Guida pratica per fare chiarezza su una casistica frequente, spesso oggetto di dubbi interpretativi tra segreterie scolastiche e personale supplente.
Il diritto al pagamento del sabato e della domenica
Una delle situazioni più comuni è quella in cui un supplente venga chiamato a svolgere servizio dal lunedì al venerdì, coprendo l’intero orario settimanale previsto per la classe di concorso o per il profilo ATA. Se il titolare riprende servizio il lunedì successivo, si pone il tema del riconoscimento economico dei giorni di sabato e domenica.
Secondo quanto stabilito dall’art. 60, comma 2 del CCNL Scuola 29/11/2007, e richiamato nella Circolare Ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, punto 4, il dipendente che completa l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento anche della domenica, in quanto giorno di riposo settimanale. L’art. 2109, comma 1 del Codice Civile conferma il principio secondo cui il lavoratore ha diritto al riposo settimanale retribuito.
In questo contesto, anche il sabato va retribuito, seppure l’attività scolastica non sia prevista in quella giornata, perché il supplente ha adempiuto pienamente all’orario settimanale nei cinque giorni precedenti. La retribuzione del sabato si configura dunque come conseguenza dell’organizzazione scolastica su 5 giorni e del completamento dell’impegno lavorativo settimanale.
Quando il sabato e la domenica contano anche ai fini giuridici
La situazione si modifica se l’assenza del titolare si prolunga oltre il primo periodo contrattuale. Secondo la già citata C.M. 43440/2023, qualora l’assenza del titolare continui senza soluzione di continuità (ovvero non interrotta da giorni effettivi di rientro in servizio), la supplenza deve essere prorogata a favore del medesimo supplente, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto, anche se tale giorno è un sabato o una domenica.
Questo implica che, in caso di assenza continuativa del titolare, sabato e domenica vengono inclusi nel contratto, con pieno valore giuridico ed economico. In termini pratici, ciò significa che tali giornate sono valide per l’accumulo di punteggio nelle graduatorie GPS o di istituto, non solo ai fini della retribuzione.
Si tratta di un riconoscimento importante, soprattutto per i supplenti brevi, il cui punteggio è spesso frazionato e legato a dettagli contrattuali che possono incidere sensibilmente sulle future possibilità di nomina.
Quando il sabato e la domenica non spettano
Va distinta invece la situazione in cui l’assenza del titolare si conclude formalmente il venerdì, ma il nuovo periodo di assenza non parte immediatamente il lunedì successivo o è affidato a un altro supplente. In questo caso, mancando la continuità contrattuale, il sabato e la domenica non vengono considerati né ai fini economici né giuridici, perché non inclusi in un contratto attivo.
È una distinzione sottile ma essenziale: il diritto al pagamento di sabato e domenica scatta solo se il contratto copre quelle giornate o se, pur formalmente non coprendole, la normativa impone il riconoscimento per il completamento settimanale dell’orario e il rispetto del riposo settimanale.
Continuità contrattuale: cosa accade in caso di proroga dell’assenza del titolare
Un punto da chiarire riguarda il concetto di continuità contrattuale in presenza di una proroga dell’assenza del titolare.
Quando l’assenza del titolare si estende oltre la scadenza del primo contratto senza che vi sia un rientro effettivo in servizio, anche se intervallata da una domenica o da un giorno non lavorativo, la normativa impone la proroga automatica della supplenza a favore del supplente già in servizio.
La Circolare Ministeriale n. 43440/2023, al punto 4, specifica infatti che:
“Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”
In altre parole, se il titolare è assente fino al venerdì e la sua assenza continua dal lunedì successivo, la continuità del rapporto si considera mantenuta, anche se sabato e domenica non sono giorni lavorativi. Il contratto di supplenza dovrà quindi essere prorogato a partire dal sabato, garantendo la copertura piena del fine settimana sotto il profilo economico e giuridico.
Tale principio è rilevante non solo per il diritto alla retribuzione di sabato e domenica, ma anche per il punteggio nelle graduatorie: la continuità assicura che non ci siano interruzioni nella maturazione dei giorni utili ai fini del servizio.
Questo meccanismo tutela la stabilità dei rapporti di lavoro a termine nella scuola e assicura che il supplente già in servizio, che ha acquisito conoscenza del contesto scolastico, possa proseguire il proprio incarico senza soluzioni di continuità, nell’interesse della scuola stessa e della continuità didattica o amministrativa.
La stessa regola si applica nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. vacanze natalizie): se l’assenza del titolare continua, il supplente riprende automaticamente servizio alla ripresa delle lezioni.
Un caso particolare è quello del supplente del supplente:
La proroga è riconosciuta solo al lavoratore effettivamente in servizio alla data di scadenza del contratto, salvo casi di assenza per interdizione o complicanze della gravidanza. Questo meccanismo, seppur pensato per tutelare la continuità del servizio, solleva dubbi sulla tutela equa dei diritti dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui il supplente originario perda la possibilità di proseguire il contratto per motivi legittimi. Si auspica, in tal senso, una revisione del CCNL e delle norme applicative in grado di bilanciare esigenze organizzative e tutela della dignità lavorativa.
Le implicazioni per le scuole e per i supplenti
Per le segreterie scolastiche, la corretta applicazione di queste regole comporta una maggiore attenzione nella gestione dei contratti di supplenza. Errori nella stesura dei contratti o nella decorrenza delle proroghe possono portare a contenziosi e reclami da parte dei supplenti, oltre che a disguidi nei pagamenti da parte di NoiPA.
Dal punto di vista dei lavoratori, soprattutto supplenti alle prime esperienze, è fondamentale conoscere i propri diritti, in particolare quelli che derivano da situazioni “limite” come quelle legate alla settimana corta, ai giorni festivi e alla continuità delle assenze.
Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI
Segui il nostro canale 👉WHATSAPP

Segui la nostra pagina 👉FACEBOOK