Sentenza n. 8608/2026: illegittimo il silenzio sull’accesso alla documentazione dell’alunno con disabilità. Se la scuola sostiene di aver inviato gli atti via email, deve essere in grado di provarne la trasmissione e la ricezione.
Un principio importante sul diritto dei genitori a conoscere la documentazione scolastica relativa ai propri figli, soprattutto quando è in gioco il percorso di inclusione. Con la sentenza n. 8608 dell’11 maggio 2026, il TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, ha accolto il ricorso di una famiglia e ordinato a un istituto comprensivo romano di consegnare integralmente PEI, verbali GLO e altri atti riguardanti la situazione scolastica di un alunno con disabilità.
La richiesta dei genitori
La vicenda nasce il 29 ottobre 2025, quando la madre dell’alunno, riconosciuto in situazione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, presenta tramite PEC un’istanza di accesso agli atti.
La famiglia chiede copia integrale dei Piani Educativi Individualizzati relativi agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, dei verbali dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione degli anni 2024/25 e 2025/26 e di ogni ulteriore comunicazione riguardante la situazione scolastica del ragazzo. La richiesta resta, secondo i ricorrenti, senza riscontro nei termini previsti, facendo maturare il silenzio-diniego impugnato davanti al giudice amministrativo.
Il tema assume particolare rilevanza perché PEI e GLO non rappresentano documenti marginali della vita scolastica. Il PEI costituisce il documento fondamentale della progettazione educativa e didattica dell’alunno con disabilità ed è elaborato e approvato dal GLO, organismo nel quale la partecipazione della famiglia costituisce elemento essenziale del percorso inclusivo. Il Ministero disciplina modelli e modalità attraverso il D.I. 182/2020, successivamente modificato dal D.M. 153/2023.
La scuola: “I documenti erano stati inviati via email”
Nel giudizio l’Amministrazione ha sostenuto di avere già trasmesso la documentazione il 27 novembre 2025 tramite posta elettronica ordinaria, producendo anche un rapporto del dirigente scolastico e la relativa nota di trasmissione.
I genitori hanno però negato di aver mai ricevuto gli atti.
Ed è proprio su questo punto che interviene uno dei passaggi più interessanti della sentenza. Secondo il TAR, la presenza di una lettera firmata dal dirigente dimostra che una comunicazione era stata predisposta, ma non dimostra automaticamente che l’email sia stata effettivamente inviata e, soprattutto, ricevuta dal destinatario.
Email ordinaria e prova dell’invio: cosa dice davvero il TAR
La decisione merita una precisazione. Il TAR non stabilisce che ogni comunicazione debba necessariamente avvenire tramite PEC né che l’email ordinaria sia priva in assoluto di valore.
Richiamando anche la precedente giurisprudenza del TAR Toscana, i giudici affermano invece che, quando il destinatario contesta di aver ricevuto una mail non certificata, l’onere di dimostrare l’adempimento ricade sul mittente.
La prova può derivare anche da elementi indiretti, ad esempio da una successiva risposta del destinatario o da conversazioni che dimostrino l’avvenuta ricezione. Nel caso esaminato, tuttavia, la scuola non aveva prodotto né copia del messaggio con i relativi allegati né una ricevuta di consegna o altri elementi oggettivi capaci di dimostrare il recapito.
La scuola dovrà consegnare PEI e verbali GLO
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullato il silenzio-diniego e ordinato all’Amministrazione di consegnare tutta la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, del Codice del processo amministrativo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 750 euro, oltre oneri e accessori di legge.
La pronuncia si inserisce in un quadro normativo nel quale il diritto di accesso rappresenta uno strumento concreto di partecipazione e tutela. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ricorda che è possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.
Nel caso degli alunni con disabilità, questo principio assume un significato ancora più rilevante: conoscere PEI, verbali GLO e documentazione collegata permette alla famiglia di verificare concretamente come venga progettato e realizzato il percorso di inclusione del proprio figlio.
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