Chiarimenti sulla normativa e guida pratica per la richiesta al dirigente scolastico
In un sistema scolastico sempre più attento al benessere dei lavoratori, la tutela della persona in situazioni familiari difficili assume un valore centrale. Tra le garanzie previste dalla normativa italiana, figura il diritto a tre giorni di permesso retribuito per grave infermità di un familiare. Una misura fondamentale per consentire al lavoratore di affrontare con dignità e serenità momenti di difficoltà personale.
Il quadro normativo
L’art. 4, comma 1, della Legge 53/2000 stabilisce che:
“I lavoratori hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.”
Il diritto è individuale, riconosciuto anche al personale scolastico, sia docente che ATA, di ruolo o supplente (con contratti di durata compatibile con la fruizione del permesso).
A chi spetta il permesso
I permessi possono essere richiesti in caso di grave infermità di:
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Coniuge o parte dell’unione civile;
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Parente entro il secondo grado, anche non convivente:
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1° grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
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2° grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
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Convivente risultante da certificazione anagrafica.
Sono esclusi:
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i parenti dal terzo grado in poi;
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gli affini, cioè i parenti del coniuge.
Cosa si intende per grave infermità
Il concetto di “grave infermità” è stato chiarito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 16/2008. Si fa riferimento a patologie che comportano:
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Riduzione o perdita dell’autonomia personale, anche temporanea;
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Assistenza continuativa o frequenti controlli clinici;
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Coinvolgimento attivo del familiare nella cura;
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Malattie dell’età infantile ed evolutiva che necessitano del supporto dei genitori.
Sono ammesse patologie croniche, degenerative, neurologiche, psichiatriche, oncologiche, o derivanti da dipendenze.
Modalità di utilizzo
I 3 giorni possono essere:
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Fruitì in modo frazionato o consecutivo;
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Utilizzati entro 7 giorni dalla diagnosi o dall’inizio del trattamento terapeutico;
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Non includono giorni festivi o non lavorativi.
In alternativa: la riduzione dell’orario di lavoro
Il lavoratore può concordare con il dirigente scolastico una rimodulazione dell’orario pari a un monte ore equivalente a tre giorni lavorativi. L’accordo deve essere formale e scritto, e avere efficacia entro 7 giorni dalla diagnosi.
Documentazione necessaria
Il lavoratore è tenuto a presentare:
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Una richiesta scritta preventiva;
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Documentazione medica specialistica rilasciata da strutture ospedaliere o ASL, contenente la diagnosi e la qualificazione medico-legale di “grave infermità”;
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La certificazione anagrafica di convivenza, se necessaria;
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La giustificazione dell’assenza entro 5 giorni dalla ripresa del servizio.
Nota bene: Non è ammessa autocertificazione.
Esempio di casi concreti
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Un docente richiede il permesso per assistere il padre colpito da ictus, ricoverato in ospedale e non autosufficiente. Invia la richiesta con allegato il certificato del neurologo.
-
Un assistente amministrativo usufruisce del permesso per seguire la madre sottoposta a cicli di chemioterapia settimanali.
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Un collaboratore scolastico convive con il proprio compagno affetto da sclerosi multipla e presenta certificazione anagrafica e documentazione clinica.
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