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Certificato medico falso a scuola, licenziamento e risarcimento: la sentenza della Corte dei conti

Assistente amministrativo assente per 14 giorni con certificazioni contraffatte: dopo la condanna penale e il licenziamento arriva anche il risarcimento all’USR. Il danno all’immagine vale cinque volte quello patrimoniale

Presentare un falso certificato medico per giustificare l’assenza dal servizio può avere per un dipendente della scuola conseguenze molto pesanti su tre diversi fronti: penale, disciplinare e contabile. Lo conferma la sentenza n. 39/2026 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, depositata il 9 marzo 2026.

Il caso: 14 giorni di assenza con certificati contraffatti

La vicenda riguarda un assistente amministrativo che aveva lavorato, a tempo determinato, presso istituzioni scolastiche della provincia di Modena. Il dipendente era stato condannato dal giudice penale a 13.700 euro di multa, con pena sospesa, per il reato previsto dall’articolo 55-quinquies del D.Lgs. 165/2001. L’Amministrazione scolastica, dopo la denuncia all’autorità giudiziaria, aveva inoltre disposto il licenziamento senza preavviso. Né il decreto penale né il licenziamento erano stati impugnati.

Successivamente è intervenuta la Procura della Corte dei conti. Le verifiche avevano accertato 14 giornate di assenza, tra il 2019 e il 2020, giustificate mediante certificazioni mediche risultate contraffatte. La retribuzione corrisposta per quei giorni ammontava a 618,25 euro.

Cosa prevede la legge

L’articolo 55-quinquies del D.Lgs. 165/2001 punisce il dipendente pubblico che giustifica un’assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La disposizione prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro, ferme le ulteriori responsabilità. La stessa disciplina si applica anche al medico o ad altri soggetti che concorrano nel reato.

Sul piano disciplinare, l’articolo 55-quater collega alla falsa attestazione della presenza o alla giustificazione dell’assenza mediante falso certificato medico la sanzione del licenziamento senza preavviso. Lo ha chiarito anche il Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare n. 5/2010.

Non si tratta, quindi, di una semplice assenza ingiustificata: il legislatore considera l’utilizzo fraudolento della certificazione medica una fattispecie autonoma e particolarmente grave.

Anche il danno all’immagine deve essere risarcito

Il comma 2 dell’articolo 55-quinquies stabilisce inoltre che il dipendente deve risarcire sia il danno patrimoniale, corrispondente alla retribuzione percepita per il periodo in cui non ha lavorato, sia il danno all’immagine della Pubblica amministrazione. La giurisprudenza contabile considera questa disciplina speciale rispetto alle ordinarie ipotesi di danno all’immagine provocato dal pubblico dipendente.

Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2020. La Consulta ha eliminato le disposizioni che imponevano particolari criteri e una soglia minima di quantificazione del danno all’immagine, ma non ha eliminato la possibilità di chiedere il risarcimento per l’assenteismo fraudolento. La quantificazione resta quindi affidata alla valutazione equitativa del giudice contabile.

Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso esaminato.

La Procura aveva chiesto 618,25 euro di danno patrimoniale e 6.182,50 euro per danno all’immagine. La Corte ha riconosciuto integralmente il primo importo e ha determinato equitativamente il secondo nel quintuplo del danno patrimoniale, cioè 3.091,25 euro. A queste somme si aggiungono interessi legali e spese di giudizio.

Licenziamento e Corte dei conti: attenzione alla distinzione

Va dunque fatta una precisazione. La sentenza n. 39/2026 non è una pronuncia sulla legittimità del licenziamento: il provvedimento disciplinare dell’USR non era stato impugnato ed era quindi rimasto fermo. Il giudizio davanti alla Corte dei conti riguardava invece il danno economico arrecato all’Amministrazione.

Il principio che emerge resta però molto netto: utilizzare consapevolmente una certificazione medica falsa per assentarsi dal servizio può comportare contemporaneamente procedimento penale, licenziamento e obbligo di risarcire l’Amministrazione, compreso il danno arrecato alla sua immagine.

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