Le note MIUR 312/2012 e 593/2013 fissano i limiti delle richieste economiche alle famiglie: cosa possono e non possono fare le scuole
Ogni anno, con le iscrizioni, migliaia di famiglie ricevono dalla scuola la richiesta del cosiddetto contributo volontario. Gli importi, deliberati dai Consigli d’istituto, variano molto da un istituto all’altro e sono destinati a progetti, attrezzature e ampliamento dell’offerta formativa. Ma si può davvero scegliere di non pagare? La scuola può inviare solleciti? E può escludere un alunno dalle attività se i genitori non versano? La risposta arriva dalla normativa e da due note ministeriali: la n. 312 del 20 marzo 2012 e la n. 593 del 7 marzo 2013.
Non è una tassa
Le scuole statali non hanno il potere di imporre nuove tasse. L’articolo 34 della Costituzione garantisce il diritto all’istruzione e la gratuità di quella inferiore, mentre l’articolo 23 stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta senza base legislativa. Le tasse scolastiche erariali, dovute (salvo esoneri) per gli ultimi due anni delle superiori, sono cosa diversa dai contributi deliberati dalle singole scuole. La nota 593/2013 precisa che i Consigli d’istituto possono deliberare contributi volontari ma non hanno alcun potere impositivo: nemmeno una delibera unanime può renderli obbligatori.
Le famiglie devono pagare?
No. Il contributo è un’erogazione liberale, e la scelta di non versarlo non richiede di dimostrare difficoltà economiche né di chiedere un esonero. Il mancato versamento non può impedire l’iscrizione, la frequenza o la partecipazione alle attività didattiche dovute.
Sono ammessi i solleciti?
Dipende da come sono formulati. Una circolare che illustra le finalità e invita liberamente a contribuire è legittima. Non lo sono comunicazioni che presentano il versamento come obbligatorio, fissano scadenze perentorie con conseguenze o fanno pressione sulle famiglie. La nota 593/2013 invita i dirigenti a evitare, sia durante le iscrizioni sia in corso d’anno, comportamenti volti a esigere coattivamente il pagamento. Un semplice promemoria non è quindi di per sé una violazione, ma solleciti individuali reiterati, soprattutto dopo che una famiglia ha comunicato di non voler contribuire, possono diventare indebitamente pressanti. La scuola non può trattare il contributo non versato come un credito esigibile né avviare procedure di recupero. Anche gli avvisi su Pago in Rete devono indicare chiaramente la natura facoltativa del versamento.
Nessuna esclusione degli alunni
Se l’esclusione dipende solo dal mancato pagamento del contributo volontario, la risposta è no: la nota 593/2013 considera illegittime e lesive del diritto allo studio le discriminazioni ingiustificate. Le attrezzature acquistate con i contributi non possono essere riservate a chi ha pagato, e un’attività rivolta alla classe finanziata dal fondo generale non può escludere alcuni alunni.
Quando si può chiedere una quota specifica
Diverso è il caso delle iniziative facoltative a pagamento previste dal PTOF, come un corso pomeridiano di certificazione linguistica con esperto esterno o un viaggio d’istruzione. Qui la quota è legata al servizio, purché le condizioni siano definite in anticipo, trasparenti e compatibili con il diritto allo studio. Se la quota non viene versata, la partecipazione a quella specifica iniziativa può risultare impossibile, nel rispetto di agevolazioni e misure di inclusione.
Per le attività svolte in orario di lezione vale invece il principio opposto. Una comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Gallicano nel Lazio (prot. n. 95 del 12 gennaio 2023) ricorda che tutti gli alunni hanno diritto alle attività curricolari e che la mancata disponibilità delle famiglie a finanziare esperti esterni non può creare differenze di accesso. Non è ammissibile dividere la classe tra paganti e non paganti.
Quando la cronaca porta il tema all’attenzione
La questione non è solo teorica. Negli ultimi anni la stampa ha riportato in più occasioni proteste di studenti e genitori dopo l’aumento del contributo richiesto alle famiglie da alcuni istituti, spesso motivato dal rincaro di materiali e attrezzature. In alcuni casi sono state segnalate anche differenze di trattamento tra alunni, con possibili esclusioni da attività per chi non aveva versato la quota.
Si tratta di contestazioni e segnalazioni, non di illegittimità accertate da un provvedimento amministrativo o giudiziario. Mostrano però un problema concreto: le difficoltà finanziarie delle scuole non possono essere affrontate a scapito del principio di pari trattamento degli studenti.
Come usare i fondi, con trasparenza
Secondo la nota 312/2012 le somme vanno destinate all’ampliamento dell’offerta culturale e formativa: progetti aggiuntivi, arricchimento didattico, innovazione tecnologica. Non devono coprire indistintamente le spese ordinarie di funzionamento né il costo delle attività curricolari obbligatorie. Le erogazioni per l’edilizia vanno tenute distinte dagli interventi che spettano agli enti proprietari, e le quote per polizze integrative private vanno separate dal contributo generale. Dall’anno scolastico 2025/2026 è strutturale l’estensione della tutela INAIL agli studenti (circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026), che però non coincide con tutte le garanzie di una polizza privata.
Le famiglie vanno informate in anticipo sulle iniziative da finanziare, possono scegliere consapevolmente a quali contribuire, e a fine anno la scuola deve fornire una rendicontazione chiara degli importi utilizzati.
Detrazioni fiscali
Le erogazioni liberali per innovazione tecnologica, edilizia e ampliamento dell’offerta formativa possono dare diritto alla detrazione IRPEF del 19% (art. 15, c. 1, lett. i-octies, TUIR). Per le spese di frequenza scolastica (lett. e-bis) il limite detraibile è salito a 1.000 euro per alunno dal periodo d’imposta 2025. I due regimi non si cumulano sulla stessa somma e servono pagamenti tracciabili e documentazione.
Cosa fare in caso di richieste irregolari
Le famiglie possono chiedere chiarimenti al dirigente, acquisire la delibera del Consiglio d’istituto e verificare la natura delle somme richieste. Se le irregolarità proseguono, ci si può rivolgere all’Ufficio scolastico territoriale o regionale per una verifica amministrativa.
Una scelta libera non può diventare un obbligo mascherato
La scuola può chiedere sostegno, ma non può trasformare una donazione in una tassa né far dipendere il diritto degli studenti alle attività dalla volontà o dalle possibilità economiche dei genitori.
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