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In molte province, nelle recenti immissioni in ruolo ATA, non sono stati ammessi candidati con riserva militare o servizio civile, ecco spiegato perché.

Alcuni lettori hanno chiesto spiegazioni. La risposta sta nella legge 68/99, che impone la copertura prioritaria della quota disabili, considerata obbligatoria e inderogabile.

Una lettera in redazione

“Gentile redazione di InfoScuola24,

ho partecipato alle immissioni in ruolo ATA nella mia provincia e, con mia sorpresa, ho scoperto che nessuna delle riserve militari o di servizio civile è stata applicata. L’Ufficio ha motivato la scelta con la copertura della legge 68/99. Potete spiegarmi se questa esclusione è legittima e perché la 68/99 abbia precedenza su tutte le altre riserve?”

La questione: la priorità della legge 68/99

Il caso non è isolato: più Uffici scolastici provinciali hanno comunicato che, al momento delle immissioni in ruolo ATA, la quota riservata ai disabili ex legge 68/99 non risultava ancora coperta sull’intero organico provinciale.

Per questo motivo, i posti disponibili sono stati “accantonati” in via prioritaria a favore di candidati iscritti al collocamento mirato (L. 68/99). Una volta assorbiti tutti i posti dal fabbisogno 68/99, non sono rimasti spazi per applicare altre riserve, come quelle previste per ex militari o volontari in servizio civile.

Perché non è illegittimo

La scelta degli Uffici non è frutto di discrezionalità, ma di un obbligo normativo.

  • Art. 3, L. 68/99: impone alle Pubbliche Amministrazioni di garantire sempre la copertura della quota d’obbligo (pari al 7% dell’organico complessivo).
  • Nota MIUR 32438/2017: chiarisce che la verifica della copertura si effettua a livello di organico provinciale e che la quota disabili ha carattere prioritario.
  • Consiglio di Stato, sent. 3475/2015: ha ribadito che le quote ex L. 68/99 non sono derogabili, ma costituiscono un vincolo strutturale per l’Amministrazione.

In sostanza, la PA deve prima assicurare il rispetto della legge 68/99. Solo dopo, ed esclusivamente nei limiti dei posti residui, si applicano le altre riserve (D.Lgs. 66/2010).

👉 Un esempio pratico

Facciamo un esempio per capire meglio.

In una provincia, l’organico ATA prevede 1.000 posti. La quota 68/99 (7%) richiede che almeno 70 di questi siano riservati a lavoratori con disabilità. Se al momento delle assunzioni risultano ancora da coprire 15 posti 68/99, l’Ufficio deve accantonarli prioritariamente. Solo dopo aver garantito questi 15, eventuali posti rimanenti possono essere destinati a riserve per militari o servizio civile.

Se, invece, la quota 68/99 fosse stata già interamente coperta, allora sì, escludere le altre riserve sarebbe stato un errore.

La delusione quindi di chi non ha potuto beneficiare delle riserve militari o di servizio civile è comprensibile, ma la normativa è chiara: la priorità assoluta spetta alla legge 68/99. È un obbligo che le Amministrazioni pubbliche non possono ignorare, pena l’illegittimità degli atti.

Le altre riserve, pur riconosciute dalla legge, restano subordinate e trovano applicazione solo se, dopo la copertura della 68/99, rimangono posti disponibili.


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