Durata, sospensioni, esoneri e conferma automatica: tutte le novità per collaboratori scolastici, assistenti e funzionari alla luce dell’art. 62 del nuovo contratto

Il periodo di prova rappresenta per il personale ATA una fase decisiva di inserimento: è il momento in cui l’amministrazione verifica le competenze professionali e relazionali del dipendente neoassunto a tempo indeterminato.

La disciplina aggiornata è contenuta nell’articolo 62 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, che ha abrogato l’art. 30 del contratto precedente (2016-2018).
Tra le novità più rilevanti spicca l’estensione della durata del periodo di prova a sei mesi per i Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex DSGA).

Durata del periodo di prova

La durata varia in base al profilo professionale:

  • Collaboratori scolastici e operatori scolastici → 2 mesi.

  • Assistenti (amministrativi, tecnici, infermieri, guardarobieri, cuochi) → 4 mesi.

  • Funzionari ed elevate qualificazioni (ex DSGA) → 6 mesi.

Il periodo è valido solo se effettivamente prestato. Le assenze giustificate (malattia, congedi, maternità/paternità, infortuni) sospendono la prova; in caso di infortunio o malattia da causa di servizio, l’assenza non viene conteggiata e il dipendente mantiene la retribuzione.

Esonero dal periodo di prova

L’art. 62 prevede che siano esoneri dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato:

  • i dipendenti che lo abbiano già superato nello stesso profilo;

  • chi lo abbia svolto in un profilo corrispondente presso altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Inoltre, il comma 10 stabilisce che il dipendente di ruolo che abbia già superato il periodo di prova nella scuola, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione, ha diritto a conservare il posto nella scuola di provenienza (senza retribuzione) per un arco temporale pari alla durata formale del nuovo periodo di prova.

Conferma e recesso

Secondo i commi 6-9 dell’art. 62:

  • Decorso il periodo di prova senza recesso, il dipendente è automaticamente confermato in servizio con anzianità riconosciuta dalla data di assunzione.

  • Per gli ATA non è necessario alcun decreto formale: il silenzio dell’amministrazione equivale a conferma, a differenza di quanto accade per i docenti.

  • Dopo metà periodo, entrambe le parti possono recedere senza preavviso, ma il recesso del datore deve essere motivato e formalizzato.

Giurisprudenza di riferimento

L’USR del Piemonte, in una nota del 2024, richiama alcune pronunce applicabili anche al personale ATA:

  • Cass. sez. lavoro, sentenza n. 26679/2018: in caso di impugnazione di mancato superamento, spetta al lavoratore dimostrare l’incongruità del giudizio.

  • Cass. sez. lavoro, sentenza n. 7587/2022: il giudizio del datore ex art. 2096 c.c. è discrezionale e non sindacabile nel merito, salvo motivi illeciti o estranei alla funzione della prova.

Esempi pratici per collaboratori scolastici

  • Caso 1: un collaboratore scolastico assunto il 1° settembre 2025 e senza assenze sarà confermato dopo due mesi, quindi dal 1° novembre 2025.

  • Caso 2: se nello stesso periodo si assenta per malattia due settimane, la prova si sospende: la conferma scatterà il 15 novembre 2025.

  • Caso 3: in caso di infortunio sul lavoro di un mese, l’assenza non viene conteggiata e il dipendente mantiene lo stipendio: la conferma avverrà il 1° dicembre 2025.

Tabella riassuntiva – Periodo di prova ATA (art. 62 CCNL 2019-2021)

Profilo ATA Durata del periodo di prova Sospensioni (conteggiate a parte) Note principali
Collaboratori scolastici e operatori 2 mesi Malattia, congedi, maternità/paternità, infortuni Conferma automatica senza atto formale
Assistenti (amministrativi, tecnici, ecc.) 4 mesi Idem Valutazione su competenze tecnico-amministrative
Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex DSGA) 6 mesi Idem Novità introdotta: durata più lunga per ruoli gestionali

 

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