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Procreazione assistita (PMA) a scuola: quanti giorni di permesso e malattia spettano a docenti e ATA

Il messaggio INPS 1799/2018 indica fino a dieci giorni prima delle procedure e due settimane dopo il transfer, ma non esiste un congedo automatico: certificazioni, retribuzione e tutele nel comparto scuola

Per le lavoratrici della scuola che affrontano la procreazione medicalmente assistita le domande sono sempre le stesse: quali assenze sono consentite, quanti giorni possono essere riconosciuti come malattia e se lo stipendio viene pagato. La risposta di fondo è che non esiste un congedo speciale automatico. Le diverse fasi del percorso possono giustificare assenze diverse, a seconda delle condizioni cliniche documentate e dell’istituto contrattuale applicabile.

Cosa dice il messaggio INPS del 2018

Il riferimento è il messaggio INPS n. 1799 del 26 aprile 2018, che aggiorna il n. 7412 del 2005. È un messaggio interno del Coordinamento generale medico legale, non una circolare né una norma contrattuale che istituisce nuovi permessi per i dipendenti pubblici. Fornisce però criteri medico-legali: i periodi più critici della PMA possono essere assimilati alla malattia, pur non essendolo necessariamente in senso stretto.

  • Prima delle procedure: in singoli casi può essere necessaria un’astensione, indicata in modo orientativo in circa dieci giorni, subordinata alla valutazione medico-legale.
  • Prelievo ovocitario e day surgery: i giorni di ricovero legati alle pratiche chirurgiche sono tutelati come malattia. Una prestazione ambulatoriale va però distinta dal ricovero effettivo e dalla convalescenza, e la documentazione della struttura è decisiva.
  • Dopo il transfer: l’INPS considera congrue circa due settimane, se lo specialista prescrive convalescenza o riposo.

Si tratta di parametri di riferimento, non di diritti automatici: servono prescrizione e documentazione adeguate, e la necessità effettiva del riposo spetta ai sanitari. Per lo stesso motivo non esiste un congedo di 21 giorni, come si legge talvolta online: i periodi indicati dall’INPS vanno valutati caso per caso e non si sommano in un unico congedo fisso.

Controlli ed esami: contano i permessi contrattuali

Per stimolazioni ormonali, ecografie e prelievi l’INPS rinvia agli istituti del contratto, come i permessi orari. Partecipare a un controllo non dà quindi diritto automatico a una giornata di malattia.

  • ATA: l’articolo 69 del CCNL 2019-2021 riconosce fino a 18 ore per anno scolastico per visite, terapie ed esami, a ore o a giornate, compresi i tempi di percorrenza. Valgono anche per la PMA. Sono assimilati alla malattia ai fini del comporto, e se fruiti a ore non comportano la decurtazione del trattamento accessorio. La richiesta va presentata di norma con tre giorni di preavviso, con attestazione della struttura sanitaria. Se la terapia provoca una vera incapacità al lavoro, si applica invece la disciplina della malattia.
  • Docenti: non hanno le 18 ore. Possono usare, se ne ricorrono i presupposti, i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (art. 15 CCNL 2007, personale di ruolo), i permessi brevi a recupero, le ferie o la malattia.

Retribuzione per personale di ruolo e precario

Se l’assenza è riconosciuta come malattia, per il personale di ruolo l’articolo 17 del CCNL 2007 prevede retribuzione intera nei primi nove mesi, 90% nei tre successivi e 50% negli ulteriori sei. Restano le decurtazioni di legge per i primi dieci giorni di ogni evento. Non ogni giorno di PMA è quindi pagato al 100%, e la PMA non è di per sé una grave patologia che escluda dal comporto: servono i presupposti previsti dal contratto.

Per i precari conta il tipo di contratto (art. 35 CCNL 2019-2021):

  • Nomina fino al 30 giugno o al 31 agosto: conservazione del posto fino a nove mesi nel triennio, retribuzione intera nel primo mese e al 50% nel secondo e nel terzo, poi senza assegni. Spettano anche tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.
  • Supplenti brevi: conservazione del posto fino a trenta giorni annui retribuiti al 50%, nei limiti del contratto. Per motivi personali o familiari sono previsti fino a sei giorni non retribuiti.

Due lavoratrici con lo stesso trattamento possono quindi avere conseguenze economiche molto diverse.

Certificazioni e riservatezza

Per un permesso di visita serve di norma l’attestazione della struttura con presenza e orario; per la malattia si segue la procedura di certificazione vigente. Conviene che la documentazione distingua la prestazione, l’eventuale convalescenza e il periodo di astensione indicato dal medico.

La scuola deve ricevere solo le informazioni necessarie a giustificare l’assenza. Di regola il datore di lavoro non è legittimato a conoscere la diagnosi o i dettagli delle prestazioni, né a chiedere informazioni sull’infertilità o sul percorso riproduttivo. Le notizie cliniche indispensabili alla valutazione medico-legale passano dai soggetti e dalle procedure competenti.

Altri casi da conoscere

  • PMA all’estero: aver effettuato il trattamento fuori dall’Italia non garantisce il riconoscimento automatico di tutti i giorni. Contano la documentazione, la procedura e la conformità alla normativa italiana.
  • Gravidanza: l’interdizione anticipata (art. 17 D.Lgs. 151/2001) richiede presupposti di legge e un provvedimento dell’autorità competente, e non va confusa con la malattia. I permessi retribuiti per esami prenatali (art. 14) spettano solo dopo l’accertamento della gravidanza.
  • Lavoratori uomini: per il prelievo chirurgico degli spermatozoi l’INPS indica, in assenza di complicanze, circa sette giorni di malattia, previa valutazione medico-legale. Chi accompagna la partner usa gli istituti ordinari per motivi personali o familiari.
  • Reperibilità: quando l’assenza è gestita come malattia valgono le fasce 10-12 e 17-19, anche nei festivi, salve le esenzioni.

In sintesi

La PMA non dà diritto a un numero fisso di giorni di permesso speciale. Per controlli ed esami si usano i permessi contrattuali (18 ore per gli ATA, istituti ordinari per i docenti); per procedure invasive, ricoveri e riposi clinicamente necessari si applica la malattia, con trattamento diverso tra personale di ruolo e precario. Alle scuole spetta gestire le richieste con correttezza, evitando sia riconoscimenti automatici sia rifiuti indiscriminati, nel rispetto della riservatezza.

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