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Personale ATA e terapie salvavita: assenze fuori dal comporto, senza trattenuta Brunetta e oltre le 18 ore

Cosa tutela l’art. 17, comma 9 del CCNL 2007: effetti collaterali, certificazioni necessarie, supplenti e differenze con i permessi per visite specialistiche

Chi nel personale ATA affronta una grave patologia con terapie salvavita può contare su una tutela specifica, diversa dai normali permessi per visite mediche. Le assenze riconosciute non rientrano nel periodo di comporto, sono retribuite per intero e non subiscono la trattenuta Brunetta. Ma la sola diagnosi non basta: servono i requisiti previsti dal contratto e una documentazione precisa. Vediamo come funziona.

Due istituti diversi da non confondere

Il primo è quello dei permessi ordinari dell’articolo 69 del CCNL 2019-2021. Il personale ATA ha diritto a 18 ore per anno scolastico per visite, esami diagnostici, terapie e prestazioni specialistiche, fruibili a ore o a giornata e utilizzabili anche per esigenze solo preventive. Se il permesso è a ore non si applica la trattenuta Brunetta, e ogni sei ore fruite equivalgono convenzionalmente a un giorno ai fini del comporto. Se è a giornata, scatta la trattenuta prevista per i primi dieci giorni di malattia. Basta di norma l’attestazione di presenza della struttura sanitaria, anche privata.

Il secondo è la tutela per gravi patologie dell’articolo 17, comma 9 del CCNL Scuola 2007. Quando la patologia richiede terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, sono escluse dal computo delle assenze per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o day hospital, anche quelle dovute alle conseguenze certificate delle terapie, con diritto all’intera retribuzione. Questa tutela non è soggetta al limite delle 18 ore e continua ad applicarsi al personale ATA.

Tipo di assenza Comporto Trattenuta Brunetta
Visita ordinaria a ore (art. 69) Sì, 6 ore = 1 giorno No
Visita ordinaria a giornata (art. 69) Sì Sì
Ricovero o day hospital per terapia salvavita No No
Giorni di incapacità per effetti collaterali certificati No No
Malattia comune non collegata alla terapia Sì Di regola sì

Quali patologie rientrano

Il contratto non contiene un elenco chiuso. Servono due condizioni insieme: una grave patologia e la necessità di terapie salvavita invalidanti, come chemioterapia, radioterapia, dialisi o trattamenti analoghi. Una diagnosi oncologica, una malattia cronica o un verbale di invalidità non bastano da soli a rendere automatica la tutela, e non serve un’invalidità al 74%. A stabilire se la patologia rientra spetta agli organi sanitari competenti: lo chiarisce l’ARAN nel parere CIRS103a del 23 dicembre 2022. Il dirigente può verificare che i documenti ci siano, ma non può negare la tutela con una propria valutazione clinica.

Quali giornate sono protette

Sono tutelati il ricovero, il day hospital, la giornata della terapia se comporta incapacità al lavoro e, soprattutto, i giorni successivi dovuti agli effetti collaterali, purché certificati.

Esempio. Un’assistente amministrativa effettua una terapia oncologica il lunedì. Martedì e mercoledì presenta nausea intensa e forte debilitazione che le impediscono di lavorare, e il medico lo certifica come conseguenza del trattamento. Se la documentazione è corretta, tutte e tre le giornate sono escluse dal comporto e pagate per intero. Non serve essere in struttura nei giorni successivi: conta l’incapacità certificata.

Restano invece fuori le malattie non collegate alla terapia (un’influenza segue la disciplina ordinaria) e, di regola, le visite di controllo o follow-up, che possono essere imputate ai permessi dell’articolo 69. Non esiste un limite di quattro mesi annui: quel tetto appartiene ad altri contratti e non va importato nella scuola.

I documenti da presentare

È il punto decisivo per evitare contestazioni. Servono tre documenti:

  1. Certificazione della grave patologia e della necessità di terapie salvavita, rilasciata da un organismo sanitario pubblico competente. Non bastano un’autodichiarazione, un generico certificato del medico di famiglia o il solo verbale di invalidità.
  2. Attestazione della terapia, rilasciata dalla struttura che l’ha effettuata (ricovero, day hospital, seduta).
  3. Certificato di malattia per gli effetti collaterali, rilasciato dal medico curante o da quello della struttura, con il collegamento tra terapia e incapacità lavorativa. Una generica prognosi rischia di non bastare.

Per le terapie ricorrenti l’articolo 69, comma 14 consente un’unica certificazione iniziale del medico curante, ma questo non elimina il riconoscimento della grave patologia per ottenere l’esenzione dal comporto. Alla scuola vanno consegnate solo le informazioni necessarie, non l’intera storia clinica.

Comporto e retribuzione

Per il personale a tempo indeterminato il comporto ordinario è di 18 mesi nel triennio, ma le assenze protette dal comma 9 non vi rientrano. La trattenuta Brunetta (art. 71 del D.L. 112/2008) fa salvo il trattamento più favorevole per le gravi patologie, come ha chiarito l’ARAN nel parere CIRS36 del 24 febbraio 2021. L’intera retribuzione riguarda l’assenza, non compensi per lavoro aggiuntivo o straordinario non svolto.

Tempo determinato e supplenti

La stessa tutela spetta al personale a tempo determinato, supplenti brevi compresi, per la durata del contratto: lo prevede l’articolo 35, comma 11 del CCNL 2019-2021, ribadito dall’ARAN nel parere CIRS113b e in un orientamento del 12 giugno 2025. Le altre malattie seguono invece le regole ordinarie: per i contratti al 30 giugno o al 31 agosto, nove mesi nel triennio, con primo mese pagato per intero, secondo e terzo al 50%; per le supplenze brevi, di norma trenta giorni annui al 50%. La tutela non proroga il contratto: una supplenza che scade il 30 giugno resta tale.

Le novità della legge 106/2025

Dal 1° gennaio 2026 la legge 106/2025 riconosce 10 ore annue aggiuntive per visite, esami e cure a chi ha patologie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce, oppure malattie invalidanti o croniche con invalidità almeno al 74%, con prescrizione sanitaria (circolare INPS 152/2025). È un beneficio distinto e non significa che ogni ATA disponga di 28 ore. La legge prevede anche un congedo fino a 24 mesi non retribuiti, con conservazione del posto, dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza.

Visita fiscale e giurisprudenza

Le assenze per terapie salvavita, se correttamente documentate, sono esenti dalle fasce di reperibilità (D.M. 206/2017). Sul piano giudiziario, il Tribunale di Lecce (sentenza n. 390 dell’8 febbraio 2024) ha riconosciuto il trattamento più favorevole solo per il periodo in cui il lavoratore aveva prodotto certificazioni sufficientemente chiare: la documentazione può fare la differenza.

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