Una nuova circolare del Ministero dell’Istruzione ribadisce i vincoli per il personale ATA
Una volta iniziato un incarico annuale o fino al 30 giugno, non è possibile accettarne un altro dello stesso tipo. Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la consueta circolare annuale sulla gestione delle supplenze per il personale ATA. Il documento, che ricalca le disposizioni già in vigore negli scorsi anni, chiarisce i vincoli applicabili a chi accetta un incarico di supplenza e, successivamente, riceve una nuova proposta.
Regola confermata: nessun cambio di incarico dopo la presa di servizio per le supplenze lunghe
Il principio cardine confermato dalla circolare è che, una volta accettato un incarico con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto e presa effettiva di servizio, non è più possibile accettare un altro contratto della stessa durata. Questo vale anche se la seconda supplenza riguarda un profilo diverso. In altre parole, chi ha già iniziato a lavorare come collaboratore scolastico con contratto annuale, non potrà poi spostarsi su un incarico analogo come assistente amministrativo o tecnico, qualora venga contattato successivamente. Tuttavia, il blocco scatta esclusivamente dopo la presa di servizio. Fino a quel momento, resta consentita la possibilità di rinunciare all’incarico iniziale per accettarne uno ritenuto più favorevole, purché abbia durata equivalente. Si tratta di un dettaglio operativo importante, spesso oggetto di dubbi nelle segreterie scolastiche e tra i candidati.
Cambio di profilo: ammesso solo prima dell’inizio del contratto
La possibilità di cambiare profilo professionale, ad esempio passando da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo o viceversa, è confermata, ma vincolata a un momento preciso: deve avvenire prima dell’inizio del servizio. Una volta attivato il primo contratto, infatti, non è più possibile accettare incarichi di pari durata in un altro profilo. Questo significa che, anche in presenza di una seconda convocazione per un ruolo ritenuto più “ambito”, la scelta deve essere compiuta prima della presa di servizio. Dopo tale momento, il lavoratore risulta vincolato all’incarico in essere.
Supplenze brevi: maggiore flessibilità, ma con alcune limitazioni
Per quanto riguarda invece i contratti a termine breve – quelli stipulati per la copertura di assenze momentanee o di durata limitata – la normativa lascia maggiori margini di flessibilità. In particolare, è sempre possibile accettare un incarico lungo (quindi al 30 giugno o al 31 agosto) anche dopo aver già assunto servizio in una supplenza breve. Questa apertura normativa consente a molti lavoratori precari di migliorare la propria posizione professionale e la continuità lavorativa durante l’anno scolastico. Tuttavia, non è ammesso il passaggio da una supplenza breve a un’altra, anche di pari livello. L’unica eccezione resta il cambio verso una supplenza lunga: se, ad esempio, un assistente tecnico è in servizio con un contratto breve, potrà comunque accettare un incarico da collaboratore scolastico fino al 30 giugno, anche se ha già iniziato a lavorare nel primo ruolo.
Normativa di riferimento e applicazione pratica
Le disposizioni contenute nella circolare 2025/26 derivano da orientamenti consolidati nell’ambito della normativa scolastica e riflettono il principio generale della “continuità del servizio” e della “stabilità amministrativa” nelle scuole. La ratio di questi vincoli è evitare una mobilità eccessiva del personale nel corso dell’anno, che potrebbe compromettere il regolare funzionamento delle attività scolastiche, soprattutto in ruoli chiave come quelli amministrativi o tecnici. Le scuole sono tenute ad applicare queste indicazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, anche per evitare disparità di trattamento tra lavoratori precari. Nonostante ciò, restano frequenti i casi di interpretazione non omogenea, spesso legati a una lettura parziale delle circolari o a prassi territoriali consolidate. È per questo che la chiarezza normativa assume un ruolo decisivo nel garantire trasparenza e correttezza nei rapporti di lavoro. Le regole restano piuttosto rigide per gli incarichi lunghi, mentre offrono spazi di manovra nel caso delle supplenze brevi. Il rispetto della tempistica della presa di servizio si conferma decisivo per determinare i margini di scelta dei lavoratori. Per il personale ATA precario, che spesso si trova a dover scegliere tra più opzioni in pochi giorni, conoscere nel dettaglio queste disposizioni rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare i propri diritti e compiere scelte consapevoli.
Il ruolo dei sindacati e la tutela dei lavoratori
I sindacati del comparto scuola, in particolare quelli maggiormente rappresentativi del personale ATA, hanno accolto con favore la conferma delle disposizioni, ma hanno anche ribadito la necessità di maggiore semplificazione e di automatismi nelle convocazioni. L’attuale sistema di scelte multiple, incastri e rifiuti può penalizzare i lavoratori che, per motivi legati alla tempistica, si trovano costretti ad accettare incarichi meno vantaggiosi, senza possibilità di migliorare la propria posizione. In questo contesto, è auspicabile un aggiornamento dei sistemi informativi ministeriali, affinché le convocazioni siano più trasparenti, automatizzate e con tempi certi. È proprio durante le prime settimane di settembre, infatti, che si verificano le situazioni più caotiche, con continui cambi di disponibilità e rischi di rinunce tardive.