Il giudice riconosce la corresponsabilità dell’istituto e dell’alunno esonerato, caduto in un giardino pubblico durante un’uscita didattica
Il Tribunale di Bologna, con una sentenza depositata il 18 agosto, ha affrontato un delicato caso di responsabilità scolastica legato a un incidente durante una lezione di educazione fisica svolta in un giardino pubblico. Protagonista un alunno di scuola media, formalmente esonerato dalle attività motorie fino a dicembre 2020 a causa di una frattura pregressa al braccio.
Nonostante il divieto espresso e ribadito dalla docente di scienze motorie, il ragazzo ha deciso di partecipare alle attività. Mentre l’insegnante era impegnata nella predisposizione del percorso per un esercizio di frisbee, lo studente è caduto, riportando una nuova frattura nello stesso distretto anatomico.
Il giudice ha riconosciuto la responsabilità contrattuale della scuola, fondata sull’obbligo di vigilanza che deriva dall’iscrizione dell’alunno (“contatto sociale”). La decisione poggia su due elementi: l’assenza di un collaboratore scolastico durante l’uscita e la violazione del protocollo interno che imponeva la presenza di due figure adulte in attività fuori sede. La gestione di 22 ragazzi in un ambiente aperto – sottolinea la sentenza – richiedeva una vigilanza rafforzata, soprattutto considerata la condizione dell’alunno esonerato.
Tuttavia, la corte ha riconosciuto un concorso di colpa del 50% a carico dello studente. L’alunno, pur consapevole delle prescrizioni mediche e del divieto dell’insegnante, ha scelto di contravvenire alle regole, assumendo una parte di responsabilità nell’accaduto.
La causa proseguirà con una consulenza medico-legale per la precisa quantificazione del danno, limitata all’aggravamento rispetto alla precedente frattura. Prima di tale fase, le parti saranno convocate per tentare una conciliazione.
La sentenza conferma l’orientamento consolidato: le scuole rispondono contrattualmente degli infortuni degli alunni, ma il dovere di vigilanza deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, tenendo conto dell’età, dell’autonomia e del comportamento dei ragazzi.
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