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PEI 2026, guida pratica per docenti: scadenze, GLO, ore di sostegno e PEI digitale

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Tutto quello che docenti, consigli di classe e famiglie devono sapere sulle nuove regole del PEI introdotte dal D.L. 170/2026. Scadenze di giugno e 15 ottobre, continuità delle ore di sostegno, ruolo del GLO, PEI digitale, privacy ed esempi pratici.


PEI 2026, la guida pratica per non sbagliare

Il Piano educativo individualizzato, il PEI, non è un semplice documento amministrativo e non è neppure un modulo da compilare alla fine dell’anno scolastico.

È il documento attraverso il quale la scuola costruisce, insieme alle altre componenti previste dalla normativa, il progetto educativo e didattico individualizzato dell’alunno con disabilità.

Con il D.L. 30 settembre 2026, n. 170, entrato in vigore il 1° ottobre 2026, cambiano alcuni aspetti importanti della disciplina.

Per i docenti le novità riguardano soprattutto:

le nuove scadenze per la predisposizione del PEI;

la differenza tra alunni già frequentanti e nuove iscrizioni o nuove certificazioni;

la definizione delle ore di sostegno;

la continuità delle ore da un anno scolastico all’altro;

il ruolo del GLO;

la possibilità di approvare il PEI anche in caso di assenza di una componente regolarmente convocata;

la gestione digitale del PEI attraverso il sistema informativo ministeriale;

la protezione dei dati personali contenuti nel documento.

Per comprendere correttamente la nuova disciplina bisogna però partire da una regola fondamentale: il PEI rimane un progetto educativo individualizzato.

La piattaforma digitale cambia il modo in cui il documento viene gestito.

Il nuovo decreto modifica alcune regole del procedimento.

Ma né la piattaforma né il nuovo quadro normativo trasformano il PEI in un semplice adempimento burocratico.


1. Che cos’è il PEI e a cosa serve

Il PEI – Piano educativo individualizzato è il documento attraverso il quale la scuola programma il percorso educativo, didattico e inclusivo dell’alunno con disabilità.

La disciplina deriva principalmente dalla Legge 104/1992 e dal D.Lgs. 66/2017, successivamente modificato dal D.Lgs. 96/2019.

Il modello nazionale di PEI è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 182/2020 e successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 153/2023.

Il PEI deve tenere conto non soltanto della diagnosi dell’alunno, ma soprattutto del suo funzionamento nel contesto scolastico.

Questo significa osservare:

cosa l’alunno riesce a fare;

quali difficoltà incontra;

quali sono le sue potenzialità;

quali barriere ostacolano la partecipazione;

quali facilitatori possono favorire l’apprendimento e l’inclusione;

quali interventi educativi e didattici sono necessari;

quali risorse risultano necessarie per realizzare il progetto.

Il PEI deve quindi essere costruito sulla persona concreta, non sulla sola certificazione.


2. Chi redige il PEI

Il PEI viene elaborato e approvato dal GLO – Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione.

Il GLO comprende le componenti previste dall’articolo 15 della Legge 104/1992 e dalla normativa sull’inclusione scolastica.

Partecipano, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente:

il consiglio di classe o il team dei docenti;

i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale;

le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con l’alunno;

le figure professionali dell’unità di valutazione multidisciplinare;

le altre figure eventualmente previste dalla normativa.

Il principio fondamentale è che il PEI deve essere condiviso e collegiale.

Il docente di sostegno ha un ruolo fondamentale, ma non è il “proprietario” del PEI.

Allo stesso modo, il docente curricolare non può considerare il PEI un documento che riguarda esclusivamente il collega di sostegno.

L’inclusione è una responsabilità dell’intero consiglio di classe o team docente.


3. Prima grande novità: il PEI degli alunni già frequentanti va definito entro giugno

Questa è una delle modifiche che i docenti devono tenere maggiormente presenti.

Per gli alunni già frequentanti la stessa scuola, il nuovo quadro prevede che il PEI definitivo venga predisposto entro il mese di giugno.

La conseguenza pratica è molto importante.

La progettazione dell’anno scolastico successivo viene anticipata alla conclusione dell’anno scolastico in corso.

Il GLO deve quindi arrivare alla fine dell’anno con una valutazione sufficientemente completa del percorso dell’alunno.

Non si tratta soltanto di scrivere:

“obiettivo raggiunto”

oppure

“obiettivo non raggiunto”.

È necessario utilizzare la verifica del percorso per progettare quello successivo.

Esempio pratico

Un alunno di scuola secondaria di primo grado frequenta la classe seconda. Durante l’anno il consiglio di classe rileva che l’alunno ha raggiunto una maggiore autonomia negli spostamenti, ma continua ad avere importanti difficoltà nella gestione delle attività scritte.

Nel PEI di fine anno non sarà sufficiente riportare genericamente che “permangono difficoltà”.

Questa differenza è fondamentale per organizzare correttamente il lavoro dei GLO.

Sarà necessario descrivere:

quali autonomie sono state raggiunte;

Per questo, nella pratica scolastica, è sempre opportuno verificare il testo vigente della normativa e gli eventuali successivi provvedimenti applicativi del Ministero.

quali difficoltà permangono;

quali strategie hanno funzionato;

quali strategie non hanno prodotto risultati;

Vanno inoltre considerate le indicazioni e i provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

quali obiettivi devono essere confermati;

quali obiettivi devono essere modificati;

quali risorse saranno necessarie nell’anno successivo.

Da questo percorso dovrà emergere anche la valutazione relativa al fabbisogno di sostegno.


4. Ma il PEI approvato a giugno può essere modificato?

Sì.

Questa è una precisazione fondamentale.

Il fatto che il PEI degli alunni già frequentanti debba essere definito entro giugno non significa che il documento diventi immutabile.

Il nuovo quadro consente nelle prime due settimane di ottobre aggiornamenti, correttivi e integrazioni.

Inoltre, il PEI può essere modificato quando intervengano nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Quindi giugno non deve essere interpretato come una “cristallizzazione” definitiva della situazione dell’alunno.

Esempio pratico

Il GLO definisce a giugno il PEI per l’anno scolastico successivo.A settembre, dopo l’avvio delle lezioni, emergono nuove difficoltà che non erano state rilevate durante l’anno precedente.

Il GLO può intervenire sul documento secondo le procedure previste.

Lo stesso vale se emergono nuove esigenze dell’alunno che rendono necessario aggiornare la progettazione.

Il principio è semplice:

il PEI si programma entro i termini previsti, ma deve continuare a rappresentare la situazione reale dell’alunno.


5. Nuove iscrizioni e nuove certificazioni: il termine del 15 ottobre

La disciplina è diversa per gli alunni di nuova iscrizione o per quelli interessati da una nuova certificazione.

In questi casi il percorso prevede:

PEI provvisorio entro giugno.

PEI definitivo entro e non oltre il 15 ottobre.

Il termine del 15 ottobre diventa quindi una scadenza precisa da tenere presente nel calendario della scuola.

Esempio pratico

Un alunno entra per la prima volta nella scuola secondaria di primo grado. La scuola non dispone di una conoscenza consolidata dell’alunno maturata negli anni precedenti.

Il GLO deve quindi poter utilizzare il periodo iniziale dell’anno scolastico per completare la conoscenza della situazione e arrivare alla definizione del PEI definitivo entro il 15 ottobre.

In questo caso il lavoro del GLO assume particolare importanza perché il documento deve essere costruito sulla base delle informazioni disponibili e delle osservazioni effettuate.


6. La differenza da ricordare: giugno o 15 ottobre?

Per evitare errori, il docente deve ricordare questa distinzione.

Alunno già frequentante nella stessa scuola

PEI definitivo entro giugno.

Possibili aggiornamenti, correttivi e integrazioni nelle prime due settimane di ottobre.

Nuova iscrizione o nuova certificazione

PEI provvisorio entro giugno.

PEI definitivo entro 15 ottobre.


7. Il punto più delicato: le ore di sostegno

La novità forse più importante per docenti e famiglie riguarda il rapporto tra PEI e ore di sostegno.

Il nuovo D.L. 170/2026 modifica l’articolo 7 del D.Lgs. 66/2017.

Il PEI non si limita più a contenere una semplice proposta relativa al numero delle ore.

La nuova formulazione prevede che il PEI definisca, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.

Questo cambia il peso della parte relativa alle risorse.

Il numero delle ore deve essere collegato alle effettive esigenze dell’alunno.

Quindi la domanda non dovrebbe essere:

“Quante ore aveva l’anno scorso?”

ma:

“Quali esigenze presenta l’alunno e quali risorse sono necessarie per garantire il progetto educativo?”

La continuità delle ore dell’anno precedente assume comunque un’importanza particolare, come vedremo tra poco.


8. Le ore di sostegno devono essere motivate

Una delle parole più importanti della nuova disciplina è motivazione.

Non basta indicare:

“18 ore”.

Il PEI deve spiegare perché quelle ore sono necessarie.

La motivazione deve essere coerente con il progetto complessivo.

Esempio pratico

Immaginiamo un alunno che necessita di supporto significativo durante:

le attività didattiche complesse;

i momenti di transizione;

le attività laboratoriali;

le attività che richiedono maggiore autonomia;

le situazioni nelle quali emergono difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione.

Il PEI dovrà descrivere queste esigenze e collegarle agli interventi previsti.

In questo modo il numero delle ore non appare come una cifra isolata, ma come la conseguenza di una valutazione individualizzata.


9. Un errore da evitare: collegare automaticamente la diagnosi alle ore

La diagnosi non determina automaticamente il numero delle ore di sostegno.

Questo principio è fondamentale.

Due alunni con la stessa diagnosi possono avere fabbisogni educativi completamente diversi. Uno può avere una buona autonomia personale e comunicativa. L’altro può avere bisogno di un supporto molto più intenso.

La quantificazione deve quindi essere collegata al funzionamento concreto dell’alunno nel contesto scolastico.

Esempio

Due alunni hanno la stessa certificazione.

Il primo:

comunica autonomamente;

si sposta autonomamente;

segue le attività con adattamenti limitati;

ha bisogno di supporto soprattutto in alcune discipline.

Il secondo:

ha difficoltà significative nella comunicazione;

necessita di supporto nelle autonomie;

ha difficoltà nella partecipazione alle attività collettive;

necessita di interventi educativi strutturati durante diversi momenti della giornata.

La stessa certificazione non può automaticamente produrre lo stesso fabbisogno.

Il PEI deve fotografare la situazione concreta.


10. Continuità delle ore: cosa cambia davvero

Il D.L. 170/2026 introduce una particolare attenzione alla continuità delle risorse.

Nel determinare il fabbisogno per l’anno successivo deve essere valutato prioritariamente il mantenimento delle ore di sostegno dell’anno precedente.

Questa è una novità importante.

Ma attenzione a non trasformarla in un’affermazione che la norma non contiene.

Non significa che le ore dell’anno precedente siano automaticamente garantite in ogni caso.

La disposizione deve essere letta insieme alla previsione relativa all’assegnazione dell’organico e alla possibilità di una nuova valutazione quando cambiano le condizioni dell’alunno.

La regola diventa quindi:

continuità come criterio prioritario, ma non automatismo assoluto.


11. Quando possono cambiare le ore?

Una diversa valutazione del fabbisogno può essere collegata a una variazione della situazione dell’alunno.

Esempio pratico: aumento delle ore

L’alunno ha sviluppato nuove difficoltà che incidono significativamente sulla partecipazione scolastica.

Il GLO rileva:

maggiore necessità di supporto nelle autonomie;

nuove difficoltà comunicative;

aumento delle situazioni di disorientamento;

maggiore necessità di mediazione nelle attività didattiche.

In questo caso il GLO può motivare un diverso fabbisogno di sostegno.

Esempio pratico: riduzione delle ore

Al contrario, se durante il percorso l’alunno ha acquisito significative autonomie e le esigenze di sostegno risultano diminuite, il GLO può procedere a una nuova valutazione.

Anche in questo caso la modifica deve essere motivata e coerente con il PEI.


12. Il PEI non assegna materialmente l’organico

Questo punto va chiarito molto bene perché può generare equivoci.

Il GLO definisce nel PEI il fabbisogno di sostegno.

L’effettiva assegnazione delle risorse avviene però nell’ambito delle procedure amministrative relative all’organico.

Pertanto:

PEI = definizione motivata del fabbisogno.

Amministrazione scolastica = procedure di assegnazione delle risorse.

Non bisogna confondere i due livelli.

Il nuovo decreto rafforza il collegamento tra PEI e risorse, ma non attribuisce al GLO il potere amministrativo di distribuire direttamente l’organico.


13. Il GLO può approvare il PEI anche se qualcuno non si presenta

Questa è un’altra novità importante.

Il D.L. 170/2026 interviene sull’articolo 15 della Legge 104/1992.

Il PEI può essere formalmente approvato anche in assenza di una delle componenti regolarmente convocate, quando la sua assenza rischia di compromettere il rispetto dei termini per l’adozione del documento.

La norma vuole evitare che una riunione venga bloccata indefinitamente dall’assenza di un componente, ma bisogna evitare una lettura sbagliata.

Non significa:

“non serve convocare tutti”.

Significa esattamente il contrario.

La scuola deve garantire la regolare convocazione delle componenti previste.

Solo dopo che questa condizione è stata rispettata può operare la nuova disposizione sull’assenza.


14. Esempio pratico sul GLO assente

Il GLO viene convocato correttamente.

  • La famiglia riceve la convocazione.
  • I docenti ricevono la convocazione.
  • Le altre componenti previste vengono regolarmente invitate.

Un componente non partecipa.

La sua assenza, nelle condizioni previste dalla nuova disciplina, non deve necessariamente impedire l’approvazione del PEI qualora il rinvio comprometta il rispetto della scadenza.

La scuola dovrà comunque documentare correttamente:

la convocazione;

la data della riunione;

le presenze;

le assenze;

l’eventuale impossibilità di partecipazione;

le decisioni assunte.

La corretta verbalizzazione diventa quindi ancora più importante.


15. PEI digitale: cosa cambia per il docente

Il PEI sta entrando sempre più stabilmente nella dimensione digitale attraverso il sistema informativo ministeriale.

Per il docente questo significa che molte attività precedentemente svolte attraverso documenti cartacei o file locali vengono progressivamente gestite all’interno della piattaforma.

Il vantaggio principale è l’uniformità.

Un modello nazionale permette di ridurre le differenze tra scuole e territori. La digitalizzazione può inoltre favorire:

tracciabilità delle operazioni;

maggiore uniformità documentale;

conservazione centralizzata;

gestione degli accessi;

condivisione con i soggetti autorizzati;

maggiore ordine nella documentazione del GLO.

Ma esiste anche un rischio.

La piattaforma non deve diventare il centro del processo.

Il centro deve continuare a essere l’alunno.


16. Il PEI digitale non significa “PEI automatico”

Questo è probabilmente uno dei concetti più importanti per chi lavora nella scuola.

Il fatto che il sistema proponga campi, sezioni e menu strutturati non significa che il docente debba limitarsi a selezionare opzioni.

Il PEI richiede osservazione, confronto e progettazione.

Un sistema digitale può chiedere:

“Qual è il livello di autonomia?”

Ma è il docente che deve aver osservato l’alunno.

La piattaforma può chiedere:

“Quali obiettivi vengono individuati?”

Ma gli obiettivi devono derivare dalla progettazione del GLO.

Il sistema può chiedere:

“Qual è il fabbisogno di sostegno?”

Ma la risposta deve essere frutto di una valutazione professionale e collegiale.


17. Attenzione al copia-incolla del PEI precedente

La digitalizzazione renderà probabilmente più semplice recuperare informazioni degli anni precedenti.

Questo può essere utile.

Ma può diventare anche un problema.

Un PEI non dovrebbe essere costruito attraverso il semplice copia-incolla del documento precedente.

Esempio

Nel PEI dell’anno scorso leggiamo:

“Necessita di supporto per l’organizzazione del materiale scolastico.”

Durante l’anno l’alunno ha acquisito una significativa autonomia.

Se la frase viene semplicemente riportata nel nuovo PEI senza aggiornamento, il documento non rappresenterà più la situazione reale.

La corretta procedura dovrebbe essere:

osservare;

verificare;

valutare;

aggiornare;

progettare.

La tecnologia deve velocizzare il lavoro, non sostituire il ragionamento professionale.


18. Privacy: il PEI contiene dati particolarmente delicati

Il PEI contiene informazioni relative alla disabilità e alla salute dell’alunno.

Per questo la sua gestione deve avvenire con particolare attenzione.

La disciplina generale di riferimento comprende il Regolamento UE 2016/679 – GDPR, il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, oltre ai provvedimenti e alle indicazioni dell’Autorità garante.

Un aspetto molto importante è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali: anche il semplice riferimento al PEI può consentire di desumere informazioni relative alla salute dell’alunno. Quindi non bisogna pensare che il problema privacy riguardi soltanto il documento completo.

Può essere delicata anche una comunicazione del tipo:

“Il GLO dell’alunno X si riunirà il giorno…”

se il destinatario non è autorizzato a conoscere quell’informazione.


19. Attenzione a email, WhatsApp e gruppi docenti

Questo è uno dei problemi più frequenti nella pratica scolastica.

Il PEI non deve essere inviato attraverso gruppi WhatsApp, chat informali o canali non autorizzati.

Anche l’invio tramite email deve essere effettuato attraverso modalità e account istituzionali conformi alle procedure della scuola. Non è corretto utilizzare una chat di classe per condividere:

PEI;

diagnosi;

relazioni specialistiche;

documentazione sanitaria;

informazioni dettagliate sulla disabilità.

Esempio

Un docente deve far avere al collega una parte del PEI.

La soluzione non è:

“Te la mando su WhatsApp”.

La gestione deve avvenire attraverso gli strumenti istituzionali e i profili autorizzati messi a disposizione dalla scuola.

Il principio è semplice:

meno persone accedono ai dati, meglio è, purché siano comunque garantiti tutti gli accessi previsti dalla normativa.


20. Anche il registro elettronico richiede attenzione

Il registro elettronico non è automaticamente un luogo nel quale qualsiasi informazione può essere pubblicata.

La presenza di una piattaforma digitale non elimina il problema degli accessi autorizzati. Un’informazione relativa al PEI deve essere visibile soltanto ai soggetti che hanno titolo a conoscerla.

Per questo è fondamentale evitare:

annotazioni improprie;

riferimenti alla diagnosi;

indicazioni sulla disabilità;

allegati contenenti informazioni sanitarie;

comunicazioni destinate all’intero gruppo classe.

La regola deve essere sempre quella della pertinenza, necessità e minimizzazione dei dati.


21. Esempio: cosa non scrivere nel registro elettronico

Una comunicazione come:

“Domani ricordarsi che l’alunno X, essendo autistico, sarà accompagnato al GLO.”

può rivelare informazioni relative alla salute o alla disabilità dell’alunno.

È quindi una formulazione da evitare in uno spazio accessibile a una platea più ampia di quella legittimata a conoscere tali informazioni.

È preferibile utilizzare le procedure istituzionali riservate previste dalla scuola.


22. La famiglia deve poter partecipare anche nel digitale

La trasformazione digitale non elimina il ruolo della famiglia.

La famiglia deve poter partecipare al procedimento secondo quanto previsto dalla normativa e dalle procedure della piattaforma. Il passaggio dalla carta al digitale non deve creare una nuova barriera.

Se una famiglia incontra difficoltà tecniche nell’accesso alla piattaforma, la scuola dovrebbe fornire le necessarie indicazioni operative secondo le procedure adottate dall’istituzione scolastica.

L’obiettivo della digitalizzazione deve essere quello di facilitare il procedimento, non di renderlo più difficile.


23. Il docente di sostegno non deve compilare tutto da solo

Altro punto fondamentale.

Il docente di sostegno può avere un ruolo di coordinamento operativo nella predisposizione del documento, ma il PEI è un documento collegiale.

Non è corretto che il consiglio di classe dica:

“Ci pensa il docente di sostegno.”

Il docente di sostegno possiede competenze specifiche, ma gli obiettivi e la progettazione devono essere condivisi.

Esempio

Se un alunno presenta difficoltà in matematica, il docente di matematica deve contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie relative alla propria disciplina.

Il docente di sostegno può facilitare il lavoro, ma non può sostituire il docente curricolare nella responsabilità della progettazione didattica.


24. Il PEI riguarda tutti i docenti

L’inclusione non è una materia del docente di sostegno.

Il docente di sostegno è contitolare della classe.

Questo significa che il progetto educativo dell’alunno deve essere integrato nella programmazione complessiva.

Il PEI deve quindi dialogare con:

programmazione della classe;

obiettivi disciplinari;

strategie didattiche;

valutazione;

attività laboratoriali;

uscite didattiche;

progetti;

orientamento;

PCTO, quando previsto;

attività di educazione civica;

percorsi di autonomia e inclusione.


25. Un PEI efficace deve rispondere a una domanda semplice

Ogni docente dovrebbe poter leggere il PEI e rispondere a una domanda:

“Cosa dobbiamo fare concretamente per consentire a questo alunno di partecipare e apprendere?”

Se il documento contiene soltanto descrizioni generiche, difficilmente sarà realmente operativo.

Un buon PEI deve consentire di capire:

dove si trova l’alunno;

dove vogliamo portarlo;

quali strumenti utilizziamo;

chi interviene;

quando interviene;

come verifichiamo i risultati;

quali risorse sono necessarie.


26. Esempio di obiettivo generico e obiettivo operativo

Obiettivo troppo generico:

“Favorire l’autonomia.”

Obiettivo maggiormente operativo:

“Incrementare l’autonomia nella gestione del materiale scolastico attraverso una sequenza visiva strutturata, con progressiva riduzione degli aiuti dell’adulto.”

Nel secondo caso è possibile verificare:

quale comportamento si vuole sviluppare;

quale strumento viene utilizzato;

quale ruolo ha l’adulto;

come viene misurato il progresso.

Questo è il tipo di progettazione che dovrebbe emergere dal PEI.


27. Cosa deve fare concretamente un docente prima del GLO

Prima della riunione del GLO il docente dovrebbe arrivare preparato.

È utile raccogliere:

osservazioni sull’alunno;

progressi registrati;

difficoltà persistenti;

strategie risultate efficaci;

strategie risultate inefficaci;

livello di autonomia;

partecipazione alle attività;

relazioni con i compagni;

comunicazione;

apprendimenti;

eventuali criticità comportamentali;

necessità di adattamento delle attività;

risorse necessarie.

Il GLO dovrebbe partire da elementi concreti e non da impressioni generiche.


28. Cosa fare durante il GLO

Durante il GLO è importante evitare che la riunione diventi una semplice lettura del documento.

Il confronto dovrebbe concentrarsi sulle questioni realmente rilevanti:

come è andato il percorso;

quali obiettivi sono stati raggiunti;

quali non sono stati raggiunti;

perché alcuni obiettivi non sono stati raggiunti;

quali strategie hanno funzionato;

quali devono essere modificate;

quali sono le esigenze per l’anno successivo;

quale continuità è necessaria;

quale fabbisogno di sostegno deve essere indicato e motivato.


29. Come motivare correttamente le ore di sostegno

Una motivazione efficace dovrebbe collegare:

bisogno → difficoltà → intervento → risorsa necessaria.

Esempio

Bisogno: difficoltà significativa nella partecipazione autonoma alle attività.

Difficoltà: l’alunno necessita di mediazione frequente nei momenti di transizione e nelle attività strutturate.

Intervento: utilizzo di strategie visive, anticipazione delle attività e supporto educativo graduato.

Risorsa: presenza di sostegno adeguata a garantire continuità negli interventi previsti dal PEI.

Questo tipo di impostazione è molto più significativo della semplice indicazione:

“Necessarie 18 ore di sostegno.”


30. Attenzione alla frase “ha bisogno dell’insegnante di sostegno”

È una formulazione troppo generica.

Il docente dovrebbe chiedersi:

Per fare cosa?

In quali momenti?

Con quale intensità?

Con quali obiettivi?

Con quale frequenza?

Per quale tipo di difficoltà?

La motivazione deve collegare la risorsa alla progettazione.


31. Il PEI deve considerare anche la classe

L’alunno non vive isolato.

Il PEI deve considerare il contesto classe.

Questo significa analizzare anche:

barriere ambientali;

organizzazione degli spazi;

modalità comunicative;

tempi delle attività;

strategie didattiche;

relazioni con i compagni;

strumenti compensativi o facilitatori;

organizzazione delle attività.

In alcuni casi un cambiamento organizzativo può ridurre una difficoltà senza aumentare necessariamente il livello di assistenza individuale.


32. Un esempio di facilitatore

Un alunno presenta difficoltà nel seguire le consegne verbali.

La risposta non deve necessariamente essere:

“Serve più sostegno.”

Prima si può verificare se funzionano:

consegne scritte;

immagini;

schemi;

sequenze visive;

anticipazione delle attività;

tempi più lunghi;

suddivisione del compito in fasi.

Il PEI dovrebbe descrivere anche questi elementi.

L’inclusione non coincide con la semplice presenza del docente di sostegno.


33. PEI e valutazione

Il PEI deve essere coerente anche con le modalità di valutazione previste per il percorso dell’alunno.

Gli obiettivi devono essere collegati al percorso effettivamente svolto.

Se il PEI prevede determinati obiettivi e strategie, la valutazione deve tenerne conto.

Anche in questo caso il problema del copia-incolla può diventare particolarmente evidente.

Se gli obiettivi rimangono identici per anni senza una reale verifica del percorso, il documento perde parte della sua funzione progettuale.


34. Cosa succede se gli obiettivi non vengono raggiunti?

Il mancato raggiungimento di un obiettivo non significa automaticamente che l’alunno abbia “fallito”.

Il GLO deve chiedersi perché l’obiettivo non è stato raggiunto.

Potrebbero esserci:

obiettivi troppo ambiziosi;

strategie non adeguate;

tempi insufficienti;

barriere ambientali;

cambiamenti nelle condizioni dell’alunno;

interventi non sufficientemente continui.

La verifica deve quindi essere utilizzata per ripensare la progettazione.


35. Il PEI digitale e la responsabilità del docente

La piattaforma può rendere il documento più facilmente tracciabile.

Questo significa anche che diventa importante prestare attenzione a ciò che viene inserito.

Il docente deve evitare:

frasi discriminatorie;

giudizi personali non pertinenti;

informazioni sanitarie non necessarie;

descrizioni offensive;

annotazioni prive di valore educativo;

informazioni provenienti da fonti non verificate.

Il linguaggio deve essere professionale, descrittivo e rispettoso della dignità dell’alunno.


36. Scrivere “è svogliato” non è una valutazione professionale

Una frase come:

“È svogliato e non ha voglia di lavorare.”

non descrive adeguatamente il comportamento.

È molto più utile scrivere:

“Durante le attività individuali prolungate tende a interrompere il compito dopo alcuni minuti e necessita di una mediazione dell’adulto per riprendere l’attività.”

La seconda formulazione:

descrive un comportamento osservabile;

evita giudizi personali;

consente di progettare un intervento.


37. Attenzione alla riservatezza durante le riunioni

La tutela dei dati non riguarda soltanto il digitale.

Anche durante le riunioni del GLO è necessario evitare che informazioni riservate vengano divulgate a persone che non hanno titolo a conoscerle.

Il verbale deve essere redatto con attenzione.

Deve documentare quanto necessario per rappresentare il procedimento e le decisioni assunte, evitando però di inserire informazioni estranee o non necessarie.


38. Il verbale del GLO diventa particolarmente importante

Con le nuove regole, il verbale deve consentire di ricostruire correttamente:

chi è stato convocato;

chi era presente;

chi era assente;

quali questioni sono state discusse;

quali decisioni sono state assunte;

come è stato determinato il fabbisogno;

quali motivazioni sono state considerate;

eventuali osservazioni della famiglia;

eventuali aggiornamenti del PEI.

Una verbalizzazione corretta tutela sia la scuola sia i componenti del GLO.


39. Se la famiglia non è d’accordo?

La partecipazione della famiglia al GLO non significa che ogni decisione debba necessariamente essere unanime.

Il GLO è un organismo collegiale.

La famiglia deve poter esprimere il proprio punto di vista e le proprie osservazioni.

È quindi importante che eventuali osservazioni o posizioni differenti siano correttamente rappresentate nel verbale, secondo le modalità previste.

La corretta verbalizzazione è fondamentale soprattutto quando emergono divergenze sul progetto educativo o sul fabbisogno di sostegno.


40. Il PEI non deve diventare una trattativa sulle ore

Un errore da evitare è trasformare l’intero GLO nella discussione:

“Quante ore vogliamo?”

La domanda corretta dovrebbe essere:

“Quali sono le esigenze dell’alunno e quale progettazione è necessaria per rispondere a queste esigenze?”

Da questa analisi deriva la valutazione del fabbisogno.

Il numero delle ore deve essere la conseguenza della progettazione, non il punto di partenza.


41. Cosa cambia nel lavoro del docente curricolare

Il docente curricolare dovrebbe arrivare al GLO con informazioni relative alla propria disciplina.

Per esempio:

livello di partecipazione;

autonomia nello svolgimento delle attività;

comprensione delle consegne;

modalità di verifica efficaci;

strumenti utilizzati;

progressi;

difficoltà persistenti.

Questo consente di costruire un PEI realmente collegiale.


42. Cosa cambia per il docente di sostegno

Il docente di sostegno deve svolgere un ruolo di facilitatore e coordinamento, senza diventare l’unico autore del documento.

Dovrebbe raccogliere e organizzare le osservazioni del team docente, favorire il confronto con la famiglia e contribuire alla costruzione della progettazione.

La sua funzione non è sostituire il consiglio di classe, ma contribuire a rendere effettiva l’inclusione.


43. Cosa cambia per il dirigente scolastico

Il dirigente ha una responsabilità organizzativa importante.

Deve assicurare che:

il GLO venga correttamente costituito;

le convocazioni siano effettuate;

le scadenze siano rispettate;

il PEI venga correttamente gestito;

siano garantite le condizioni organizzative per la partecipazione;

la documentazione venga gestita nel rispetto della privacy;

la piattaforma venga utilizzata secondo le procedure previste.

La nuova disciplina rende quindi ancora più importante una corretta organizzazione delle attività durante l’anno.


44. Il nuovo calendario operativo per i docenti

Per lavorare correttamente, può essere utile ragionare secondo un vero e proprio calendario operativo.

Durante l’anno scolastico

Il team docente osserva sistematicamente l’alunno.

Non si deve aspettare il GLO per iniziare a raccogliere informazioni.

Nei mesi precedenti la chiusura dell’anno

Si analizzano:

obiettivi raggiunti;

obiettivi non raggiunti;

strategie efficaci;

nuove esigenze;

autonomie;

partecipazione;

risorse necessarie.

Entro giugno

Per gli alunni già frequentanti nella stessa scuola viene definito il PEI definitivo per l’anno successivo.

Estate

La scuola dispone della progettazione necessaria per l’avvio dell’anno successivo.

Settembre

Si osserva l’effettiva situazione dell’alunno nel nuovo contesto e si verifica la coerenza della progettazione.

Prime due settimane di ottobre

Per gli alunni già frequentanti possono essere effettuati gli aggiornamenti, correttivi e integrazioni previsti dalla nuova disciplina.

Entro 15 ottobre

Per le nuove iscrizioni e nuove certificazioni deve essere definito il PEI definitivo.


45. Dieci errori da evitare nel PEI 2026

Primo errore: considerare il PEI un documento esclusivamente del docente di sostegno.

Secondo errore: limitarsi a copiare il PEI dell’anno precedente.

Terzo errore: indicare le ore senza una motivazione collegata alle esigenze dell’alunno.

Quarto errore: considerare la diagnosi come elemento sufficiente per determinare il numero delle ore.

Quinto errore: considerare automaticamente garantite le ore dell’anno precedente.

Sesto errore: convocare il GLO in modo incompleto o senza adeguata documentazione.

Settimo errore: ritenere che l’assenza di un componente renda sempre impossibile approvare il PEI.

Ottavo errore: utilizzare WhatsApp o altri canali informali per condividere informazioni relative al PEI.

Nono errore: inserire nel registro elettronico informazioni sulla disabilità non necessarie o accessibili a soggetti non autorizzati.

Decimo errore: pensare che la piattaforma digitale possa sostituire la progettazione educativa.


46. Checklist pratica per il docente prima del GLO

Prima della riunione, è utile verificare:

Ho osservato l’alunno durante l’intero anno?

Ho verificato gli obiettivi del precedente PEI?

Quali obiettivi sono stati raggiunti?

Quali non sono stati raggiunti?

Per quali motivi?

Quali strategie hanno funzionato?

Quali devono essere cambiate?

Quali autonomie sono aumentate?

Quali difficoltà sono rimaste?

Quali nuove esigenze sono emerse?

Quali interventi sono necessari?

Il fabbisogno di sostegno è adeguatamente motivato?

La situazione giustifica il mantenimento delle ore dell’anno precedente?

Sono emersi elementi che richiedono una diversa valutazione?

Il documento contiene soltanto informazioni pertinenti e necessarie?

Sto utilizzando correttamente la piattaforma e gli strumenti istituzionali?


47. Un esempio completo: alunno già frequentante

Immaginiamo un alunno di classe quinta primaria con un percorso di inclusione già consolidato.

Durante l’anno il team rileva:

miglioramento dell’autonomia personale;

migliore partecipazione alle attività di gruppo;

persistenti difficoltà nella comprensione di consegne complesse;

necessità di supporto nelle attività che richiedono pianificazione;

buona risposta agli strumenti visivi;

maggiore autonomia nelle attività già conosciute.

Il GLO, nella progettazione per l’anno successivo, dovrà utilizzare queste informazioni.

Il PEI definitivo viene predisposto entro giugno.

La valutazione del sostegno dovrà essere motivata in relazione alle esigenze rilevate.

Se a settembre emergono elementi nuovi, il documento può essere aggiornato nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa.


48. Un esempio completo: nuova certificazione

Un alunno entra in una nuova scuola con una certificazione che dà avvio al percorso di inclusione.

La scuola dispone delle informazioni iniziali e predispone il PEI provvisorio entro giugno, quando previsto dalla situazione.

All’inizio dell’anno scolastico il consiglio di classe osserva il comportamento dell’alunno.

Emergono:

difficoltà nella comunicazione;

difficoltà nella gestione delle transizioni;

buona partecipazione alle attività laboratoriali;

necessità di supporto in alcune situazioni specifiche.

Il GLO utilizza queste informazioni per definire il PEI definitivo entro il 15 ottobre.

Il documento dovrà rappresentare non soltanto la certificazione, ma il funzionamento dell’alunno nel concreto contesto scolastico.


49. Un esempio completo: richiesta di continuità delle ore

Un alunno ha avuto 18 ore di sostegno nell’anno precedente.

La situazione non presenta cambiamenti significativi.

Il GLO analizza il percorso e rileva che le esigenze che avevano motivato le 18 ore sono ancora presenti.

Nel nuovo PEI viene quindi documentata la necessità di valutare prioritariamente il mantenimento delle ore dell’anno precedente, motivando la scelta attraverso le esigenze concrete dell’alunno.

Questo è il significato pratico della nuova previsione sulla continuità.


50. Un esempio completo: situazione cambiata

Un altro alunno aveva 18 ore.

Durante l’anno ha raggiunto importanti livelli di autonomia, mentre alcune difficoltà precedentemente rilevate si sono significativamente ridotte.

Il GLO non dovrebbe limitarsi a scrivere:

“Ridurre le ore perché l’alunno è migliorato.”

Dovrebbe documentare:

quali autonomie sono state acquisite;

quali difficoltà si sono ridotte;

quali interventi hanno favorito il miglioramento;

quali esigenze rimangono;

quale nuovo fabbisogno emerge.

La modifica deve quindi essere collegata alla situazione concreta.


51. Un esempio completo: il PEI e la privacy

Un docente deve comunicare ai colleghi la data del GLO.

Non è opportuno inserire in una chat generale:

“Il GLO dell’alunno X, certificato ai sensi della Legge 104, si terrà…”

La comunicazione deve essere effettuata attraverso i canali istituzionali appropriati e verso i destinatari legittimati.

Il problema non è soltanto la presenza della diagnosi.

Anche il riferimento al PEI o al GLO, in determinati contesti, può consentire di desumere informazioni relative alla condizione di salute dell’alunno.


52. PEI, GLO e sostegno: il principio da ricordare

Se dovessimo ridurre tutta la nuova disciplina a un unico principio operativo, sarebbe questo:

il PEI deve spiegare il progetto e deve motivare il fabbisogno.

Non basta indicare:

“18 ore”.

Bisogna spiegare perché quelle risorse sono necessarie.

Non basta scrivere:

“l’alunno presenta difficoltà”.

Bisogna descrivere quali difficoltà, in quali situazioni si manifestano e quali interventi sono necessari.

Non basta scrivere:

“obiettivo non raggiunto”.

Bisogna spiegare perché non è stato raggiunto e come modificare il percorso.

Non basta utilizzare una piattaforma digitale.

Bisogna garantire che il procedimento rimanga collegiale, individualizzato e rispettoso della riservatezza.


53. Le norme da conoscere

Per il lavoro quotidiano dei docenti, i principali riferimenti sono:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare gli articoli 12 e 15.

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, che ha modificato e integrato il D.Lgs. 66/2017.

Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, relativo al modello nazionale di PEI e alle Linee guida.

Decreto Interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, che ha modificato il precedente modello nazionale di PEI.

D.L. 30 settembre 2026, n. 170, che interviene sulle scadenze del PEI, sulla determinazione delle ore di sostegno e sul funzionamento del GLO.

Sul versante della protezione dei dati:

Regolamento UE 2016/679 – GDPR.

D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.


54. Attenzione: il D.L. 170/2026 deve ancora essere convertito

Un’ultima precisazione è fondamentale per chi deve applicare queste regole.

Il D.L. 170/2026 è attualmente vigente, essendo entrato in vigore il 1° ottobre 2026, ma al momento della pubblicazione di questa guida è ancora in corso il procedimento parlamentare di conversione.

Il termine costituzionale per la conversione è di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Questo significa che il quadro normativo dovrà essere seguito anche nelle prossime settimane per verificare l’eventuale approvazione di modifiche durante l’iter parlamentare.


55. La regola pratica per il docente

Il nuovo PEI può essere letto attraverso cinque parole:

OSSERVARE.

Conoscere concretamente l’alunno.

PROGETTARE.

Definire obiettivi, strategie e interventi.

MOTIVARE.

Collegare le risorse, comprese le ore di sostegno, alle effettive esigenze.

CONDIVIDERE.

Costruire il progetto attraverso il GLO e con la partecipazione delle componenti previste.

TUTELARE.

Proteggere le informazioni personali e sanitarie dell’alunno.

La piattaforma digitale può rendere il procedimento più ordinato.

Il nuovo decreto può anticipare la programmazione e rafforzare il collegamento tra PEI e risorse.

Ma il cuore del sistema rimane il progetto educativo individualizzato.

Il PEI non è un modulo.

Non è una diagnosi.

Non è una semplice richiesta di ore.

Non è un documento del solo docente di sostegno.

E non è una pratica burocratica da chiudere rapidamente.

È lo strumento attraverso il quale la scuola deve dimostrare come intende garantire concretamente il diritto all’inclusione dell’alunno con disabilità.

Per questo, con le nuove regole, il lavoro del docente non finisce quando viene compilata l’ultima casella della piattaforma.

Inizia proprio da lì: dalla capacità di trasformare ciò che è stato osservato nel corso dell’anno in una progettazione educativa concreta, verificabile, individualizzata e coerente con le risorse necessarie per realizzarla.


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