo della NASpI:
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Durata: metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni (fino a 24 mesi).
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Esempio: 8 mesi lavorati = 4 mesi di NASpI.
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Importo:
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Fino a 1.436,61 euro lordi: 75% della retribuzione media.
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Sopra tale soglia: 75% di 1.436,61 € + 25% dell’eccedenza, max 1.562,82 €.
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Riduzione del 3% al mese dal 6° mese (151° giorno), posticipata all’8° mese (211° giorno) per chi ha più di 55 anni.
SCARICA LA CIRCOLARE INPS 98/2025 IN PDF
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