Dalle regole generali agli esempi pratici: una guida chiara per i docenti su cambi, divieti e diritto al completamento orario
Accettare una supplenza non significa sempre doverla portare a termine fino alla scadenza. Esistono infatti situazioni precise in cui un docente può lasciare l’incarico in corso per accettarne un altro, e casi in cui invece l’abbandono non è mai consentito. Le regole sono stabilite dal contratto e dalle ordinanze ministeriali, con l’obiettivo di garantire continuità didattica senza limitare i diritti dei docenti.
Quando il cambio è sempre possibile
Due sono i casi in cui la normativa consente senza eccezioni di abbandonare la supplenza già in corso:
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Da Graduatorie di Istituto (GI) a GAE o GPS
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È possibile lasciare un incarico ottenuto da GI, anche lungo (30/6 o 31/8), se arriva una nomina da GAE o GPS.
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Il cambio è lecito anche se la nuova supplenza ha meno ore o riguarda un’altra classe di concorso.
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Esempio: una supplenza da GI fino al 30 giugno per 12 ore può essere abbandonata per accettarne una da GPS di sole 7 ore.
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Da supplenza breve a incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche
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Se si sta lavorando su una supplenza breve, si può lasciarla per accettarne una fino al 30 giugno o al 31 agosto.
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Vale anche se la nuova nomina arriva dalla stessa GI.
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Esempio: un incarico di 15 giorni per 18 ore può essere lasciato per un contratto fino al 30 giugno di sole 9 ore.
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Quando non è mai possibile lasciare la supplenza
Al contrario, ci sono casi in cui il docente non può abbandonare il posto già accettato:
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Da GAE o GPS a GI: chi ha già una supplenza da GAE/GPS non può lasciarla per un’altra da GI, nemmeno se più lunga o con più ore.
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Da supplenza breve GI a un’altra breve GI: non è consentito il passaggio, anche se la seconda ha durata o orario maggiore.
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Da supplenza breve GI a supplenza “fino al termine delle lezioni” GI: il divieto resta anche in presenza di più ore o maggiore durata.
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Infanzia e primaria: se la supplenza breve da GI dura 10 giorni o più, non può essere abbandonata per un’altra.
Il diritto al completamento
Un aspetto importante è che, anche nei casi in cui non si può lasciare la supplenza, rimane valido il diritto al completamento orario: il docente può quindi integrare il proprio incarico con altre ore compatibili, senza dover rinunciare a quello già in corso.
In sintesi, conoscere bene queste regole è fondamentale per evitare errori che possono comportare conseguenze disciplinari o la perdita dell’incarico. La tabella allegata chiarisce in modo schematico i diversi scenari, con esempi concreti che aiutano a comprendere cosa è consentito e cosa no.
TABELLA
CAMBIO CONSENTITO | ESEMPIO PRATICO |
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Da Graduatorie di Istituto (GI) a GAE o GPS | Supplenza GI fino al 30/6 (12 ore) → chiamata GPS fino al 30/6 (7 ore) → si può lasciare la GI |
Da supplenza breve a incarico al 30/6 o 31/8 | Supplenza breve da GI di 15 giorni (18 ore) → proposta fino al 30/6 (9 ore) → si può lasciare la breve |
CAMBIO VIETATO | ESEMPIO PRATICO |
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Da GAE/GPS a GI | Supplenza GPS fino al 30/6 (7 ore) → proposta GI fino al 30/6 (18 ore) → non si può lasciare la GPS |
Da supplenza breve GI a altra breve GI | Supplenza breve GI di 20 giorni (7 ore) → proposta breve di 120 giorni (18 ore) → non si può lasciare la prima |
Da supplenza breve GI a fino al termine delle lezioni (GI) | Supplenza breve GI fino al 15 ottobre → proposta GI fino al 6 giugno (più ore) → non si può lasciare la breve |
Infanzia e primaria: supplenze brevi GI di 10 giorni o più | Supplenza breve GI di 10 giorni → proposta GI di 30 giorni → non si può lasciare quella in corso |
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