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Legge di Bilancio 2026: aumentano a 10 i giorni di permesso per malattia del bambino dai 4 ai 14 anni. Regole, diritti e procedure.
Un intervento sulla conciliazione vita-lavoro
Con la Legge di Bilancio 2026 si mette mano a una delle tutele più delicate per le famiglie lavoratrici: i permessi per la malattia del bambino.
L’obiettivo dichiarato è favorire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, rafforzando le garanzie già previste dal Testo Unico sulla maternità e paternità.
La norma di riferimento è il comma 220 della Legge di Bilancio 2026, che modifica l’articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2026
La novità principale riguarda due aspetti fondamentali: il numero dei giorni e l’età del figlio.
In particolare:
- il limite passa da 5 a 10 giorni di permesso annui;
- la fascia d’età del bambino viene estesa fino ai 14 anni, rispetto al precedente limite di 8 anni.
Dal 1° gennaio 2026, quindi, per la malattia del figlio dopo il compimento dei 3 anni e fino ai 14 anni, ciascun genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi l’anno, per ogni figlio.
A chi spettano i permessi e come si utilizzano
I permessi sono riconosciuti a ciascun genitore, alternativamente:
- 10 giorni al padre
- 10 giorni alla madre
Non è possibile cumulare o “cedere” i giorni non utilizzati all’altro genitore, nemmeno in caso di rinuncia. I permessi sono non retribuiti, ma restano utili ai fini dell’anzianità di servizio, un aspetto rilevante soprattutto per docenti e ATA.
Permessi “attribuiti”, non concessi
Un punto spesso oggetto di dubbi riguarda il ruolo del dirigente scolastico.
La norma è chiara:
il permesso per malattia del bambino è un diritto soggettivo, quindi attribuito dalla legge e non concesso a discrezione.
Il dirigente deve esclusivamente verificare che sussistano i requisiti previsti dalla normativa.
Documentazione richiesta
Per fruire del permesso è necessario presentare:
- un certificato medico rilasciato da un medico del SSN o convenzionato;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, con cui il genitore attesta che l’altro non sia in astensione dal lavoro per lo stesso motivo nello stesso periodo e indica eventuali periodi già fruiti con trattamento economico intero.
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