Dal DL 127/2025 convertito nella legge 164/2025: l’esame punta a misurare non solo conoscenze e competenze di indirizzo, ma anche maturazione, autonomia e responsabilità
Dal 2026 l’esame conclusivo del secondo ciclo cambia impostazione e torna anche nella denominazione: nella normativa, l’“esame di Stato” è ora denominato “esame di maturità”. Non è solo una scelta lessicale: il perno è una valutazione più ampia, che affianca alla verifica disciplinare la misurazione della crescita personale dello studente (autonomia, responsabilità, maturazione).
Il testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 127/2025 coordinato con la legge di conversione 164/2025) descrive esplicitamente la doppia natura dell’esame:
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verifica apprendimenti, conoscenze/abilità/competenze legate all’indirizzo;
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valuta il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità, anche alla luce dell’impegno scolastico e di attività coerenti col percorso.
Funzione orientativa: l’esame come “bussola” per il post-diploma
Una delle parole chiave è orientamento. La riforma attribuisce all’esame una funzione orientativa finalizzata a sostenere scelte consapevoli: prosecuzione degli studi (università/AFAM/ITS Academy) oppure ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni.
In questa prospettiva cresce il peso di ciò che lo studente ha fatto “oltre” la lezione tradizionale: esperienze, competenze trasversali, cittadinanza, capacità di collegare e argomentare.
“Formazione scuola-lavoro”: i PCTO cambiano nome (e contano di più nel racconto finale)
Dal 2025/26 i PCTO vengono ridenominati “formazione scuola-lavoro”: la norma chiarisce che restano fermi obblighi e finalità educative, ma cambia l’etichetta e il messaggio culturale (più integrazione tra scuola e mondo del lavoro).
Molte letture parlamentari e dossier collegano questa scelta alla funzione orientativa della nuova Maturità: esperienze coerenti e ben documentate diventano un pezzo importante del “profilo” dello studente che la commissione è chiamata a valutare.
Il colloquio orale “rinnovato”: dal 2026 si parla di 4 discipline
La novità più discussa è il colloquio: dal 2026 si svolge su quattro discipline individuate ogni anno dal Ministero con decreto entro il mese di gennaio, insieme:
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alla disciplina della seconda prova (tra le materie caratterizzanti),
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all’eventuale disciplina di una terza prova scritta per indirizzi specifici,
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alle modalità organizzative del colloquio.
Obiettivo dichiarato: verificare non solo contenuti, ma anche capacità di raccordare saperi e argomentare in modo critico e personale, facendo emergere maturità e responsabilità.
Il punto pratico: come si gestiscono, in concreto, collegamenti e riferimenti a discipline non incluse tra le quattro? Diverse analisi su testate scolastiche e studentesche segnalano che molto dipenderà dall’ordinanza annuale e dalle istruzioni operative.
Commissioni: una ogni due classi e 5 componenti
Cambia anche l’assetto delle commissioni: una commissione ogni due classi, presieduta da un presidente esterno, con due membri esterni e due interni (per ciascuna delle due classi), individuati per aree disciplinari definite dal Ministero. E’ prevista, inoltre, una formazione specifica per i commissari.
L’idea è bilanciare:
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conoscenza del percorso (interni),
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garanzia di uniformità e terzietà (esterni e presidente esterno).
Validità dell’esame: serve svolgere tutte le prove
Altro passaggio netto: l’esame è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove previste.
Curriculum dello studente ed Educazione civica: entrano nel “cuore” della valutazione
La norma rafforza formalmente l’attenzione verso:
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competenze digitali,
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educazione civica,
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informazioni contenute nel Curriculum dello studente,
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attività coerenti col percorso e documentate anche dal consiglio di classe.
Qui si gioca una partita decisiva per l’equità: se la riforma chiede di valutare “maturazione” e “autonomia”, allora diventano cruciali strumenti come:
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un Documento del 15 maggio solido e descrittivo,
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criteri condivisi,
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griglie nazionali sufficientemente dettagliate (aspettativa richiamata da diversi commentatori e operatori scolastici).
Il punteggio: possibile “bonus” fino a 3 punti sopra i 90
Sul voto finale, la commissione può integrare motivatamente il punteggio fino a un massimo di 3 punti per chi ha almeno 90 complessivi tra credito scolastico e prove d’esame.
Cosa devono aspettarsi scuole, docenti e studenti
Per gli studenti: non basta “sapere”, serve dimostrare di saper usare ciò che si sa: collegare, argomentare, leggere la realtà, raccontare con consapevolezza il proprio percorso (anche extra-aula).
Per i consigli di classe: cresce il valore della documentazione (15 maggio, curriculum, evidenze su educazione civica e competenze digitali).
Per le scuole: attenzione a come si progettano e certificano esperienze coerenti di formazione scuola-lavoro, perché diventano “materiale d’esame” in senso culturale, non solo burocratico.
In attesa delle istruzioni operative
La riforma fissa i pilastri, ma molti dettagli (gestione concreta del colloquio, ricadute sulle singole discipline, indicazioni operative) dipenderanno dai decreti annuali di gennaio e dalle ordinanze che accompagneranno ogni sessione d’esame.
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