Posted in

DSGA rientra dalla maternità e trova la postazione smantellata: il Tribunale annulla la sanzione

Ersilia Novielli, direttrice dei servizi generali e amministrativi in una scuola di Conversano, racconta il difficile rientro dopo la nascita della figlia. Contestata per presunti “omessi adempimenti”, ha impugnato il rimprovero scritto: il Tribunale del lavoro di Bari le ha dato ragione

Rientrare al lavoro dopo la maternità e scoprire di non avere più una postazione pienamente utilizzabile: niente monitor, tastiera, computer scollegato e, soprattutto, impossibilità di accedere ai sistemi informatici della scuola. È la vicenda che ha coinvolto Ersilia Novielli, 36 anni, DSGA, all’epoca in servizio presso la scuola media Carelli Forlani di Conversano, in provincia di Bari.

La storia è stata ricostruita da Repubblica Bari, prima con un articolo pubblicato il 3 agosto e successivamente, il 5 agosto, attraverso un’intervista di Vincenzo Pellico alla stessa lavoratrice.

Novielli era rientrata dal congedo di maternità il 3 febbraio 2023. Secondo quanto documentato nel procedimento giudiziario, avrebbe trovato la propria postazione smantellata e gli accessi ai gestionali disabilitati. Le credenziali necessarie per operare sarebbero state ripristinate pienamente soltanto nelle settimane successive.

Nonostante questa situazione, alla DSGA vennero successivamente contestati diversi presunti inadempimenti: tra questi omesse denunce Iva, ritenute e contributi Inps, alcune spese non eseguite e carenze nella gestione degli uffici. Le veniva inoltre contestato di delegare eccessivamente le proprie funzioni e di avere rivolto alla dirigente accuse ritenute false o diffamatorie. Il procedimento si concluse con un rimprovero scritto, che la lavoratrice decise di impugnare.

Il Tribunale annulla la sanzione

Il Tribunale del lavoro di Bari ha però annullato il provvedimento disciplinare.

Secondo la ricostruzione della sentenza riportata da Repubblica, l’amministrazione scolastica non sarebbe riuscita a fornire elementi sufficientemente specifici per dimostrare gli addebiti. Le testimonianze raccolte nel corso del giudizio avrebbero inoltre confermato aspetti centrali della versione della DSGA: la postazione risultava smontata e l’accesso ai sistemi informatici impedito.

Anche la contestazione relativa alle presunte espressioni diffamatorie non ha retto: il giudice, esaminando la Pec inviata dalla lavoratrice alla dirigente, non avrebbe individuato contenuti denigratori o offensivi.

Per Novielli, tuttavia, la vittoria giudiziaria non cancella quanto vissuto. Nell’intervista racconta le conseguenze personali di quei mesi, trascorsi tra le difficoltà del rientro al lavoro, la gestione di una bambina molto piccola e le contestazioni ricevute.

La lavoratrice riferisce di essere arrivata a una condizione di forte sofferenza psicofisica e di essersi successivamente rivolta a uno specialista. Per tutelare la propria salute ha infine chiesto e ottenuto il trasferimento in un’altra scuola.

La vicenda richiama anche le specifiche tutele previste per chi rientra dalla maternità. L’articolo 56 del D.Lgs. 151/2001 riconosce infatti alla lavoratrice, al termine del congedo, il diritto alla conservazione del posto e a essere adibita alle mansioni svolte prima dell’assenza o a mansioni equivalenti.

Un principio che, oltre alla tutela formale del posto di lavoro, richiama una questione essenziale: il rientro dalla maternità deve avvenire in condizioni che consentano concretamente alla lavoratrice di riprendere e svolgere le proprie funzioni.

Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI

Segui il nostro canale

👉WHATSAPP

Segui la nostra pagina 

👉FACEBOOK

Segui il nostro Canale 

👉TIKTOK

Segui il nostro Canale 

👉 YOUTUBE

Segui il nostro Canale

👉 TELEGRAM

Per inviare notizie, comunicati, lettere aperte, video, segnalazioni varie e proposte di collaborazione scrivi a: redazione@infoscuola24.it

 

Lascia un commento