Il Decreto-Legge 170/2026 anticipa le scadenze, introduce il criterio di continuità sulle ore di sostegno e consente l’approvazione del PEI anche senza una componente del GLO
Il Piano educativo individualizzato cambia volto. Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, in vigore dal 1° ottobre, anticipa a giugno il PEI definitivo per gli alunni già frequentanti, riscrive il modo di determinare le ore di sostegno e precisa quando il documento può essere approvato anche se manca una componente del GLO. Le modifiche toccano l’articolo 7 del D.Lgs. 66/2017 e l’articolo 15 della Legge 104/1992, dove arriva il nuovo comma 11-bis. Trattandosi di un decreto-legge, il testo dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni: l’analisi che segue si basa quindi sulla versione oggi vigente. L’obiettivo è evitare che la programmazione dell’inclusione si chiuda ad anno scolastico già avviato, ma la riforma lascia aperte alcune questioni pratiche.
Le nuove scadenze
| Situazione dell’alunno | Termini |
|---|---|
| Nuova iscrizione o nuova certificazione | PEI provvisorio entro giugno; definitivo entro il 15 ottobre |
| Alunno già iscritto nella stessa scuola | PEI definitivo entro giugno; aggiornamenti entro le prime due settimane di ottobre |
| Condizioni di funzionamento nuove o sopravvenute | PEI modificabile anche dopo |
| Passaggio tra gradi di istruzione | Aggiornamento del PEI e riesame del fabbisogno di sostegno |
Per i nuovi iscritti resta la distinzione tra fase provvisoria e definitiva, ma la scadenza autunnale, prima generica (“di norma entro ottobre”), è ora fissata al 15 ottobre. Il PEI provvisorio serve a individuare in anticipo risorse e interventi. Resta aperto il caso delle certificazioni che arrivano dopo giugno: il decreto non detta una disciplina dettagliata, quindi non si può sostenere che ogni certificazione debba essere disponibile prima di quella data.
Per chi prosegue nella stessa scuola il cambiamento è più incisivo: il GLO deve approvare il PEI definitivo già a giugno, partendo dagli esiti della verifica finale. Il documento potrà poi essere aggiornato nelle prime due settimane di ottobre. L’anticipo aiuta a programmare le risorse, ma a giugno la scuola potrebbe non conoscere ancora la composizione della classe o i docenti assegnati. Per questo il PEI di giugno non è immodificabile: restano le verifiche periodiche previste dall’articolo 7, comma 2, lettera h), e la possibilità di modifica oltre ottobre quando emergono condizioni di funzionamento nuove o sopravvenute.
Ore di sostegno: il criterio della continuità
Il nuovo articolo 7, comma 2, lettera g-bis), stabilisce che nel passaggio da un anno all’altro (ad esempio dalla seconda alla terza primaria) il GLO deve valutare prioritariamente il mantenimento delle ore dell’anno precedente. Non è però un rinnovo automatico: le ore possono cambiare in presenza di condizioni nuove o sopravvenute, adeguatamente motivate, e la norma richiama la salvaguardia dell’assegnazione dell’organico.
Esempio. Se un alunno ha avuto 18 ore settimanali, il GLO deve valutare prima di tutto se mantenerle. Ma le 18 ore non possono essere il motivo per ignorare un fabbisogno maggiore emerso dalla valutazione. A decidere resta il diritto dell’alunno al sostegno necessario, non la replica delle risorse passate.
Dal “proporre” al “definire”: la novità giuridicamente più rilevante
Il decreto elimina dalla lettera d) il riferimento alla proposta del numero di ore e introduce la lettera d-bis): il PEI «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe». La differenza non è solo di parole: il fabbisogno stabilito nel PEI acquista maggior peso e deve essere motivato sull’analisi individualizzata.
Il GLO non diventa però l’organo che assegna i docenti. Resta la procedura dell’articolo 10 del D.Lgs. 66/2017: il dirigente trasmette all’USR la richiesta complessiva di posti sulla base dei PEI. Nello stesso articolo il verbo “assegna” è sostituito da “attribuisce”. Secondo il dossier del Senato, la modifica punta a garantire l’effettiva attribuzione delle risorse richieste, ricorrendo se necessario ai posti in deroga.
La clausola sull’organico non è un via libera ai tagli
Il riferimento all’organico non dovrebbe essere letto come autorizzazione a ridurre le ore per contenere la spesa. Il contesto giuridico è chiaro: la Corte costituzionale (sentenza n. 80/2010) ha dichiarato illegittime norme che impedivano di garantire il sostegno nei casi di disabilità grave, e le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12704 del 5 maggio 2026) hanno riconosciuto la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario per discriminazione indiretta, anche prima del PEI definitivo, quando le ore riconosciute si discostano dal fabbisogno indicato dal GLO (nel caso esaminato, 22 ore individuate contro 14 riconosciute).
PEI approvabile anche senza una componente del GLO
Il nuovo comma 11-bis dell’articolo 15 della Legge 104/1992 consente di approvare il PEI in assenza di una componente, se questa è stata regolarmente convocata e la sua mancata partecipazione incide sulla possibilità di rispettare i termini. Non è un principio del tutto nuovo: già l’articolo 4, comma 4, del D.I. 182/2020 riconosceva la validità del GLO anche senza tutte le rappresentanze. La novità è che la regola passa a livello di legge.
La famiglia non può essere esclusa. L’articolo 9, comma 10, del D.Lgs. 66/2017 continua a prevedere la partecipazione dei genitori al GLO, e il comma 11-bis non la rende facoltativa. Per evitare contestazioni la scuola deve documentare convocazioni, presenze e assenze, osservazioni ricevute e decisioni assunte.
Il nodo del 2026/2027
Il decreto è entrato in vigore quando il termine di giugno era già passato, e molte scuole avevano operato con la disciplina precedente, che rinviava di norma a ottobre il PEI definitivo. Non c’è una norma transitoria espressa, quindi non si può dire che le scuole abbiano violato la legge per non aver approvato a giugno 2026 un PEI definitivo. Allo stesso tempo, le procedure vanno adeguate. Anche i termini di ottobre sono ormai trascorsi, ma il decreto non prevede la nullità del PEI adottato in ritardo: l’eventuale ritardo non giustifica la rinuncia a predisporre o regolarizzare il documento. Il decreto-legge prevale inoltre sul D.I. 182/2020 (modificato dal D.I. 153/2023), che prevedeva la riunione del GLO entro il 31 ottobre, nelle parti incompatibili, mentre restano applicabili le regole organizzative compatibili.
Il PEI non diventa un documento permanente
La continuità non significa utilizzo indefinito senza valutazione. Restano le verifiche periodiche e l’aggiornamento delle componenti educative, didattiche e organizzative previsto dalla lettera g-bis). Mantenere le ore non può sostituire la valutazione individualizzata, e un miglioramento delle autonomie o un cambiamento del contesto richiedono attenzione anche senza una nuova certificazione.
Le preoccupazioni delle associazioni
In un intervento del 25 settembre 2026 l’ANFFAS ha espresso timore che la semplificazione si traduca in minore attenzione all’evoluzione dei bisogni e che la conferma delle ore serva a cristallizzare le risorse disponibili. L’AIPD ha chiesto una valutazione collegiale annuale, chiarimenti sulla clausola dell’organico e sulle scadenze del 2026/2027. Più favorevole, almeno sull’anticipo della determinazione delle ore, l’ANIEF (riportata da Orizzonte Scuola il 1° ottobre), che ha comunque ricordato che la programmazione didattica va rinnovata ogni anno.
Indicazioni operative
- Dirigenti: pianificare per tempo i GLO, curare le convocazioni e motivare con documentazione adeguata il fabbisogno di sostegno, tenendo distinti ma coerenti l’approvazione del PEI e la richiesta delle risorse.
- Docenti: con il PEI definitivo a giugno, la verifica finale diventa decisiva; obiettivi, risultati, difficoltà e contesto vanno documentati con precisione.
- Famiglie: partecipare ai GLO, controllare che il PEI rappresenti i bisogni reali, segnalare i cambiamenti e far verbalizzare osservazioni e richieste importanti.
Una riforma importante, con nodi da sciogliere
L’anticipo a giugno e la nuova formulazione sulle ore di sostegno sono passaggi rilevanti, soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione. Restano da chiarire in sede di conversione e in via amministrativa l’applicazione delle scadenze al 2026/2027, il rapporto tra conferma delle ore e nuovi bisogni, il coordinamento delle regole sulle revisioni in corso d’anno e la tutela della partecipazione delle famiglie. Il PEI non è solo un atto per quantificare le ore: è lo strumento con cui la comunità scolastica progetta, realizza e verifica il percorso dell’alunno con disabilità.
In sintesi: i punti chiave
- Normativa: il DL 170/2026 è in vigore dal 1° ottobre 2026 e modifica l’art. 7 del D.Lgs. 66/2017 e l’art. 15 della Legge 104/1992 (nuovo comma 11-bis). Va convertito in legge entro 60 giorni, quindi può ancora cambiare.
- Alunni già frequentanti: il PEI diventa definitivo entro giugno, con aggiornamenti possibili nelle prime due settimane di ottobre.
- Nuovi iscritti o nuova certificazione: PEI provvisorio entro giugno e definitivo entro il 15 ottobre.
- Ore di sostegno: il GLO deve valutare prioritariamente il mantenimento delle ore dell’anno precedente, ma non c’è automatismo. Le ore possono cambiare con condizioni nuove o sopravvenute, motivate.
- “Definisce” al posto di “propone”: il PEI definisce, con adeguata motivazione, le ore di sostegno per la classe. L’attribuzione delle risorse resta però all’amministrazione, secondo la procedura dell’art. 10 del D.Lgs. 66/2017.
- Organico: la clausola di salvaguardia non dovrebbe giustificare tagli per ragioni di spesa. Lo ricordano la sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale e la sentenza n. 12704/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione.
- GLO: il PEI può essere approvato anche senza una componente, se questa è stata regolarmente convocata. La famiglia non può essere esclusa e la scuola deve documentare convocazioni e decisioni.
- Anno 2026/2027: non c’è una norma transitoria. Le scuole che a giugno hanno seguito le regole precedenti non violano la legge, ma ora devono adeguare le procedure. Non è prevista la nullità del PEI adottato in ritardo.
- Un documento da verificare: il PEI non è permanente. Restano le verifiche periodiche e la valutazione individualizzata.
- Nodi aperti: applicazione delle scadenze al 2026/2027, rapporto tra conferma delle ore e nuovi bisogni, coordinamento delle revisioni in corso d’anno, partecipazione delle famiglie.
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