Tutto ciò che c’è da sapere sull’Art. 18 del CCNL Scuola: normativa, limiti, procedura e possibilità concrete
L’aspettativa è uno strumento fondamentale per conciliare vita personale e professionale, ma nel settore scolastico – tra docenti e personale ATA – esistono regole ben precise che disciplinano quando e come può essere richiesta. A fornire il quadro di riferimento è l’articolo 18 del CCNL Scuola 2019/21, entrato in vigore nel 2024, che richiama anche norme storiche come il DPR 3/1957.
Vediamo nel dettaglio chi può richiederla, per quali motivi, per quanto tempo, e con quali conseguenze, senza dimenticare i diritti e i doveri legati al periodo di aspettativa.
LA NORMATIVA
A chi spetta l’aspettativa (e chi è escluso)
Può richiederla:
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Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato (anche se non ha superato il periodo di prova);
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I docenti di religione cattolica, sia con che senza i requisiti dei 4 anni di insegnamento;
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Il personale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno o 31 agosto;
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Il personale assunto ai sensi dell’art. 19, c. 3, del CCNL (per la durata dell’incarico).
ESCLUSI: i supplenti brevi o saltuari.
Motivi per cui si può richiedere l’aspettativa
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Motivi familiari o personali
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Qualsiasi esigenza personale o familiare considerata “meritevole di tutela” anche se non grave.
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Non è necessario documentare una patologia, basta una motivazione personale seria.
Esempio: una docente chiede 2 mesi per trasferirsi temporaneamente in un’altra regione per assistere un genitore anziano. Allega certificato medico e relazione motivata.
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Motivi di studio o ricerca
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Inclusi corsi universitari, master, dottorati (anche non finanziati), scrittura tesi post-dottorato.
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Resta valido l’art. 453 del DPR 297/1994.
Esempio: un assistente amministrativo richiede sei mesi per frequentare un master universitario. Presenta la documentazione di iscrizione al corso.
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Svolgimento di altra attività lavorativa o periodo di prova
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È possibile richiedere fino a un anno scolastico di aspettativa senza retribuzione per:
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iniziare una nuova attività lavorativa;
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sostenere un periodo di prova in un altro ente.
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Esempio: un docente di ruolo accetta un contratto in un’azienda privata come consulente. Chiede aspettativa da settembre ad agosto per fare esperienza nel nuovo settore.
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Durata e modalità di fruizione
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Massimo 12 mesi continuativi;
La collega Rossi chiede 12 mesi di aspettativa dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 per un master all’estero. È il limite massimo in un unico periodo.
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Frazionata: massimo 30 mesi in 5 anni (compresi eventuali intervalli brevi);
Esempio
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6 mesi nel 2025;
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poi 8 mesi nel 2027;
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infine altri 12 mesi nel 2029 → totale 26 mesi, entro il limite.
Se aggiungi altri 8 mesi entro il quinquennio (2025–2029), supereresti i 30 mesi e non potrai ottenerli tutti.
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Se tra due periodi di aspettativa intercorrono meno di 6 mesi di servizio attivo, i periodi si sommano;
Esempio
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1° periodo: 6 mesi (gen‐giu 2025);
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Servizio attivo 5 mesi (lug–nov);
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2° periodo: altri 6 mesi (dic 2025–mag 2026).
Sono contati come un unico periodo di 12 mesi, perché l’intervallo è inferiore ai 6 mesi.
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Se i periodi di servizio sono superiori a 6 mesi, il conteggio ricomincia da capo;
Cosa vuol dire: “Servizio attivo superiore a 6 mesi → il conteggio ricomincia da capo”?
Significa che se tra due periodi di aspettativa lavori per almeno 6 mesi e un giorno, la nuova aspettativa non si somma alla precedente. Quindi puoi richiedere nuovamente fino a 12 mesi (anche se prima avevi già fatto un anno).
È come se si “azzerasse il contatore” dell’aspettativa.
Esempio
Situazione:
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Maria è una docente di ruolo.
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Chiede 6 mesi di aspettativa da gennaio a giugno 2025 per motivi familiari.
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Rientra in servizio e lavora dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026 → quindi 7 mesi pieni di servizio attivo.
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A febbraio 2026 chiede un nuovo periodo di aspettativa.
Cosa succede?
Ha lavorato più di 6 mesi → il nuovo periodo NON si somma al precedente.
Quindi può chiedere fino a 12 mesi di nuova aspettativa, come se fosse la prima volta.
Perché è importante?
Perché se avesse lavorato solo 4 o 5 mesi tra le due aspettative, i due periodi si sarebbero sommati. E allora, se il totale superava i 12 mesi, non avrebbe potuto avere l’intero nuovo periodo richiesto.
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È prevista una proroga eccezionale per motivi gravi fino a 6 mesi.
Esempio
La prof. Bianchi ha 12 mesi di aspettativa per assistere un familiare gravemente malato. Per grave peggioramento della situazione medica, chiede una proroga di altri 6 mesi e il dirigente la concede.
Retribuzione e trattamento giuridico
Durante l’aspettativa:
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Non si percepisce stipendio né contributi;
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Non matura anzianità di servizio né ferie, tredicesima o festività soppresse;
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Non è valido ai fini della progressione di carriera o dell’anno di prova.
Attenzione alle ricadute sul punteggio:
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Se si lavora almeno 180 giorni nello stesso anno scolastico, il servizio può essere comunque valutato (per punteggio mobilità e graduatorie).
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Diversamente, il servizio è interrotto e non valutabile.
Esempio: un docente di ruolo richiede 4 mesi di aspettativa per studio. Avendo già prestato 190 giorni di servizio nello stesso anno scolastico, conserva il punteggio di quell’anno.
Come presentare la domanda
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La richiesta va redatta in forma scritta, motivata, su carta semplice;
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Indicare motivo, decorrenza e durata;
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Se possibile, allegare documentazione (certificato medico, iscrizione al corso, ecc.);
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La richiesta può essere autocertificata, ma è bene essere precisi e trasparenti.
Nota pratica: anche le esigenze personali riservate vanno spiegate, eventualmente con richiesta di riservatezza nella gestione della pratica.
Tempi di risposta e possibilità di diniego
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Il dirigente scolastico ha 30 giorni per decidere, ma può rispondere anche prima;
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Il silenzio non equivale ad approvazione;
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Il dirigente può:
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Ridurre la durata dell’aspettativa;
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Posticiparne l’inizio;
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Rifiutarla solo per esigenze di servizio e con motivazione obbligatoria (L. 241/1990).
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Esempio: un collaboratore chiede un mese di aspettativa per motivi familiari, ma l’unico collega disponibile è in malattia. Il dirigente può rinviare l’inizio motivando il diniego temporaneo.
Aspettativa e altro lavoro: attenzione alle incompatibilità
Essere in aspettativa non significa essere completamente “liberi”:
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Restano valide le regole sulle incompatibilità del pubblico impiego (art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 508 D.Lgs. 297/1994);
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Non si può svolgere lavoro autonomo o subordinato senza preventiva autorizzazione;
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Solo attività occasionali, temporanee e compatibili possono essere concesse, previa autorizzazione.
Esempio lecito: una docente in aspettativa per motivi familiari chiede autorizzazione a tenere un corso di formazione di tre settimane presso un ente privato. Il dirigente verifica e approva.
Esempio non lecito: un ATA in aspettativa apre un’attività commerciale senza autorizzazione. È in violazione dell’art. 60 del DPR 3/1957.
Conclusioni e consigli operativi
L’aspettativa è un diritto condizionato: non è automatica, ma va motivata e concessa compatibilmente con il funzionamento della scuola.
È uno strumento prezioso per:
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Avviare un nuovo percorso lavorativo;
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Studiare e qualificarsi;
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Affrontare momenti delicati familiari o personali.
Consigli utili:
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Presenta la domanda con congruo anticipo;
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Motiva bene la richiesta, anche se i motivi sono riservati;
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Chiedi assistenza al sindacato o alla segreteria per evitare errori;
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Non iniziare nessuna attività lavorativa senza prima ottenere l’autorizzazione.
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