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Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026: la malattia può decorrere dal giorno precedente alla visita ambulatoriale. Cosa cambia per il personale scolastico, le condizioni e le esclusioni da conoscere
Una regola che cambia dopo anni di disparità
Fino a ieri la situazione era nota a chiunque lavori nella scuola: se ci si ammalava di lunedì ma si riusciva a farsi visitare dal medico di base solo il martedì in ambulatorio, quel lunedì restava “scoperto” ai fini previdenziali. L’INPS, infatti, riconosceva l’indennità di malattia a partire dal giorno precedente alla certificazione soltanto quando il medico si recava a domicilio del paziente. Una distinzione che, con il passare degli anni e il mutare dell’organizzazione sanitaria, era diventata sempre più difficile da giustificare.
La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 interviene proprio su questo punto, eliminando la differenza di trattamento tra visita domiciliare e visita ambulatoriale.
Cosa cambia in concreto
Il meccanismo è semplice. Se un lavoratore – docente, ATA o di qualsiasi altro comparto – si ammala in una giornata lavorativa ma viene visitato dal medico il giorno successivo, quest’ultimo può indicare nel certificato telematico come data di inizio dell’evento morboso il giorno immediatamente precedente. L’INPS riconoscerà quella giornata ai fini della tutela previdenziale, con tutte le ricadute del caso sul calcolo della carenza, sulle percentuali di indennizzo e sul periodo massimo assistibile.
Un esempio pratico: un docente sta male il lunedì, ma ottiene un appuntamento in ambulatorio solo per il martedì mattina. Il medico, accertate le condizioni cliniche, potrà far decorrere il certificato dal lunedì. Fino a pochi giorni fa questo non sarebbe stato possibile.
Attenzione: non è una retrodatazione libera
È fondamentale chiarire un equivoco che potrebbe circolare rapidamente nelle chat scolastiche e sui gruppi sindacali. La nuova disposizione non autorizza il medico a retrodatare il certificato a piacere. La possibilità è circoscritta a un solo giorno, quello immediatamente precedente alla data di rilascio, e deve rispettare condizioni precise:
- il giorno precedente non può essere un sabato;
- non può essere una domenica;
- non può essere un giorno festivo infrasettimanale.
Per le giornate festive e prefestive, l’INPS ribadisce la necessità di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica.
Perché l’INPS ha cambiato rotta
Nella stessa circolare l’Istituto spiega le ragioni della svolta, tutte riconducibili all’evoluzione del sistema sanitario territoriale: la progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi di lavoro e la crescente necessità di programmare gli accessi ambulatoriali per evitare il sovraffollamento. In questo scenario, mantenere un privilegio legato esclusivamente alla visita domiciliare non aveva più senso.
Docenti e ATA: cosa resta invariato
La novità riguarda il riconoscimento previdenziale della malattia, ma non modificagli obblighi che il personale scolastico già conosce bene. Restano pienamente in vigore:
- la comunicazione tempestivadell’assenza alla segreteria scolastica;
- l’invio del certificato telematico nei tempi previsti;
- la giustificazione dell’assenza secondo le procedure interne dell’istituto;
- le disposizioni del contratto collettivo nazionale di comparto;
- le regole su visite fiscali e fasce di reperibilità.
In altre parole, la circolare semplifica un aspetto tecnico della certificazione, ma non allenta i doveri del lavoratore nei confronti dell’amministrazione scolastica.
Un piccolo passo che conta
Può sembrare una modifica di dettaglio, quasi burocratica. Eppure, per chi vive la scuola ogni giorno – tra classi affollate, turni serrati e la difficoltà di ottenere un appuntamento medico in tempi brevi – sapere che un giorno di malattia non andrà “perso” solo perché la visita è slittata di ventiquattr’ore fa una differenza concreta. Conoscere le regole, come sempre, è il primo passo per far valere i propri diritti.

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