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Tutto quello che c’è da sapere sul diritto di assemblea nella scuola: Guida completa con FAQ per dirigenti scolastici, docenti e personale ATA
Il quadro normativo di riferimento
Il diritto di assemblea sindacale nel pubblico impiego trova il proprio fondamento generale nell’articolo 23 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che riconosce ai lavoratori la possibilità di riunirsi durante l’orario di lavoro per discutere di questioni sindacali e di lavoro.
Nel comparto scuola, questa materia è disciplinata in modo specifico dall’articolo 31 del CCNL Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, che riprende sostanzialmente l’impianto già previsto dal precedente contratto collettivo nazionale. La norma stabilisce che in ogni istituzione scolastica non possono essere tenute più di due assemblee sindacali al mese per ciascuna categoria di personale, distinguendo tra personale docente e personale ATA.
Su questa disposizione è recentemente intervenuta l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), con un orientamento ufficiale pubblicato sul proprio sito istituzionale, volto a chiarire la corretta interpretazione del limite mensile e, in particolare, la sua applicazione quando le assemblee si svolgono in sedi diverse.
Il punto chiave: il limite riguarda la partecipazione, non la convocazione
Per comprendere correttamente la disciplina delle assemblee sindacali nella scuola occorre distinguere con chiarezza due piani differenti, che vengono spesso confusi tra loro, generando interpretazioni errate sia da parte delle istituzioni scolastiche sia da parte del personale.
Il diritto delle organizzazioni sindacali di indire assemblee
Le organizzazioni sindacali hanno il diritto di convocare assemblee nelle istituzioni scolastiche, comunicando la convocazione secondo le modalità e i termini di preavviso previsti dal CCNL. Una volta ricevuta una comunicazione sindacale regolare, la scuola è tenuta ad autorizzare lo svolgimento dell’assemblea, mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici necessari.
Su questo versante non esiste alcun limite numerico: un sindacato può indire anche più di due assemblee al mese nella stessa istituzione scolastica, e il dirigente scolastico non ha alcun potere discrezionale di rifiutare l’autorizzazione adducendo motivazioni legate a un presunto tetto massimo di convocazioni mensili. Il limite delle due assemblee non si applica al potere di indizione sindacale.
Il diritto del singolo lavoratore di partecipare
Il discorso cambia completamente quando si guarda alla posizione del singolo lavoratore. È qui che si applica concretamente il limite previsto dall’art. 31 del CCNL: ogni docente e ogni componente del personale ATA può scegliere di partecipare a un massimo di due assemblee al mese, usufruendo del relativo permesso retribuito, indipendentemente da quante assemblee siano state complessivamente convocate dai sindacati nello stesso periodo.
In sintesi: se in un mese vengono indette quattro assemblee sindacali nella stessa scuola, la scuola dovrà autorizzarle tutte, ma ciascun lavoratore potrà scegliere liberamente a quali due partecipare, esaurendo così il proprio diritto di partecipazione per quel mese.
“Non conta dove si svolgono”: il chiarimento dell’ARAN sul computo personale
Il chiarimento più rilevante fornito dall’ARAN riguarda proprio le modalità di computo delle due partecipazioni mensili quando il lavoratore è coinvolto in assemblee che si svolgono in sedi diverse.
Secondo l’orientamento dell’Agenzia, il limite delle due assemblee si applica indipendentemente dalla sede in cui gli incontri sindacali vengono organizzati. “Il vincolo delle due assemblee non dipende dal luogo di svolgimento“, precisa testualmente l’ARAN.
Questo significa che un docente o un lavoratore ATA, nel conteggiare le proprie due partecipazioni mensili, deve sommare tutte le assemblee a cui ha preso parte nel corso del mese, a prescindere dal fatto che si siano svolte presso la propria scuola di titolarità o presso un istituto diverso. Una volta esaurito il tetto delle due partecipazioni, non è possibile fruire di un ulteriore permesso per assistere a una terza assemblea nello stesso mese, anche se questa si tenesse in una sede differente.
Questo chiarimento serve a evitare che il limite personale possa essere aggirato spostando la partecipazione su scuole diverse rispetto a quella di servizio, situazione che si può verificare frequentemente per i docenti con cattedra su più istituti.
I tempi di organizzazione: preavviso sindacale e comunicazione alle famiglie
Un aspetto che genera frequentemente incertezza riguarda i tempi tecnici legati all’organizzazione dell’assemblea sindacale: da un lato il preavviso che i sindacati devono dare alla scuola, dall’altro la comunicazione che la scuola, a sua volta, deve dare alle famiglie. Si tratta di due momenti distinti, disciplinati in modo molto diverso, che è bene non confondere.
Il preavviso sindacale al dirigente scolastico
Il CCNL Istruzione e Ricerca prevede che la convocazione dell’assemblea, completa di ordine del giorno, venga comunicata dall’organizzazione sindacale al dirigente scolastico con un congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento, salvo casi di comprovata urgenza. Questo termine di preavviso, storicamente individuato nella contrattazione collettiva del comparto scuola in alcuni giorni precedenti lo svolgimento dell’assemblea (mediamente 5gg), serve a consentire all’istituzione scolastica di organizzare per tempo il servizio, raccogliere le adesioni del personale ed eventualmente adattare l’orario delle lezioni.
È importante che i dirigenti scolastici verifichino sempre, caso per caso, il rispetto dei termini di preavviso previsti dalla contrattazione collettiva vigente al momento della comunicazione sindacale, poiché costituisce un presupposto di regolarità formale della convocazione.
⚠️ Entro quale termine il dipendente deve comunicare la propria adesione all’assemblea
Un punto spesso trascurato, ma di grande rilevanza pratica, riguarda il termine entro cui il singolo lavoratore, una volta ricevuta l’informativa sull’indizione dell’assemblea, deve comunicare al dirigente scolastico la propria intenzione di parteciparvi.
La disciplina contrattuale del comparto scuola (art. 31 CCNL Istruzione e Ricerca) prevede che il personale interessato a partecipare all’assemblea sindacale sia tenuto a comunicare preventivamente la propria adesione, in forma scritta, secondo le modalità individuate a livello di singola istituzione scolastica, con un anticipo sufficiente a consentire al dirigente scolastico di organizzare adeguatamente il servizio, tale comunicazione di adesione viene richiesta entro le 48 ore (due giorni) precedenti lo svolgimento dell’assemblea.
Non esiste un limite di 5 giorni per informare le famiglie
Diverso, e distinto, è il tema della comunicazione alle famiglie circa lo svolgimento dell’assemblea e le eventuali ripercussioni sull’orario delle lezioni (ad esempio un’uscita anticipata degli studenti). Su questo specifico punto è necessario essere chiari: né il CCNL Istruzione e Ricerca né gli orientamenti ARAN finora pubblicati prevedono un termine fisso, come ad esempio un limite di cinque giorni, entro cui la scuola sarebbe obbligata ad avvisare le famiglie.
Non sussiste, dunque, alcun vincolo normativo specifico su questo fronte.
Entro quanto tempo devo comunicare alla scuola la mia adesione all’assemblea sindacale?
La comunicazione alle famiglie rientra infatti nell’autonomia organizzativa di ciascuna istituzione scolastica, che deve orientarsi secondo i principi generali di trasparenza, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, senza che vi sia una norma di fonte contrattuale o un orientamento ARAN che fissi un termine perentorio per tale comunicazione.
Come dovrebbe funzionare in pratica il processo organizzativo
Pur in assenza di un termine legale specifico per l’informativa alle famiglie, è possibile ricostruire una sequenza organizzativa logica e coerente con i principi generali di buona amministrazione, che le scuole adottano generalmente nella prassi:
Primo passaggio – L’organizzazione sindacale comunica al dirigente scolastico la convocazione dell’assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno, rispettando il termine di preavviso previsto dal CCNL.
Secondo passaggio – Il dirigente scolastico verifica la regolarità formale della richiesta e procede con l’autorizzazione, individuando eventualmente i locali da mettere a disposizione, qualora l’assemblea si svolga presso l’istituto.
Terzo passaggio – La scuola raccoglie le adesioni del personale docente e ATA, generalmente attraverso un apposito modulo, al fine di quantificare quanti lavoratori parteciperanno effettivamente all’assemblea e, di conseguenza, valutare l’impatto sull’erogazione del servizio scolastico.
Quarto passaggio – Sulla base del numero di adesioni raccolte, il dirigente scolastico valuta se sia necessario adattare l’orario delle lezioni, sospendere alcune attività didattiche o organizzare un’eventuale uscita anticipata degli studenti, qualora il numero di docenti aderenti all’assemblea in una determinata classe o plesso non consenta la normale erogazione del servizio.
Quinto passaggio – Una volta definito l’eventuale impatto organizzativo, il dirigente scolastico informa le famiglie, generalmente tramite circolare, comunicazione sul registro elettronico o altro canale istituzionale, con il maggior anticipo possibile rispetto alla data dell’assemblea, compatibilmente con i tempi tecnici di raccolta delle adesioni del personale.
È evidente che, in assenza di un termine legale vincolante, la tempestività della comunicazione alle famiglie dipende largamente dalla tempestività con cui il personale comunica la propria adesione all’assemblea. Per questo motivo, molte istituzioni scolastiche adottano regolamenti interni o prassi consolidate che invitano il personale a comunicare l’adesione con un certo anticipo, in modo da consentire alla segreteria di organizzare per tempo l’informativa alle famiglie, pur trattandosi di una scelta organizzativa autonoma della scuola e non di un obbligo imposto dalla contrattazione collettiva o da specifici orientamenti ARAN.
La tutela della continuità didattica
L’ARAN motiva l’interpretazione sul limite delle due assemblee richiamando la ratio di fondo della disposizione contrattuale. Il limite delle due assemblee mensili, spiega l’Agenzia, è finalizzato a “limitare i disagi per gli studenti” e a contenere i disservizi per l’utenza scolastica.
“L’obiettivo è garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche“, sottolinea l’ARAN, ribadendo che la continuità didattica rappresenta un principio fondamentale da tutelare. Si tratta di un bilanciamento tra due diritti costituzionalmente rilevanti: da un lato il diritto di assemblea dei lavoratori, dall’altro il diritto all’istruzione degli studenti, che non può essere eccessivamente compromesso da un numero troppo elevato di interruzioni dell’attività didattica.
È importante sottolineare che questo bilanciamento avviene limitando la partecipazione individuale del personale, non comprimendo il diritto sindacale di convocazione, che resta pienamente garantito senza vincoli numerici mensili. Allo stesso modo, la tutela della continuità didattica si traduce, sul piano organizzativo, in una corretta e tempestiva informazione delle famiglie, pur in assenza di un termine legale specifico come sopra chiarito.
Cosa cambia in pratica per le scuole
Alla luce di questi chiarimenti, i dirigenti scolastici e gli uffici di segreteria dovranno:
- Autorizzare sempre le assemblee sindacali regolarmente comunicate dalle organizzazioni sindacali, senza poter opporre un rifiuto basato sul numero di assemblee già convocate nel mese;
- Verificare il rispetto del termine di preavviso previsto dal CCNL per la comunicazione sindacale della convocazione;
- Monitorare la posizione individuale di ciascun dipendente rispetto al tetto delle due partecipazioni mensili, prima di autorizzare l’assenza dal servizio per la partecipazione a un’assemblea;
- Tenere conto delle eventuali partecipazioni già effettuate dal lavoratore presso altre istituzioni scolastiche, qualora il dipendente presti servizio su più sedi o abbia comunicato tale circostanza;
- Informare le famiglie con la massima tempestività possibile, pur in assenza di un termine legale vincolante, adottando se necessario regolamenti interni che favoriscano una raccolta rapida delle adesioni del personale.
FAQ: tutte le domande per Dirigenti Scolastici, Docenti e Personale ATA
SEZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI
Il dirigente scolastico può rifiutare l’autorizzazione a un’assemblea sindacale sostenendo che nel mese ne sono già state indette altre due nello stesso istituto?
No. Il limite delle due assemblee mensili riguarda la partecipazione individuale di ciascun lavoratore, non il numero di assemblee che i sindacati possono convocare. Il dirigente scolastico è tenuto ad autorizzare lo svolgimento di tutte le assemblee regolarmente richieste dalle organizzazioni sindacali, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso previsti dal CCNL, indipendentemente da quante se ne siano già tenute nel corso del mese nella stessa istituzione scolastica.
Cosa deve verificare concretamente il dirigente scolastico quando riceve una comunicazione sindacale di assemblea?
Il dirigente scolastico deve verificare la regolarità formale della richiesta (rispetto del termine di preavviso, presenza dell’ordine del giorno, modalità di comunicazione previste dal CCNL) e autorizzare lo svolgimento dell’assemblea. Successivamente, per ciascun dipendente che richiede il permesso per parteciparvi, dovrà verificare se questi abbia già esaurito il proprio monte personale di due partecipazioni mensili, tenendo conto anche di eventuali assemblee a cui il lavoratore abbia partecipato presso altre istituzioni scolastiche.
Se un sindacato convoca una terza assemblea nello stesso mese per la stessa categoria di personale, la scuola deve comunque autorizzarla?
Sì. Non esiste alcun limite al numero di assemblee che un’organizzazione sindacale può convocare in un mese. Il limite riguarda esclusivamente quante di queste assemblee il singolo lavoratore può effettivamente frequentare usufruendo del relativo permesso, fermo restando il tetto personale delle due partecipazioni mensili.
Come può il dirigente scolastico sapere se un dipendente ha già partecipato ad assemblee in altre scuole nello stesso mese?
Allo stato attuale non esiste una banca dati centralizzata per la verifica incrociata tra istituzioni scolastiche. Il controllo si basa principalmente sulla dichiarazione del lavoratore stesso, che è tenuto a comunicare correttamente al proprio dirigente eventuali partecipazioni già effettuate presso altre sedi, anche al fine di evitare contestazioni disciplinari legate a permessi non spettanti.
Il dirigente scolastico può sanzionare un dipendente che partecipa a più di due assemblee al mese?
In caso di violazione del limite contrattuale, la partecipazione ulteriore rispetto alle due assemblee mensili consentite non può essere considerata come permesso sindacale retribuito. Il dirigente scolastico dovrà quindi valutare la posizione del lavoratore sotto il profilo disciplinare e contrattuale, verificando se l’assenza dal servizio sia stata correttamente giustificata o meno, secondo le procedure ordinarie previste dal CCNL.
Il dirigente scolastico deve mettere a disposizione i locali anche per assemblee che superano, come numero complessivo nel mese, le due unità?
Sì. L’obbligo di mettere a disposizione i locali scolastici, ove richiesto dalle organizzazioni sindacali, riguarda la convocazionedell’assemblea e non è soggetto al limite delle due unità mensili, che si applica esclusivamente alla partecipazione dei singoli lavoratori.
Esiste un termine minimo di preavviso che i sindacati devono rispettare per comunicare un’assemblea alla scuola?
Sì, il CCNL Istruzione e Ricerca prevede che la convocazione dell’assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno, venga comunicata al dirigente scolastico con un congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento, salvo casi di comprovata urgenza. Il dirigente scolastico deve verificare il rispetto di tale termine prima di procedere con l’autorizzazione, trattandosi di un presupposto di regolarità formale della convocazione.
Esiste un limite di 5 giorni entro cui la scuola deve avvisare le famiglie dell’assemblea sindacale?
No. Né il CCNL Istruzione e Ricerca né gli orientamenti ARAN pubblicati finora prevedono un termine fisso, come un limite di cinque giorni, per la comunicazione alle famiglie circa lo svolgimento dell’assemblea sindacale o le eventuali modifiche all’orario delle lezioni. Si tratta di un aspetto che rientra nell’autonomia organizzativa della singola istituzione scolastica, da gestire secondo i principi generali di trasparenza e tempestività, e non di un obbligo con termine perentorio fissato dalla contrattazione collettiva.
Se due sigle sindacali diverse convocano due assemblee distinte nello stesso giorno, il dirigente scolastico deve autorizzarle entrambe?
In linea di principio sì, poiché il diritto di indire assemblee appartiene a ciascuna organizzazione sindacale autonomamente. Il dirigente scolastico dovrà organizzare la logistica in modo da consentire lo svolgimento di entrambe le assemblee, fermo restando che ciascun lavoratore potrà scegliere a quale partecipare nel rispetto del proprio limite personale di due assemblee mensili complessive.
Il dirigente scolastico deve comunicare alle famiglie l’eventuale sospensione delle lezioni per assemblea sindacale?
È buona prassi amministrativa che la scuola informi le famiglie qualora l’assemblea sindacale comporti una rimodulazione dell’orario delle lezioni o un’uscita anticipata degli studenti, con il maggior anticipo possibile rispetto alla data dell’assemblea. Va però ribadito che non esiste un termine legale specifico, come un limite di cinque giorni, che fissi in modo vincolante tale comunicazione.
Un dirigente scolastico può essere chiamato a rispondere se autorizza erroneamente la partecipazione a una terza assemblea mensile per un dipendente?
Sì, trattandosi di un’errata applicazione della disciplina contrattuale, il dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a motivare tale decisione in sede di controllo amministrativo-contabile, poiché l’assenza dal servizio per la terza assemblea non rientrerebbe tra i permessi sindacali retribuiti previsti dal CCNL, con possibili conseguenze sotto il profilo della corretta gestione delle risorse e degli adempimenti contrattuali.
SEZIONE PERSONALE ATA
Se il sindacato indice tre assemblee nello stesso mese nella mia scuola, posso partecipare a tutte e tre?
No. Anche se il sindacato ha la facoltà di indire più di due assemblee al mese, il singolo lavoratore può fruire del permesso di partecipazione per un massimo di due assemblee mensili. Superato questo limite personale, la partecipazione a un’eventuale terza assemblea non potrà avvenire usufruendo del permesso sindacale retribuito.
Chi decide quali due assemblee posso scegliere di frequentare, se nel mese ce ne sono di più disponibili?
La scelta spetta al singolo lavoratore, che nell’ambito delle assemblee indette dai sindacati nel corso del mese potrà scegliere liberamente a quali partecipare, nel limite massimo di due, comunicando la propria adesione secondo le modalità previste dalla scuola.
Se ho già partecipato a un’assemblea nella mia scuola e desidero partecipare a un’altra organizzata in un istituto diverso, posso farlo?
Sì, a condizione che non abbia già esaurito il tetto delle due partecipazioni mensili. Il computo, come chiarito dall’ARAN, è personale e complessivo: sommando tutte le assemblee a cui si partecipa nel mese, indipendentemente dalla scuola in cui si svolgono, non si può superare il numero di due.
Il personale ATA ha diritto a un numero di ore di permesso specifico per la partecipazione alle assemblee sindacali?
Sì, il CCNL Istruzione e Ricerca prevede un monte ore annuale di permessi per la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, da utilizzare nel rispetto del limite di due assemblee mensili per categoria. È opportuno consultare il proprio ufficio del personale o le organizzazioni sindacali di riferimento per conoscere il dettaglio delle ore disponibili e le modalità di fruizione.
Cosa succede se un componente del personale ATA partecipa a un’assemblea sindacale senza che questa sia stata regolarmente comunicata alla scuola?
La partecipazione a un’assemblea sindacale non regolarmente comunicata all’amministrazione scolastica, secondo le procedure previste dal CCNL, può comportare conseguenze sul piano disciplinare e retributivo. È fondamentale che le organizzazioni sindacali comunichino tempestivamente la convocazione delle assemblee alle istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva.
Non esiste un termine fissato in modo uniforme dal CCNL per la comunicazione dell’adesione individuale all’assemblea da parte del lavoratore: le modalità e i tempi sono generalmente stabiliti dalla singola istituzione scolastica attraverso circolari interne o regolamenti d’istituto. È comunque opportuno comunicare la propria adesione con il maggior anticipo possibile, poiché da questa dipende anche la tempestività con cui la scuola potrà organizzare il servizio e informare le famiglie.
Un collaboratore scolastico con contratto part-time ha diritto allo stesso numero di assemblee mensili di un collega a tempo pieno?
Sì, il limite delle due assemblee mensili è riferito alla categoria di appartenenza e non è proporzionato all’orario di servizio. Anche il personale con contratto part-time ha quindi diritto a partecipare fino a un massimo di due assemblee sindacali al mese, naturalmente nei limiti della propria presenza in servizio nei giorni di convocazione.
Se l’assemblea sindacale si svolge durante un giorno in cui non sono in servizio, posso comunque considerarla come una delle mie due partecipazioni mensili?
Il diritto di assemblea si esercita normalmente durante l’orario di servizio. Se il lavoratore non è in servizio nel giorno di convocazione dell’assemblea, la questione della fruizione del permesso non si pone, poiché non vi sarebbe comunque un’assenza dal servizio da giustificare attraverso il permesso sindacale.
Posso partecipare a un’assemblea sindacale anche se non sono iscritto al sindacato che la convoca?
Sì, il diritto di assemblea sindacale, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, spetta a tutti i lavoratori della categoria interessata, indipendentemente dall’iscrizione sindacale, fermo restando il limite delle due partecipazioni mensili complessive.
Se partecipo a un’assemblea sindacale che dura più ore di quelle previste dal monte ore annuale residuo, cosa succede?
In tal caso l’eccedenza oraria rispetto al monte ore annuale individuale residuo non potrebbe essere coperta dal permesso sindacale retribuito. È opportuno verificare preventivamente con l’ufficio del personale la propria disponibilità oraria residua prima di aderire a un’assemblea di lunga durata.
Devo comunicare per iscritto la mia adesione all’assemblea sindacale o è sufficiente l’assenza dal posto di lavoro?
Ai sensi dell’art. 31 del CCNL Istruzione e Ricerca, il personale che intende partecipare a un’assemblea sindacale è tenuto a comunicare preventivamente la propria adesione, in forma scritta e secondo le modalità stabilite dalla singola istituzione scolastica. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto, fissato in almeno 48 ore (due giorni) prima dello svolgimento dell’assemblea, al fine di consentire al dirigente scolastico di predisporre un’adeguata organizzazione del servizio.
SEZIONE DOCENTI
Il numero di assemblee sindacali indicibili in un mese nella mia scuola è limitato a due?
No, questo è un equivoco diffuso. Non esiste un limite al numero di assemblee che i sindacati possono convocare in una scuola nel corso del mese. Il limite di due riguarda esclusivamente la partecipazione personale di ciascun docente, che può scegliere di prendere parte a un massimo di due assemblee mensili tra tutte quelle effettivamente convocate.
Un docente che presta servizio su più scuole può partecipare a due assemblee per ciascuna istituzione in cui insegna?
No. Il limite delle due assemblee mensili è riferito alla persona del lavoratore e non alla singola istituzione scolastica. Un docente con cattedra su più scuole dovrà quindi sommare tutte le assemblee a cui partecipa nel corso del mese, indipendentemente dalla sede, senza poter superare il tetto complessivo di due.
Un docente può partecipare a un’assemblea sindacale durante l’orario di lezione?
Sì, il diritto di assemblea sindacale può essere esercitato anche durante l’orario di servizio, nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 31 del CCNL Istruzione e Ricerca. Resta fermo il limite delle due assemblee mensili per categoria, riferito alla partecipazione personale del docente.
La partecipazione all’assemblea sindacale comporta una decurtazione dello stipendio per il docente?
No, la partecipazione alle assemblee sindacali rientra tra i diritti sindacali riconosciuti dal CCNL e non comporta alcuna decurtazione dello stipendio, trattandosi di permesso retribuito, nei limiti del monte ore annuale previsto dalla contrattazione collettiva e nel rispetto del tetto delle due assemblee mensili.
Se scelgo di non partecipare ad alcuna assemblea in un dato mese, posso recuperare le due partecipazioni non utilizzate il mese successivo?
No. Il limite delle due assemblee mensili non è cumulabile e non consente alcun meccanismo di riporto nei mesi successivi. Si tratta di un tetto riferito a ciascun mese solare, che non genera crediti residui da utilizzare in periodi successivi.
Se il mio sindacato di riferimento indice un’assemblea e ho già esaurito le mie due partecipazioni mensili, posso comunque assentarmi dal servizio per parteciparvi?
In tal caso la partecipazione non potrebbe avvenire usufruendo del permesso sindacale retribuito previsto dal CCNL, poiché il monte personale mensile risulterebbe già esaurito. Il docente potrebbe eventualmente valutare, con il proprio dirigente scolastico, il ricorso ad altre tipologie di permesso previste dalla contrattazione collettiva, diverse da quelle specificamente riservate alla partecipazione alle assemblee sindacali.
Entro quanti giorni la scuola deve avvisarmi, come genitore, che le lezioni di mio figlio potrebbero essere sospese per assemblea sindacale?
Non esiste un termine fissato dalla normativa vigente o da orientamenti ARAN per tale comunicazione. La scuola, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, informa generalmente le famiglie non appena ha contezza dell’impatto che l’assemblea avrà sull’organizzazione del servizio, sulla base delle adesioni raccolte tra il personale, ma non è vincolata da un termine legale specifico, come un limite di cinque giorni.
Un docente supplente con contratto a tempo determinato ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali con lo stesso limite dei colleghi di ruolo?
Sì, il diritto di assemblea sindacale, nei limiti delle due partecipazioni mensili, spetta a tutto il personale docente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, compresi quindi i supplenti con contratto a tempo determinato, in coerenza con il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale precario previsto dalla normativa sul lavoro pubblico.
Se un’assemblea sindacale coincide con una verifica o un’interrogazione programmata, cosa succede alla valutazione degli studenti?
In caso di partecipazione del docente all’assemblea sindacale, l’attività didattica programmata, comprese eventuali verifiche, dovrà essere riprogrammata secondo l’organizzazione definita dalla scuola, proprio al fine di limitare i disagi per gli studenti richiamati dall’ARAN come ratio della normativa sulle assemblee.
Se insegno in una scuola con più plessi, il limite delle due assemblee si applica per ciascun plesso o per l’intera istituzione scolastica?
Il limite delle due assemblee mensili si applica con riferimento alla persona del lavoratore nell’ambito della complessiva istituzione scolastica di titolarità, comprensiva di tutti i plessi che ne fanno parte, e non separatamente per ciascun plesso.
Cosa succede se partecipo a un’assemblea sindacale online anziché in presenza? Vale lo stesso limite di due al mese?
Sì, il limite delle due assemblee mensili si applica indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell’assemblea, sia essa in presenza o in modalità telematica, poiché quello che rileva ai fini del computo è la partecipazione del lavoratore all’assemblea sindacale in quanto tale, e non la modalità tecnica con cui questa viene erogata.
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