Decreto interministeriale n. 26/2026: 19.200 posti per i “triennalisti” (ultimi 8 anni) e 3.000 posti per chi ha una specializzazione sul sostegno conseguita all’estero. Tutte le scadenze operative, inclusa la rinuncia obbligatoria entro il 12 marzo 2026
Con il Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato il secondo ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno didattico, misura strutturale pensata per colmare il crescente fabbisogno di docenti specializzati nelle scuole italiane. I percorsi sono erogati dall’INDIRE e dalle Università, che possono operare autonomamente o in convenzione con l’istituto, e devono obbligatoriamente concludersi entro il 31 dicembre 2026.
Il decreto si articola su due categorie principali di beneficiari, ciascuna con requisiti e struttura formativa specifici.
Docenti con tre anni di servizio (Art. 6): 19.200 posti disponibili
Il primo canale è riservato agli insegnanti che possono già vantare un’esperienza concreta sul campo. Possono accedere i docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento che abbiano maturato almeno tre anni scolastici di servizio su posto di sostegno — anche non continuativi — nelle scuole statali o paritarie.
Una novità rilevante riguarda la finestra temporale entro cui il servizio deve essere stato svolto: il decreto estende questo arco dagli originari cinque anni a otto anni precedenti all’attivazione dei percorsi. Rimane invece fermo il vincolo di grado, ovvero il servizio deve essere stato prestato nello stesso ordine di scuola per cui si richiede la specializzazione.
I posti complessivamente previsti sono 19.200, così distribuiti:
| Ordine scolastico | Posti |
|---|---|
| Scuola dell’infanzia | 2.100 |
| Scuola primaria | 10.100 |
| Scuola secondaria di I grado | 4.500 |
| Scuola secondaria di II grado | 2.500 |
Il percorso formativo vale 40 CFU/ECTS.
Titoli conseguiti all’estero (Art. 7): 3.000 posti per chi attende il riconoscimento
Il secondo canale affronta una questione annosa: quella di chi ha completato un percorso di specializzazione sul sostegno presso un’università straniera legalmente accreditata, ma si trova ancora in attesa del riconoscimento del titolo in Italia.
Possono accedere coloro che abbiano superato la formazione estera entro il 24 aprile 2025 e che si trovino in una delle seguenti situazioni: un procedimento di riconoscimento pendente oltre i termini di legge, oppure un contenzioso giurisdizionale in corso per la mancata conclusione dello stesso.
Una condizione essenziale e irrinunciabile è la rinuncia formale a qualsiasi istanza di riconoscimento del titolo estero, da presentare contestualmente all’iscrizione al percorso italiano. Si tratta, in sostanza, di scegliere una via definitiva per l’ottenimento della specializzazione nel sistema nazionale.
I posti disponibili sono 3.000, distribuiti indicativamente in 750 per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado). Data la natura del percorso, il monte crediti è più elevato rispetto all’altro canale: 48 CFU/ECTS, comprensivi delle attività di tirocinio.
Come sono strutturati i percorsi
Entrambe le tipologie condividono standard qualitativi comuni e una durata minima di quattro mesi. La didattica si articola su tre componenti principali.
Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in modalità telematica sincrona; la didattica asincrona è ammessa solo entro una quota massima del 10% delle ore totali. I laboratori, invece, devono essere obbligatoriamente svolti in modalità sincrona, senza deroghe.
Per i soli iscritti al percorso Art. 7, è previsto un tirocinio diretto che non può essere effettuato online: richiede la presenza fisica presso istituzioni scolastiche del grado di riferimento, garantendo così un contatto reale con le pratiche inclusive in aula.
Sul piano della valutazione, sono previsti esami intermedi in presenza al termine di ogni insegnamento e laboratorio, con voto espresso in trentesimi. L’esame finale, anch’esso in presenza, consiste in un colloquio basato su un elaborato scritto — uno studio di caso — che riflette sull’esperienza professionale del candidato e sull’utilizzo di strumenti digitali per l’inclusione.
Iscrizioni e gestione delle domande
Le Università hanno avuto tempo fino al 5 marzo 2026 per presentare le proprie proposte di offerta formativa. Il decreto prevede una clausola di salvaguardia importante: qualora le domande di iscrizione presso un singolo Ateneo superino i posti disponibili, l’Università è tenuta a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE. In questo modo viene garantita la partecipazione a tutti gli aventi diritto, nei limiti del fabbisogno complessivo autorizzato a livello nazionale.
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