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La possibilità di chiedere il part-time riguarda anche i docenti neoimmessi in ruolo durante l’anno di prova.
La normativa prevede requisiti precisi, limiti percentuali e casi di precedenza per particolari condizioni familiari o personali.
Conciliare lavoro e vita privata è una delle sfide principali per chi lavora nella scuola. La normativa sul part-time offre una risposta concreta, permettendo anche ai docenti neoassunti in anno di prova di chiedere una riduzione dell’orario di lavoro. Ma quali sono i limiti? Chi ha diritto di precedenza? E quali sono i riferimenti normativi da conoscere?
La cornice normativa
Secondo l’Allegato A al DM 137/2025, relativo alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2025/26, i docenti neoassunti possono stipulare contratti a tempo parziale, in applicazione della Legge n. 183/2011, dell’OM 446/1997 e dell’OM 55/1998.
Il contratto part-time viene formalizzato direttamente con il dirigente scolastico della scuola di destinazione, dopo la presa di servizio.
Il CCNL Scuola 2019/21, art. 39, comma 4, stabilisce che l’assunzione – sia a tempo determinato che indeterminato – può avvenire a tempo pieno o parziale.
Limiti e percentuali
Il part-time non può superare un tetto massimo: per ciascuna classe di concorso o posto, la quota dei docenti in regime di part-time non deve eccedere il 25% della dotazione organica provinciale. Se questa soglia è già stata raggiunta, il dirigente scolastico può negare la richiesta, ma la decisione deve essere debitamente motivata (come previsto dalla circolare n. 9/2011 della Funzione Pubblica).
Motivazioni e casi di precedenza
Il contratto collettivo non elenca i motivi specifici per richiedere il part-time: le ragioni possono spaziare da esigenze personali, familiari o di salute a motivi di studio o di conciliazione tra vita privata e lavoro.
Esistono però situazioni che garantiscono precedenza, individuate dall’OM 446/1997:
- coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche;
- assistenza a conviventi con disabilità grave e invalidità al 100% ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3;
- figli conviventi con età non superiore a 13 anni;
- figli conviventi con handicap grave.
Attenzione
- La richiesta va presentata dopo la presa di servizio e resta subordinata al limite del 25% provinciale.
- Chi si trova in condizioni di particolare fragilità familiare o di assistenza gode di un diritto di precedenza.
- Per ogni diniego da parte del dirigente, è sempre prevista la motivazione scritta.
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