Accorpamento illegittimo non basta: necessaria prova del danno concreto subito dagli studenti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n.7658/2025 depositata il 17 aprile, ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di genitori che chiedevano il risarcimento dei danni per l’accorpamento di due classi prime dell’indirizzo agrario in un’unica classe seconda composta da 28 alunni, tra cui quattro studenti con disabilità grave, uno con disabilità non grave e dodici con DSA certificati.
Nonostante il TAR avesse precedentemente annullato il provvedimento di accorpamento (con conseguente sdoppiamento delle classi nell’anno scolastico 2020/2021), i giudici hanno stabilito che per ottenere il risarcimento non è sufficiente dimostrare l’illegittimità dell’atto amministrativo, ma occorre provare anche la colpa dell’amministrazione e il concreto nesso di causalità tra la condotta e il danno subito.
Nel caso specifico, pur riconoscendo la violazione del parametro numerico previsto dal DPR 81/2009, il TAR ha evidenziato che la norma consente deroghe in particolari circostanze e che i ricorrenti non hanno fornito prova di uno specifico danno subito dagli studenti, come ad esempio bocciature o peggioramento del rendimento scolastico.
La sentenza ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, confermando l’orientamento secondo cui, in materia di organizzazione scolastica, la tutela risarcitoria richiede un rigoroso accertamento sia della colpa che del danno effettivamente patito dagli interessati.
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