Definiti i criteri per la liquidazione della parte fissa e variabile a favore degli assistenti amministrativi che svolgono funzioni superiori
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene per fare chiarezza su un tema cruciale per il personale amministrativo scolastico: la liquidazione dell’indennità di direzione spettante agli assistenti amministrativi che si trovano a svolgere le delicate e maggiori responsabilità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dagli istituti scolastici, il dicastero di Viale Trastevere, in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato, ha elaborato uno schema esplicativo per garantire un’applicazione uniforme delle normative vigenti, tenendo conto anche del recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Istruzione e Ricerca 2019-2021, siglato il 18 gennaio 2024.
Il documento ministeriale, allegato alla nota diffusa, delinea con precisione i criteri giuridici ed economici che regolano la corresponsione sia della parte fissa che della parte variabile dell’indennità di direzione, distinguendo tra due casistiche principali: l’assistente amministrativo incaricato su posto vacante e/o disponibile per l’intero anno scolastico e quello chiamato a sostituire il DSGA titolare.
DSGA a tempo pieno su posto vacante: pagamento diretto e parte variabile negoziabile
Per gli assistenti amministrativi che ricoprono l’incarico di DSGA su posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, la normativa (art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 44, della L. n. 228/2012 e art. 56 del CCNL 2019-2021) prevede la corresponsione di un’indennità di direzione composta da due parti distinte.
La parte fissa, pari a 2.764,20 euro lordi annui, viene erogata direttamente in busta paga dalle Ragionerie Territoriali dello Stato attraverso il sistema del cedolino unico, per ogni giorno di effettivo servizio. Contestualmente, viene detratto il Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) già percepito dall’interessato nel suo profilo di assistente amministrativo.
La parte variabile, invece, è finanziata attraverso il Fondo d’Istituto (FIS) e assorbe eventuali compensi per prestazioni eccedenti. L’importo minimo di questa componente è stabilito nell’Allegato C del CCNL, ma può essere incrementato in sede di contrattazione integrativa a livello di istituto, attingendo anche ai fondi previsti dalla Legge n. 160 del 2019.
Sostituzione del DSGA titolare: oneri sul FIS e durata massima di tre mesi
Una disciplina differente è prevista per gli assistenti amministrativi chiamati a sostituire il DSGA titolare in caso di assenza prolungata (superiore a 15 giorni o tale da compromettere il funzionamento della scuola). In queste situazioni, come stabilito dall’art. 57 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, il dirigente scolastico ha la facoltà di conferire un incarico temporaneo di DSGA, prioritariamente a personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e, in subordine, agli assistenti amministrativi. È fondamentale sottolineare che tale incarico non può eccedere i tre mesi continuativi, incluse eventuali proroghe.
In questi casi di sostituzione, l’indennità di direzione, sia nella sua parte fissa che variabile, viene corrisposta al supplente per ogni giorno di effettivo servizio, gravando interamente sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF). Anche in questa ipotesi, dalla parte fissa dell’indennità viene detratto il Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) già in godimento.
Il Ministero precisa che, in sede di contrattazione integrativa, le istituzioni scolastiche sono tenute ad accantonare la quota necessaria per la corresponsione della parte fissa dell’indennità di direzione al supplente DSGA, quota che graverà quindi sul FIS, al netto del C.I.A..
L’invito del Ministero: rigorosa osservanza per evitare disparità e contenziosi
Alla luce delle indicazioni operative dettagliate, il Ministero dell’Istruzione e del Merito esorta le istituzioni scolastiche a una rigorosa osservanza delle disposizioni illustrate. L’obiettivo primario è quello di prevenire disparità di trattamento tra il personale e scongiurare potenziali contenziosi derivanti da un’applicazione non uniforme del quadro normativo e contrattuale di riferimento. La chiarezza fornita dal Ministero rappresenta un passo importante per garantire la corretta gestione delle risorse e il giusto riconoscimento del ruolo cruciale svolto dagli assistenti amministrativi chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità superiore.
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