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Spiegazione semplice per comprendere le riserve di posti e le precedenze.
Questa guida intende fare chiarezza, su come funzionano le riserve e le precedenze nel mondo della scuola, distinguendo i casi per docenti e ATA, con un focus specifico anche sulla terza fascia.
Lo scenario
Abbiamo visto come su tante chat e discussioni in giro per i social o per il web in generale, si è aperta la questione delle riserve e delle precedenze, così abbiamo deciso di raccogliere le tante domande e dubbi che emergono ogni anno tra il personale scolastico, cercando di offrire una spiegazione chiara e utile.
Abbiamo di fatto qui di seguito, realizzato a fronte della grande confusione che si legge in giro una vera e propria guida pratica.
Le riserve: cosa sono e come funzionano
Le riserve di posti sono quote percentuali di assunzioni destinate per legge a specifiche categorie di lavoratori. Significa che, all’interno di una graduatoria, una parte dei posti disponibili deve essere destinata obbligatoriamente a candidati che rientrano in quelle categorie.
Queste tutele hanno lo scopo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone che hanno subito particolari condizioni di svantaggio (invalidità, servizio militare, vittime del lavoro ecc.).
Nella scuola le riserve operano in fase di immissione in ruolo e nelle assunzioni da graduatorie permanenti/provinciali, e non in tutte le graduatorie (come vedremo per la terza fascia ATA).
👉Esempio pratico
Caso: in una provincia l’organico complessivo di diritto per il profilo di Collaboratore scolastico è di 4.200 unità. Le immissioni in ruolo previste per l’anno sono 300.
Applicazione: la quota del 7% prevista dalla legge 68/99 non si calcola sui 300 ruoli dell’anno, ma sull’intero organico di 4.200 posti (quindi 294 unità). Se in organico risultano già occupati, ad esempio, 260 posti da lavoratori assunti con riserva 68/99, restano da coprire 34 posti. Solo in questo caso, nell’ambito dei 300 ruoli, l’USP può accantonarne fino a 34 per i candidati aventi diritto.
Utilità: questo spiega perché non sempre le assunzioni con riserva corrispondono al “7% dei ruoli dell’anno” e perché a volte i numeri possono sembrare molto più bassi delle aspettative.
Limite: la riserva non si applica automaticamente ogni anno sull’intero contingente di nomine, ma solo fino a raggiungere la quota complessiva prevista sull’organico provinciale.
Le principali tipologie di riserva
Legge 68/1999 (categorie protette – riserva N/M) persone con invalidità civile >45%;
invalidi del lavoro >33% (INAIL);
non vedenti e sordomuti;
invalidi di guerra o per servizio (I–VIII categoria);
art. 18, c.2: orfani/vedove per causa di lavoro/servizio/guerra, coniugi/figli di grandi invalidi, profughi italiani rimpatriati.
👉 Per usufruire della riserva non basta il verbale:
serve iscrizione al collocamento mirato (art. 8 L.68/99), con stato di disoccupazione all’iscrizione.
Ex militari (volontari in ferma breve/prefissata, congedati senza demerito) – fino al 30%.
Ex servizio civile / universale senza demerito – tipicamente 15%.
Altre riserve specifiche (es. vittime del terrorismo/criminalità organizzata) previste da norme dedicate.
👉 Esempi pratici
L.68/99 – invalidità civile 60%: AA inserita in 24 mesi, iscritta al collocamento mirato. Se la quota 68/99 è scoperta, può ottenere il ruolo anche da posizione medio-bassa.
Utilità: canale “protetto” che anticipa i tempi di ruolo.
Limite: senza iscrizione al collocamento (o se già a TI), la riserva non è utilizzabile.
Art. 18 – vedova per causa di servizio: CS in 24 mesi, con titolo art.18 e iscrizione. Se l’USP accantona posti art.18, la candidata è prioritaria su quei posti.
Utilità: tutela situazioni familiari gravi. Limite: se non dichiari il titolo in domanda o non alleghi quanto richiesto, perdi la corsia.
Ex militari – 30%: AT con VFP1 congedo senza demerito. Se la quota ex militari è scoperta, beneficia di canale dedicato.
Utilità: chance concreta di ruolo anche con punteggio medio.
Limite: in molte province la quota può essere già satura, quindi la riserva non si attiva quell’anno.
Le percentuali di riserva non si sommano sul contingente annuale
Molti docenti e ATA si chiedono se sia corretto sommare tutte le percentuali di riserva – 30% per ex militari, 15% per chi ha svolto servizio civile, 7% per i beneficiari della legge 68/99 – e applicarle direttamente sui posti disponibili ogni anno.
La realtà è diversa: le quote di riserva si calcolano sull’intero organico provinciale di ruolo e non sul contingente annuale di immissioni in ruolo.
Se le percentuali previste sono già coperte dall’organico esistente, le nuove assunzioni non sono necessariamente destinate a riservisti.
Questo spiega perché, in alcuni anni, il numero di posti effettivamente assegnati a categorie riservatarie può risultare molto inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare, e perché una lettura meccanica delle quote annuali genera spesso confusione.
Riserve e graduatorie ATA
Graduatorie 24 mesi (prima fascia): le riserve operano regolarmente. Il candidato, all’atto della domanda, deve dichiarare l’iscrizione al collocamento mirato (se L.68/99/art.18) o il titolo utile (ex militari/servizio civile).
Terza fascia ATA: nessuna riserva di posti (DM 50/2021). Operano solo i titoli di preferenza e solo in caso di parità di punteggio. Le riserve si “assolvono” a monte, nelle assunzioni da graduatorie provinciali permanenti/elenco ad esaurimento.
👉 Esempi pratici
24 mesi – riserva attiva: AA con invalidità 50% e iscrizione al collocamento indica la riserva in domanda. L’USP accantona i posti 68/99: entra a ruolo anche se in graduatoria è più indietro di non riservisti.
Utilità: anticipo di anni rispetto allo scorrimento “puro”.
Limite: se l’USP certifica che la quota 68/99 in organico è già coperta, quell’anno non ci sono accantonamenti.
Terza fascia – niente riserva: lo stesso AA, ma in III fascia. Si lavora solo per punteggio; a parità, può valere un titolo di preferenza (es. servizio militare).
Utilità: se sei forte di punteggio e/o hai preferenze, puoi ottenere supplenze annuali.
Limite: nessun canale riservato in III fascia; la 68/99 qui non anticipa nulla.
Riserve e graduatorie docenti
Per i docenti le riserve operano principalmente:
nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento); e nei canali provinciali di assunzione (concorsi/GM e scorrimenti provinciali). Resta fermo l’obbligo di iscrizione al collocamento mirato per la 68/99.
Nelle graduatorie di istituto (GI), come per la III fascia ATA, non si applicano riserve (operano solo preferenze a parità di punteggio).
👉 Esempi pratici
GAE – riserva 68/99: docente primaria con invalidità 55% e iscrizione al collocamento. In un contingente di 500 ruoli, il 7% (35) è per 68/99: rientra anche se con punteggio sarebbe appena fuori.
Utilità: canale che compensa punteggi non altissimi.
Limite: se la quota 68/99 è già colma nella provincia, quell’anno il beneficio non si attiva.
GI – nessuna riserva: docente in II fascia GI con titolo 68/99. Per le supplenze da GI non esiste accantonamento: si lavora per punteggio; la 68/99 non dà corsie.
Utilità: lavorare comunque con punteggio (e preferenze a parità).
Limite: la riserva non accelera né garantisce convocazioni da GI.
Precedenze: cosa sono e come si applicano
Le precedenze non sono quote di posti, ma corsie di priorità che permettono di essere nominati prima/ottenere sede prima, a prescindere (o a parità) del punteggio.
Fonti principali: L.104/92 art.33 (disabilità grave personale e assistenza a familiare con disabilità grave), CCNI mobilità e norme su categorie tutelate (es. coniuge di militare trasferito d’autorità).
👉 Esempi pratici
104 personale art. 3 c.3 – scelta sede: docente di ruolo con 104 personale chiede mobilità: pur avendo meno punteggio, ottiene precedenza sulla sede nel comune di residenza.
Utilità: reale possibilità di conciliazione con esigenze sanitarie.
Limite: la precedenza non aumenta il punteggio né crea posti in più; vale nelle fasi e con le priorità indicate dal CCNI.
104 per assistenza a familiare: CS con 104 per assistenza al genitore disabile grave, convocato da 24 mesi su più scuole; ha priorità nell’assegnazione della sede nel comune del familiare assistito.
Utilità: vicinanza al domicilio del familiare.
Limite: servono requisiti stringenti (unicità dell’assistenza, convivenza/domicilio, documentazione aggiornata).
Differenza tra riserva e preferenza
Riserva: quota di posti destinata per legge a categorie specifiche; si usa per assunzioni da canali provinciali/permanenti (ruoli, 24 mesi, GAE/GM).
Precedenza: priorità nell’ordine di nomina/assegnazione sede in fasi definite (mobilità, ruoli, supplenze).
Preferenza: criterio solo per risolvere parità di punteggio (es. servizio militare, figli a carico, ecc.).
👉 Esempi pratici
Riserva vs precedenza: due AA; il primo è riservista 68/99 (con iscrizione), il secondo ha 104 per assistenza. Se il posto è tra quelli accantonati a riserva, entra il riservista. Se invece si tratta di scelta sede tra più disponibili, può prevalere la precedenza del collega con 104.
Preferenza: due CS con identico punteggio in III fascia. Uno ha svolto servizio militare (titolo di preferenza), l’altro no: la supplenza va al primo.
Utilità: chiarisce gerarchie: riserva crea canali, precedenza ordina le scelte, preferenza scioglie ex aequo.
Limite: le preferenze non aiutano se non c’è parità.
IL RIPASSO PRATICO
Differenza tra riserva e preferenza
Riserva: garantisce una percentuale di posti per determinate categorie (es. invalidi civili, categorie protette). Vale soprattutto in graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie ATA 24 mesi.
Preferenza: si applica a parità di punteggio e riguarda titoli specifici (es. orfani di guerra, servizio prestato in determinate situazioni, ecc.).
👉 Esempio tecnico: due collaboratori scolastici hanno entrambi 18 punti. Se uno è orfano di caduto in guerra (titolo di preferenza) e l’altro no, in caso di parità avrà la priorità lui. Ma se l’altro avesse 19 punti, la preferenza non gli servirebbe.
La questione del collocamento obbligatorio
Perché la riserva sia effettivamente spendibile, è fondamentale che l’interessato sia iscritto nelle liste del collocamento mirato (legge 68/99). Senza questa iscrizione, anche se si ha la certificazione di invalidità, non si accede ai posti riservati.
👉 Esempio tecnico: un assistente amministrativo con invalidità riconosciuta al 60% che non risulta iscritto al collocamento mirato non potrà far valere la riserva, anche se ha diritto in teoria.
Il peso delle precedenze della Legge 104
La 104/92 non è una riserva ma dà precedenza nelle operazioni di mobilità e assegnazioni provvisorie (art. 33 commi 3 e 6).
Importante: la precedenza si applica solo se la documentazione è aggiornata e conforme (verbale ASL, relazione sanitaria, ecc.).
👉 Esempio tecnico: un docente con 20 punti chiede trasferimento interprovinciale e assiste un genitore con 104 art. 3 comma 3. Può scavalcare altri con punteggio più alto ma senza diritto di precedenza, purché rispetti i vincoli territoriali.
Terza fascia
Come stabilito dal DM 50/2021, in terza fascia ATA non ci sono riserve. Solo titoli di preferenza.
👉 Esempio tecnico: un collaboratore scolastico in terza fascia, anche se invalido civile, non potrà accedere direttamente a un posto riservato. Potrà solo sperare di far valere il titolo di preferenza in caso di parità di punteggio. L’opportunità vera arriverà quando entrerà in prima fascia (24 mesi).
Riserva e supplenze
La riserva è pienamente applicabile solo nelle immissioni in ruolo e nelle supplenze conferite da graduatorie provinciali permanenti o GAE. Nelle supplenze brevi da graduatorie di istituto la riserva non opera.
👉 Esempio tecnico: una scuola deve nominare un supplente ATA da GI per una sostituzione di 10 giorni. Anche se nella lista c’è un candidato con riserva (categoria protetta), il posto non è riservato: prevale il punteggio in graduatoria.
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