In attesa della sottoscrizione definitiva del contratto, indicazioni operative e chiarimenti sul punteggio per le utilizzazioni
La trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) relativo alla mobilità annuale del personale della scuola per l’anno scolastico 2025/2026 è ormai alle battute finali. In attesa della firma ufficiale, le organizzazioni sindacali invitano a non alimentare indiscrezioni o false aspettative, in particolare tra quei docenti che non hanno potuto presentare domanda di mobilità ordinaria e sperano di poter accedere all’assegnazione provvisoria.
Nel frattempo, emergono le date quasi definitive per la presentazione delle domande:
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Personale docente: dall’11 luglio al 24 luglio 2025
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Personale ATA: dall’8 luglio al 19 luglio 2025
Come previsto, i docenti potranno presentare anche domanda di utilizzazione, ad esempio per essere assegnati a posti di sostegno se in possesso del titolo ma titolari su posto curriculare, oppure per rientrare nella sede di precedente titolarità se dichiarati perdenti posto.
Sul piano operativo, il punteggio per le utilizzazioni si calcola secondo criteri specifici. In sintesi:
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Si valuta anche il servizio prestato nell’anno scolastico in corso, diversamente da quanto avviene per i trasferimenti.
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Si applica la tabella di valutazione allegata al nuovo CCNI 2025/2028, che conferma i criteri vigenti.
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Il servizio di ruolo nello stesso grado vale 6 punti per anno, mentre il pre-ruolo si calcola con 4 punti per anno nello stesso grado o 3 punti se in altro ordine di scuola, secondo le precisazioni della tabella.
Particolare attenzione va riservata al punteggio di continuità: per le utilizzazioni non è richiesto un minimo triennale, ma è sufficiente un solo anno di servizio continuativo per vedersi attribuiti 4 punti. Il punteggio cresce progressivamente: 4 punti per anno fino al terzo, 5 punti per quarto e quinto anno, 6 punti per gli anni successivi.
Resta confermato che i docenti titolari su posto comune che richiedono l’utilizzazione su sostegno (in possesso del titolo di specializzazione) non beneficiano del raddoppio del punteggio per gli anni di servizio sul sostegno. Tale beneficio è invece riconosciuto ai docenti titolari su sostegno dichiarati perdenti posto o che rientrano entro l’ottennio.
La valutazione dei titoli viene effettuata dall’istituto presso cui il docente presta servizio, salvo diversa titolarità. Fondamentale, per agevolare le segreterie, fare riferimento alla graduatoria interna d’istituto aggiornata per l’individuazione dei soprannumerari, integrandola con i 6 punti per l’anno in corso e l’eventuale punteggio di continuità. È possibile aggiungere eventuali titoli conseguiti entro la scadenza di presentazione delle istanze.
Infine, ricordiamo che i docenti trasferiti come soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata possono richiedere l’utilizzazione con precedenza nella scuola o nel comune di precedente titolarità entro dieci anni dall’individuazione come soprannumerari. Per l’a.s. 2025/2026 la finestra utile copre i trasferimenti d’ufficio o a domanda condizionata a partire dall’a.s. 2016/2017 fino ai perdenti posto dell’anno corrente.
La sottoscrizione definitiva del CCNI metterà nero su bianco le regole. Fino ad allora, massima cautela e attenzione alle scadenze.
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