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ESTERI – Conglobamento sull’assegno di sede: intervista all’avvocato Domenico Naso dopo la storica vittoria in Cassazione

Il responsabile dell’Ufficio legale nazionale della UIL Scuola RUA spiega cosa cambia per il personale della scuola all’estero e come ottenere la restituzione delle somme trattenute

La Corte di Cassazione si è pronunciata in modo definitivo a favore dei lavoratori del Ministero dell’Istruzione e del Merito in servizio all’estero, dichiarando manifestamente infondata la tesi del MAECI sulla trattenuta applicata all’assegno di sede sotto la voce “conglobamento”.

Con quattro decreti pubblicati il 31 dicembre 2025, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità della trattenuta mensile pari a 46,52 euro sull’importo corrisposto a titolo di Indennità di sede estera (ISE). Le pronunce chiudono quindi, in senso favorevole ai lavoratori, un contenzioso che ha interessato negli anni numerosi dipendenti della scuola inviati all’estero con nomina MAECI.

La decisione della Cassazione viene considerata un passaggio di particolare rilievo perché riafferma con chiarezza il principio del rispetto dei diritti retributivi del personale scolastico operante fuori dall’Italia. Ma soprattutto, dopo aver posto fine alla controversia sul “conglobamento”, apre ora la strada a un tema pratico e molto concreto: la restituzione delle somme trattenute nel tempo, con potenziali effetti economici per centinaia di lavoratori.

Per aiutare a comprendere, in modo semplice e operativo, cosa fosse il “conglobamento”, perché sia stato ritenuto illegittimo e quali passi debbano compiere oggi gli interessati, InfoScuola24 ha rivolto tre domande all’avvocato Domenico Naso, responsabile dell’ufficio legale nazionale della UIL Scuola RUA, protagonista della battaglia giudiziaria che ha portato a queste decisioni.

Cos’era il “conglobamento” sull’assegno di sede e perché la Cassazione lo ha dichiarato illegittimo?

Con la voce Conglobamento il MAECI si riferiva alla quota della ex IIS (indennità integrativa speciale), oggi conglobata nella retribuzione. Il MAECI riteneva applicabile una precedente normativa del 1994, che in effetti autorizzava la trattenuta. Secondo la Cassazione, la normativa è stata disapplicata con la contrattazione collettiva e ha ordinato al MAECI di restituire la quota trattenuta. Trattenuta che era presente e ben visibile nel cedolino dell’assegno di sede.

Cosa cambia adesso per chi lavora (o ha lavorato) all’estero con il MIM: come si ottiene la restituzione delle somme trattenute?

Le sentenze purtroppo fanno stato solo fra le parti che hanno proposto ricorso. Pertanto, tutti coloro che svolgono o hanno svolto il servizio all’estero con nomina MAECI dovranno promuovere uno specifico ricorso al tribunale del Lavoro.

Chi può fare ricorso o attivarsi oggi: solo chi era parte del giudizio o anche altri docenti/ATA in servizio all’estero che hanno subito la trattenuta?

Può presentare ricorso tutto il personale docente, ATA e dirigenti scolastici che hanno svolto, o svolgono, servizio all’estero. Infine, si ricorda che anche in questo caso, l’amministrazione del MAECI può richiedere l’applicazione della prescrizione per il periodo ulteriore a 5 anni.

 

Le decisioni della Cassazione rafforzano la tutela delle buste paga del personale scolastico all’estero e chiariscono il quadro su una trattenuta che ha inciso a lungo sugli importi percepiti. Ogni lavoratore interessato dovrà quindi avviare un’azione individuale per ottenere concretamente il rimborso delle somme. La strada è tracciata: spetterà ai tribunali del lavoro dare attuazione ai principi affermati dalla Suprema Corte, garantendo il pieno rispetto dei diritti retributivi del personale scolastico italiano operante all’estero.

 
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