Tutto ciò che c’è da sapere sull’Art. 18 del CCNL Scuola: normativa, limiti, procedura e possibilità concrete

L’aspettativa è uno strumento fondamentale per conciliare vita personale e professionale, ma nel settore scolastico – tra docenti e personale ATA – esistono regole ben precise che disciplinano quando e come può essere richiesta. A fornire il quadro di riferimento è l’articolo 18 del CCNL Scuola 2019/21, entrato in vigore nel 2024, che richiama anche norme storiche come il DPR 3/1957.

Vediamo nel dettaglio chi può richiederla, per quali motivi, per quanto tempo, e con quali conseguenze, senza dimenticare i diritti e i doveri legati al periodo di aspettativa.

LA NORMATIVA

Art. 18 – Aspettativa per Motivi di Famiglia, di Lavoro, Personali e di Studio – CCNL SCUOLA 
1. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

A chi spetta l’aspettativa (e chi è escluso)

Può richiederla:

  • Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato (anche se non ha superato il periodo di prova);

  • I docenti di religione cattolica, sia con che senza i requisiti dei 4 anni di insegnamento;

  • Il personale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno o 31 agosto;

  • Il personale assunto ai sensi dell’art. 19, c. 3, del CCNL (per la durata dell’incarico).

ESCLUSI: i supplenti brevi o saltuari.

Motivi per cui si può richiedere l’aspettativa

  1. Motivi familiari o personali

    • Qualsiasi esigenza personale o familiare considerata “meritevole di tutela” anche se non grave.

    • Non è necessario documentare una patologia, basta una motivazione personale seria.

    Esempio: una docente chiede 2 mesi per trasferirsi temporaneamente in un’altra regione per assistere un genitore anziano. Allega certificato medico e relazione motivata.

  2. Motivi di studio o ricerca

    • Inclusi corsi universitari, master, dottorati (anche non finanziati), scrittura tesi post-dottorato.

    • Resta valido l’art. 453 del DPR 297/1994.

    Esempio: un assistente amministrativo richiede sei mesi per frequentare un master universitario. Presenta la documentazione di iscrizione al corso.

  3. Svolgimento di altra attività lavorativa o periodo di prova

    • È possibile richiedere fino a un anno scolastico di aspettativa senza retribuzione per:

      • iniziare una nuova attività lavorativa;

      • sostenere un periodo di prova in un altro ente.

    Esempio: un docente di ruolo accetta un contratto in un’azienda privata come consulente. Chiede aspettativa da settembre ad agosto per fare esperienza nel nuovo settore.

Durata e modalità di fruizione

  • Massimo 12 mesi continuativi;

Esempio
La collega Rossi chiede 12 mesi di aspettativa dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 per un master all’estero. È il limite massimo in un unico periodo.
  • Frazionata: massimo 30 mesi in 5 anni (compresi eventuali intervalli brevi);

Esempio

  • 6 mesi nel 2025;

  • poi 8 mesi nel 2027;

  • infine altri 12 mesi nel 2029 → totale 26 mesi, entro il limite.
    Se aggiungi altri 8 mesi entro il quinquennio (2025–2029), supereresti i 30 mesi e non potrai ottenerli tutti.

  • Se tra due periodi di aspettativa intercorrono meno di 6 mesi di servizio attivo, i periodi si sommano;

Esempio

  • 1° periodo: 6 mesi (gen‐giu 2025);

  • Servizio attivo 5 mesi (lug–nov);

  • 2° periodo: altri 6 mesi (dic 2025–mag 2026).

Sono contati come un unico periodo di 12 mesi, perché l’intervallo è inferiore ai 6 mesi.

  • Se i periodi di servizio sono superiori a 6 mesi, il conteggio ricomincia da capo;

Cosa vuol dire: “Servizio attivo superiore a 6 mesi → il conteggio ricomincia da capo”?

Significa che se tra due periodi di aspettativa lavori per almeno 6 mesi e un giorno, la nuova aspettativa non si somma alla precedente. Quindi puoi richiedere nuovamente fino a 12 mesi (anche se prima avevi già fatto un anno).

È come se si “azzerasse il contatore” dell’aspettativa.

Esempio 

Situazione:

  • Maria è una docente di ruolo.

  • Chiede 6 mesi di aspettativa da gennaio a giugno 2025 per motivi familiari.

  • Rientra in servizio e lavora dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026 → quindi 7 mesi pieni di servizio attivo.

  • A febbraio 2026 chiede un nuovo periodo di aspettativa.

Cosa succede?

Ha lavorato più di 6 mesi → il nuovo periodo NON si somma al precedente.
Quindi può chiedere fino a 12 mesi di nuova aspettativa, come se fosse la prima volta.

Perché è importante?

Perché se avesse lavorato solo 4 o 5 mesi tra le due aspettative, i due periodi si sarebbero sommati. E allora, se il totale superava i 12 mesi, non avrebbe potuto avere l’intero nuovo periodo richiesto.

  • È prevista una proroga eccezionale per motivi gravi fino a 6 mesi.

Esempio
La prof. Bianchi ha 12 mesi di aspettativa per assistere un familiare gravemente malato. Per grave peggioramento della situazione medica, chiede una proroga di altri 6 mesi e il dirigente la concede.

Retribuzione e trattamento giuridico

Durante l’aspettativa:

  • Non si percepisce stipendio né contributi;

  • Non matura anzianità di servizio né ferie, tredicesima o festività soppresse;

  • Non è valido ai fini della progressione di carriera o dell’anno di prova.

 Attenzione alle ricadute sul punteggio:

  • Se si lavora almeno 180 giorni nello stesso anno scolastico, il servizio può essere comunque valutato (per punteggio mobilità e graduatorie).

  • Diversamente, il servizio è interrotto e non valutabile.

Esempio: un docente di ruolo richiede 4 mesi di aspettativa per studio. Avendo già prestato 190 giorni di servizio nello stesso anno scolastico, conserva il punteggio di quell’anno.

Come presentare la domanda

  • La richiesta va redatta in forma scritta, motivata, su carta semplice;

  • Indicare motivo, decorrenza e durata;

  • Se possibile, allegare documentazione (certificato medico, iscrizione al corso, ecc.);

  • La richiesta può essere autocertificata, ma è bene essere precisi e trasparenti.

Nota pratica: anche le esigenze personali riservate vanno spiegate, eventualmente con richiesta di riservatezza nella gestione della pratica.

Tempi di risposta e possibilità di diniego

  • Il dirigente scolastico ha 30 giorni per decidere, ma può rispondere anche prima;

  • Il silenzio non equivale ad approvazione;

  • Il dirigente può:

    • Ridurre la durata dell’aspettativa;

    • Posticiparne l’inizio;

    • Rifiutarla solo per esigenze di servizio e con motivazione obbligatoria (L. 241/1990).

Esempio: un collaboratore chiede un mese di aspettativa per motivi familiari, ma l’unico collega disponibile è in malattia. Il dirigente può rinviare l’inizio motivando il diniego temporaneo.

Aspettativa e altro lavoro: attenzione alle incompatibilità

Essere in aspettativa non significa essere completamente “liberi”:

  • Restano valide le regole sulle incompatibilità del pubblico impiego (art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 508 D.Lgs. 297/1994);

  • Non si può svolgere lavoro autonomo o subordinato senza preventiva autorizzazione;

  • Solo attività occasionali, temporanee e compatibili possono essere concesse, previa autorizzazione.

Esempio lecito: una docente in aspettativa per motivi familiari chiede autorizzazione a tenere un corso di formazione di tre settimane presso un ente privato. Il dirigente verifica e approva.

Esempio non lecito: un ATA in aspettativa apre un’attività commerciale senza autorizzazione. È in violazione dell’art. 60 del DPR 3/1957.

Conclusioni e consigli operativi

L’aspettativa è un diritto condizionato: non è automatica, ma va motivata e concessa compatibilmente con il funzionamento della scuola.
È uno strumento prezioso per:

  • Avviare un nuovo percorso lavorativo;

  • Studiare e qualificarsi;

  • Affrontare momenti delicati familiari o personali.

Consigli utili:

  • Presenta la domanda con congruo anticipo;

  • Motiva bene la richiesta, anche se i motivi sono riservati;

  • Chiedi assistenza al sindacato o alla segreteria per evitare errori;

  • Non iniziare nessuna attività lavorativa senza prima ottenere l’autorizzazione.

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