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Cosa prevede l’Ordinanza Ministeriale 27/2026 sulle supplenze temporanee: la guida completa su quando è possibile cambiare incarico da GI a GPS senza incorrere in sanzioni biennali
Uno dei temi più delicati e discussi tra i docenti precari riguarda la possibilità di cambiare supplenza senza incorrere nelle temute sanzioni biennali previste dalla normativa. Le domande che arrivano quotidianamente alla nostra redazione testimoniano la confusione che regna tra gli insegnanti, spesso lasciati soli a interpretare disposizioni complesse.
La chiave di tutto sta nell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026, che ha modificato profondamente le regole sulle supplenze, introducendo distinzioni fondamentali tra diverse tipologie di incarico.
SUPPLENZE TEMPORANEE: COSA DICE LA NORMATIVA
La definizione di supplenza temporanea
Secondo l’art. 15 comma 3 dell’OM n. 27/2026, il personale docente in servizio su una supplenza temporanea ha la facoltà di lasciarla per accettare una nomina al 30 giugno o al 31 agosto da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).
Ma cosa si intende esattamente per supplenza temporanea? L’articolo 2, comma 6, lettera c) della stessa ordinanza la definisce come una supplenza conferita “per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti“. I “casi precedenti” sono appunto le supplenze al 31 agosto (lettera a) e al 30 giugno (lettera b).
In termini pratici, è temporanea qualsiasi supplenza che non arrivi almeno al 30 giugno. Rientra in questa categoria la supplenza fino al termine delle lezioni, la cui data varia in ogni regione in base al calendario scolastico regionale.
Il principio della facoltà, non dell’obbligo
Il punto fondamentale dell’OM 27/2026 è che il docente con supplenza temporaneaha una facoltà di scelta, non un obbligo. Come recita testualmente la norma: “Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito“.
Questo significa che il docente può:
- Lasciare la supplenza temporanea per accettare quella da GPS
- Mantenere la supplenza temporanea rifiutando quella da GPS senza subire sanzioni
I CASI CONCRETI: QUANDO SI PUÒ CAMBIARE E QUANDO NO
Caso 1: Supplenza da GI fino al termine delle lezioni
Una docente di scuola secondaria di primo grado, iscritta in prima fascia GPS per la classe di concorso A012, ha ottenuto un incarico da Graduatoria di Istituto (GI) sulla classe ADMM fino all’8 giugno 2027.
La domanda che si pone è lecita: se dovesse ricevere una nomina da GPS, sarebbe obbligata a lasciare l’incarico già in corso?
La risposta è NO.
La supplenza fino all’8 giugno 2027, inteso come ultimo giorno di lezione secondo il calendario regionale, è una supplenza temporanea e pertanto rientra nell’ipotesi dell’art. 15 comma 3 dell’OM n. 27/2026.
La docente ha quindi facoltà di scelta e non incorre nella cancellazione da GPS per l’intero biennio 2026/28 se decide di mantenere l’incarico da Graduatoria di Istituto.
Caso 2: Supplenza da GI al 30 giugno
Situazione completamente diversa per chi ha già una supplenza al 30 giugno da Graduatoria di Istituto e riceve successivamente una proposta da GPS.
L’OM n. 27/2026, che ha modificato l’algoritmo per le supplenze, non dà la facoltà di abbandonare la supplenza già accettata al 30 giugno da GI per una successiva supplenza da GPS.
Come chiarito dalla UIL Scuola, non è consentito abbandonare:
- Una supplenza da GAE/GPS per un incarico da graduatoria di istituto
- Una supplenza da GAE/GPS al 30 giugno per un’altra da GAE/GPS al 31 agosto
- Una supplenza da GI al 30/6 o 31/8 per un incarico da GAE/GPS
- Una supplenza da GI al 30 giugno per un’altra da GI al 31 agosto
LE SANZIONI: QUANDO SCATTANO E QUANDO NO
La sanzione biennale
Il timore principale dei docenti precari riguarda la sanzione biennale: rifiutare una nomina da GPS può comportare la cancellazione dalla graduatoria per l’intero biennio in corso, un danno enorme per chi lavora con contratti a tempo determinato.
Tuttavia, come abbiamo visto, la normativa prevede eccezioni importanti. Gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 15 comma 1 dell’OM 27/2026 non si producono quando il docente mantiene una supplenza temporanea precedentemente conferita, rifiutando quella da GPS.
Quando il rifiuto non comporta sanzioni
Il docente non subisce sanzioni se:
- È già in servizio su una supplenza temporanea (fino al termine delle lezioni)
- Riceve una proposta da GPS al 30 giugno o al 31 agosto
- Decide di mantenere la supplenza temporanea già in corso
In questo caso, il passaggio non è considerato abbandono e la cessazione del precedente incarico, qualora si scelga di accettare la nomina GPS, avviene legittimamente.
COME COMUNICARE IL RIFIUTO
Un aspetto pratico che molti docenti si chiedono riguarda le modalità di comunicazione del rifiuto di un incarico da GPS quando si è già in servizio su supplenza temporanea.
Sebbene la normativa riconosca la facoltà di mantenere l’incarico precedente senza sanzioni, è importante comunicare formalmente la propria decisione all’ufficio scolastico competente, preferibilmente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), indicando:
- I dati personali del docente
- La supplenza attualmente in corso (istituto, classe di concorso, durata)
- La proposta ricevuta da GPS
- La volontà di mantenere l’incarico già conferito
- Il riferimento normativo (art. 15 comma 3 OM n. 27/2026)
LE INFORMAZIONI CONTRASTANTI: PERCHÉ TANTA CONFUSIONE?
Come testimoniato dalle numerose richieste di chiarimento, molti docenti lamentano informazioni contrastanti ricevute da diverse fonti, inclusi alcuni sindacati.
Questa confusione deriva da diversi fattori:
- La recente modifica normativa introdotta dall’OM 27/2026
- La complessità del sistema delle supplenze, con diverse tipologie di graduatorie (GAE, GPS, GI)
- Le diverse interpretazioni che circolano sul web
- La mancanza di una formazione specifica per i docenti precari sulla normativa di riferimento
Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a fonti autorevoli e verificare sempre il testo delle ordinanze ministeriali, che rappresentano la fonte normativa primaria in materia.
CONSIGLI PRATICI PER I DOCENTI
Prima di decidere, valuta attentamente
Se ti trovi nella situazione di dover scegliere tra una supplenza temporanea già in corso e una proposta da GPS, considera:
- La durata effettiva di entrambi gli incarichi
- La distanza da casa e i costi di trasporto
- La continuità didattica con gli studenti
- Le prospettive di conferma o proroga
- L’esperienza professionale che puoi maturare
Conserva tutta la documentazione
È essenziale conservare:
- La nomina della supplenza in corso
- Le comunicazioni ricevute dall’ufficio scolastico
- La PEC di eventuale rifiuto della proposta GPS
- Copia dell’OM 27/2026 con evidenziati gli articoli rilevanti
In caso di dubbi, chiedi consulenza
Non affidarti esclusivamente a informazioni reperite online. Rivolgiti a:
- Gli uffici scolastici territoriali
- Le segreterie delle scuole
- Le organizzazioni sindacali riconosciute come UIL Scuola
- Gli sportelli legali specializzati in diritto scolastico
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