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Scuole paritarie, docenti avrebbero restituito parte dello stipendio: contestata evasione da 660mila euro

La Guardia di Finanza di Palermo ha ricostruito un presunto sistema di irregolarità che avrebbe coinvolto oltre 150 lavoratori tra insegnanti e personale amministrativo. Contestati oltre 1,5 milioni di euro di redditi non dichiarati. Sullo sfondo anche una precedente e complessa pronuncia della Cassazione sul reato di caporalato.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta che riguarda due scuole paritarie della provincia di Palermo. I finanzieri del Comando provinciale hanno concluso una verifica fiscale nei confronti della cooperativa che gestiva gli istituti di Cefalù e Termini Imerese, contestando oltre 1,5 milioni di euro di componenti positivi di reddito non dichiarati e circa 660mila euro di imposte evase.

Il meccanismo delle retribuzioni restituite

Secondo l’ipotesi investigativa della Guardia di Finanza, una parte delle somme che risultavano formalmente corrisposte ai dipendenti come retribuzione sarebbe stata successivamente restituita alla cooperativa. Il sistema avrebbe prodotto vantaggi economici e fiscali per la società e avrebbe interessato oltre 150 lavoratori, tra docenti e personale amministrativo.

Gli accertamenti avrebbero inoltre fatto emergere situazioni nelle quali normali rapporti di lavoro sarebbero stati rappresentati come prestazioni di volontariato, nonché la presunta indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati dall’Unione europea.

La vicenda fiscale nasce da un’inchiesta precedente dei Carabinieri di Cefalù. Già nell’aprile 2024 erano emerse contestazioni relative alle modalità di impiego di insegnanti e personale scolastico. Secondo la ricostruzione investigativa dell’epoca, alcuni lavoratori sarebbero stati chiamati a restituire parte della retribuzione – in alcuni casi anche somme più consistenti – mentre la prospettiva di maturare punteggio utile nelle graduatorie della scuola statale avrebbe rappresentato uno degli elementi che inducevano i lavoratori ad accettare quelle condizioni.

La Cassazione e il caporalato: cosa ha deciso realmente

Proprio su questa vicenda era intervenuta la Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, con la sentenza n. 43662/2024, depositata il 28 novembre 2024.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la contestazione relativa all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro prevista dall’articolo 603-bis del Codice penale, ritenendo che la fattispecie non potesse essere applicata, nel caso esaminato, al lavoro intellettuale degli insegnanti.

È però impreciso sintetizzare la decisione sostenendo semplicemente che, secondo la Cassazione, «il caporalato esiste soltanto nei campi». La Corte ha ricostruito l’origine agricola della norma, ma ha soprattutto valorizzato il suo dato testuale: l’articolo 603-bis fa riferimento alla “manodopera”, concetto che, secondo i giudici, non può essere esteso al lavoro di natura intellettuale come quello dell’insegnante. La stessa sentenza fa riferimento anche al lavoro manuale svolto in ambito artigianale o industriale.

Diverso il discorso sull’estorsione. La Cassazione non ha escluso in astratto la configurabilità del reato e ha ricordato che può integrare estorsione anche la minaccia di incidere negativamente sul rinnovo di un contratto a termine per ottenere dal lavoratore una prestazione illecita. Su quel capo aveva quindi disposto un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Palermo.

Dichiarazione infedele e richiesta di sequestro

Dagli sviluppi fiscali dell’indagine è ora scaturita la segnalazione dell’amministratore della società alla Procura di Termini Imerese per l’ipotesi di dichiarazione infedele. Il reato è disciplinato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000. La Guardia di Finanza ha inoltre segnalato la cooperativa sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti e avanzato una richiesta di sequestro preventivo per circa 105mila euro.

La vicenda assume particolare rilievo anche perché le scuole paritarie non sono semplicemente scuole private: quelle riconosciute ai sensi della legge n. 62/2000 fanno parte del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico, pur mantenendo natura e gestione non statale.

Gli sviluppi giudiziari dovranno ora chiarire definitivamente le responsabilità individuali. Le contestazioni descritte costituiscono allo stato ipotesi investigative e fiscali e, per quanto riguarda i profili penali ancora pendenti, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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