Cassazione e tribunali del lavoro consolidano l’orientamento: anche il servizio a tempo determinato sul sostegno può concorrere ai cinque anni necessari per chiedere il trasferimento su posto comune o sulla disciplina
Il vincolo quinquennale resta uno dei passaggi decisivi per i docenti titolari su sostegno che intendono trasferirsi su posto comune o, nella secondaria, sulla propria classe di concorso. L’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 297/1994 e la disciplina della mobilità subordinano infatti il movimento al compimento di cinque anni sul sostegno. Il CCNI mobilità 2025-2028 considera nel quinquennio l’anno scolastico in corso e specifiche annualità a tempo determinato, tra cui l’anno di formazione e prova svolto per legge con contratto a termine sul sostegno e il servizio ex art. 47 CCNL se prestato sul sostegno.
La questione controversa riguarda però il preruolo ordinario: può essere escluso soltanto perché svolto con contratto a termine? La Cassazione ha risposto di no.
Con l’ordinanza n. 32632/2023 la Suprema Corte ha stabilito che nel quinquennio deve essere computata anche l’anzianità maturata con precedenti contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la stessa prestazione lavorativa sul sostegno. Il principio deriva dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a termine in assenza di ragioni oggettive. La finalità della continuità didattica, secondo la Corte, non giustifica l’esclusione quando il docente abbia comunque già maturato cinque anni effettivi di esperienza sul sostegno.
Un passaggio ancora più netto arriva con l’ordinanza della Cassazione n. 19717/2025: il principio viene riferito espressamente all’art. 127 del Testo Unico. Per il trasferimento da sostegno a posto comune devono quindi essere considerati anche i periodi di preruolo nei quali sia stata svolta la medesima attività lavorativa.
Nel 2026 sono arrivate nuove pronunce di merito. Il Tribunale di Ravenna, ordinanza n. 544 dell’11 marzo 2026, ha riconosciuto in via d’urgenza il diritto al computo del preruolo per partecipare alla mobilità. Ravenna compie anche un passo ulteriore: nel caso esaminato ritiene che le frazioni di servizio possano essere sommate giorno per giorno, richiamando l’art. 489 del D.Lgs. 297/1994 e i principi sul riconoscimento del servizio effettivamente prestato.
Nello stesso solco si colloca il Tribunale di Latina, con ordinanza cautelare nel procedimento n. 2244-1/2026, che ha riconosciuto il preruolo e disposto l’ammissione della docente alla mobilità 2026/27. Il quadro si è ulteriormente arricchito con il Tribunale di Pesaro, ordinanza del 4 agosto 2026, che ha nuovamente riconosciuto il rilievo del servizio svolto sul sostegno prima dell’immissione in ruolo.
La conseguenza è rilevante: secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione, cinque anni sul sostegno non significano necessariamente cinque anni dopo l’immissione in ruolo. Chi raggiunge il quinquennio sommando servizio a termine e servizio di ruolo sulla medesima tipologia di posto dispone oggi di una solida base giurisprudenziale per chiederne il riconoscimento.
Resta però una criticità: la disciplina amministrativa della mobilità non ha ancora recepito in termini generali tutto il preruolo secondo l’interpretazione della Cassazione. È questa distanza a continuare ad alimentare il contenzioso. Restano inoltre necessari gli altri requisiti previsti per il movimento richiesto, compresa l’abilitazione alla classe di concorso quando necessaria.
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