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Il MIM conferma, il congedo straordinario non è valutabile nelle graduatorie ATA 24 mesi. La modifica potrà arrivare solo attraverso un intervento del Parlamento.
Graduatorie ATA 24 mesi, il congedo biennale resta escluso dal punteggio: il Governo conferma, ma apre alla possibilità di una riforma
Il congedo straordinario biennale retribuito per assistere un familiare con disabilità grave continua a non essere valutabile ai fini del punteggio nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi. A confermarlo è stata il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, rispondendo in Commissione Cultura della Camera a un’interrogazione parlamentare presentata dal Movimento 5 Stelle.
Una risposta che chiarisce definitivamente l’orientamento del Ministero, ma che allo stesso tempo evidenzia come l’unica strada per modificare questa situazione passi attraverso un intervento del legislatore.
Il nodo: un congedo retribuito che non vale come servizio
Il tema riguarda migliaia di lavoratori della scuola che, nel corso della propria carriera, usufruiscono del congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 per assistere un familiare con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992.
Si tratta di un periodo retribuito e coperto da contribuzione figurativa, pensato per tutelare chi presta assistenza continuativa a un familiare. Tuttavia, secondo l’attuale quadro normativo, quel periodo non può essere considerato servizio effettivamente prestato e, di conseguenza, non produce alcun punteggio nelle graduatorie ATA 24 mesi.
Perché il punteggio non viene riconosciuto
La motivazione illustrata dal Ministero si fonda sul coordinamento tra diverse disposizioni normative.
In particolare, l’articolo 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 stabilisce che il congedo straordinario non è computabile nell’anzianità di servizio, pur restando valido ai fini della conservazione del posto e della contribuzione previdenziale figurativa.
L’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, che disciplina le graduatorie permanenti ATA, prevede infatti la valutazione del servizio effettivamente prestato e dei soli periodi di assenza che una specifica norma equipara espressamente all’anzianità di servizio. Il congedo biennale non rientra tra questi casi.
Di conseguenza, il biennio trascorso in assistenza a un familiare con disabilità non incrementa il punteggio utile per le graduatorie provinciali permanenti.
Un orientamento già consolidato
La posizione ribadita dal Governo non rappresenta una novità.
Negli anni, diversi Uffici scolastici regionali hanno applicato lo stesso principio. Tra questi anche l’USR Veneto, che ha richiamato il criterio secondo cui il punteggio nelle graduatorie ATA deve essere attribuito esclusivamente sulla base del servizio realmente prestato.
A sostegno di questa interpretazione è stata inoltre richiamata la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 gennaio 2013, nella quale si precisa che il congedo straordinario è utile esclusivamente ai fini pensionistici e non dell’anzianità di servizio.
Secondo quanto riferito dal sottosegretario Frassinetti, anche la più recente giurisprudenza di merito avrebbe confermato questo orientamento.
Diverso il caso della mobilità del personale di ruolo
Il Ministero ha inoltre evidenziato come non possa essere fatto un parallelismo con le regole previste per la mobilità del personale già assunto a tempo indeterminato.
Nel CCNI Mobilità 2025-2028, infatti, il congedo straordinario può assumere rilievo nell’ambito delle tutele riconosciute ai lavoratori che assistono familiari con disabilità grave. Si tratta però di una disciplina completamente diversa rispetto alle procedure selettive finalizzate all’accesso ai ruoli attraverso le graduatorie ATA 24 mesi.
Frassinetti: “Per modificare la disciplina serve una legge”
Nel corso della risposta parlamentare, il sottosegretario ha escluso la possibilità di intervenire mediante semplici atti amministrativi.
Qualunque modifica, ha precisato, richiederebbe un intervento legislativo specifico, poiché l’attuale esclusione discende direttamente dalle norme vigenti. In altre parole, né il Ministero né gli Uffici scolastici possono attribuire il punteggio in assenza di una modifica della legge.
La questione resta quindi aperta sul piano politico. Da una parte vi è l’esigenza di garantire uniformità nell’applicazione delle norme sulle graduatorie; dall’altra emerge il tema dell’equità nei confronti di chi ha sospeso temporaneamente l’attività lavorativa per assistere un familiare con disabilità grave, svolgendo un’attività di rilevante valore sociale.
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