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Chi non si presenta alle convocazioni provinciali per le supplenze ATA al 30 giugno o al 31 agosto rischia conseguenze importanti.

La rinuncia comporta infatti l’esclusione da ulteriori incarichi annuali, restando convocabili solo per supplenze brevi e saltuarie.

Convocazioni e rinunce: cosa prevede la normativa

Secondo il DM 430/2000, art. 7 e le note ministeriali annuali sulle supplenze ATA, chi non si presenta alla convocazione o non risponde quando chiamato dall’Ufficio scolastico provinciale viene considerato rinunciatario per quell’anno alle nomine al 30 giugno e al 31 agosto. In questi casi, l’USP trasmette alle scuole un elenco dei nominativi assenti, che potranno essere convocati solo per supplenze brevi e saltuarie tramite graduatorie di istituto.

Presentarsi conviene sempre

Diverso è il caso di chi si presenta alla convocazione e rifiuta espressamente i posti rimasti disponibili (magari troppo lontani dalla propria residenza): in questo caso non scatta alcuna penalizzazione, e l’aspirante resta a pieno titolo nelle graduatorie per le future chiamate.

La distinzione è sottile ma decisiva: non presentarsi equivale a una rinuncia totale agli incarichi annuali, rifiutare sul posto tutela invece il diritto a restare in lista.

Un aspetto poco conosciuto ma determinante

Molti ATA, soprattutto i nuovi inseriti in graduatoria, ignorano questa differenza e credono che “non palesarsi” alla convocazione sia una scelta neutra. In realtà, come confermano gli Uffici scolastici provinciali, la mancata presenza viene registrata e comunicata ufficialmente alle scuole.

Il consiglio, quindi, è chiaro: anche se i posti disponibili non sono graditi, è sempre meglio presentarsi e rifiutare sul posto, evitando così di compromettere le proprie possibilità di ottenere un incarico lungo.


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