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Open Day a scuola: per Docenti e ATA sempre volontario e sempre retribuito

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L’Open Day non rientra tra gli obblighi dei docenti: partecipazione volontaria e compenso dal MOF secondo il CCNL 2019/21.


L’Open Day non è un obbligo contrattuale per i docenti:

  • Non rientra né nelle ore di insegnamento
  • Non rientra nelle 40+40 ore delle attività funzionali.
  • È un’attività aggiuntiva e come tale va retribuita tramite il MOF.
  • Le delibere degli organi collegiali non possono imporne l’obbligatorietà.

Un chiarimento necessario per docenti, ATA e dirigenti

Ogni anno, con l’arrivo degli Open Day, nelle scuole si riaccende il dibattito: partecipazione obbligatoria o no?

Il nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21 ha confermato un punto fondamentale spesso ignorato o interpretato in modo scorretto: l’Open Day non rientra tra gli obblighi contrattuali dei docenti.

Le ore di insegnamento: cosa dice l’articolo 43

Il CCNL 2019/21 chiarisce con precisione il monte ore settimanale di insegnamento frontale, che non comprende l’Open Day:

  • 25 ore per la scuola dell’infanzia;
  • 22 ore + 2 ore di programmazione per la primaria;
  • 18 ore per la secondaria di I e II grado.

L’Open Day non rientra in queste attività poiché non è attività didattica curricolare.

Le attività funzionali all’insegnamento: l’articolo 44 esclude l’Open Day

Nemmeno nelle 40+40 ore destinate agli impegni collegiali si trova alcun riferimento all’Open Day. L’art. 44, comma 3, elenca in modo tassativo le attività per cui queste ore possono essere utilizzate:

  • partecipazione ai Collegi dei Docenti;
  • Consigli di classe, interclasse e intersezione;
  • rapporti scuola–famiglia;
  • programmazione e verifica di inizio e fine anno.

La natura “tassativa” dell’elenco è un elemento chiave: ciò che non è previsto non può essere imposto come obbligo.

Open Day: attività aggiuntiva e volontaria

Non essendo ricompreso né nell’art. 43 né nell’art. 44 del contratto, l’Open Day rientra tra le attività aggiuntive all’insegnamento, disciplinate dall’art. 45, comma 1.

Questo comporta tre conseguenze precise:

  • partecipazione volontaria, mai obbligatoria;
  • richiesta di adesione libera da parte del docente;
  • necessità di retribuzione, utilizzando i fondi del MOF o altre risorse specifiche previste dal PTOF.

Le delibere degli organi collegiali non possono imporre l’obbligo

Un altro aspetto spesso frainteso riguarda il ruolo degli organi collegiali.

Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto possono organizzare l’evento, stabilire modalità operative e persino deliberare la retribuzione.

Tuttavia, non possono in alcun modo trasformare un’attività aggiuntiva in un obbligo.

Il principio è chiaro: ciò che il CCNL definisce come volontario rimane tale, indipendentemente da delibere interne.

Perché è un punto centrale per docenti e ATA

La corretta interpretazione della normativa tutela lavoratori e organizzazione scolastica.

Per docenti e ATA significa avere certezza dei propri diritti, per dirigenti e segreterie evitare errori nella gestione del personale e delle risorse.

La promozione della scuola territorio è fondamentale, ma altrettanto lo è il rispetto dei carichi di lavoro e della dignità professionale del personale scolastico.


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