Il CCNL consente flessibilità, turnazioni e orario plurisettimanale, ma il servizio ordinario ATA resta, di regola, continuativo.
Una riunione serale con i genitori o la sospensione delle lezioni non autorizzano automaticamente un turno 8-12 e 18-20
Può un collaboratore scolastico che normalmente lavora dalle 8 alle 14 ricevere una telefonata del DSGA il giorno prima e sentirsi dire: «Domani farai 8-12 e poi tornerai dalle 18 alle 20 per l’assemblea con i genitori»?
Rispondiamo a un quesito che ci è stato posto da una collaboratrice scolastica.
La questione va affrontata distinguendo orario spezzato, turnazione, flessibilità e lavoro straordinario, perché non sono la stessa cosa.
La regola di partenza: sei ore continuative
La disciplina contrattuale storica dell’orario ATA è contenuta nell’art. 51 del CCNL Scuola 29 novembre 2007, secondo cui l’orario ordinario è di 36 ore settimanali, suddivise in sei ore continuative.
Questa disposizione non è stata semplicemente cancellata dai rinnovi successivi. Il CCNL 2022-2024 stabilisce espressamente che, per quanto non disciplinato diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni dei precedenti contratti se compatibili e non sostituite.
Il nuovo impianto conferma, anzi, una distinzione molto chiara. L’art. 63 del CCNL 2019-2021 individua infatti tre modalità di articolazione dell’orario ATA:
- orario flessibile;
- orario plurisettimanale;
- turnazioni.
L’“orario spezzato” non compare tra queste modalità.
Quindi 8-12 e 18-20 è possibile?
Come ordinaria articolazione delle sei ore giornaliere, la risposta è no.
Fare quattro ore al mattino, interrompere il servizio per sei ore e rientrare dalle 18 alle 20 configura esattamente ciò che comunemente viene definito orario spezzato: la prestazione giornaliera viene suddivisa in due tronconi separati da una lunga interruzione.
Non può essere fatto passare per “flessibilità”. L’art. 64 del CCNL chiarisce infatti che la flessibilità consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita. Ad esempio, anziché 8-14, si può organizzare un turno 9-15 o 14-20, se coerente con il piano delle attività e con le esigenze della scuola. Non significa lavorare 8-12, tornare a casa e rientrare alle 18.
Nemmeno la turnazione è sinonimo di orario spezzato. La turnazione comporta l’avvicendamento del personale per coprire l’intera durata del servizio: ad esempio un collaboratore 8-14 e un altro 14-20, con eventuale parziale sovrapposizione. Il CCNL consente espressamente anche turni serali e stabilisce che quelli oltre le 20 possono essere attivati solo per specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della scuola.
C’è anche una nota specifica dell’USR Emilia-Romagna
Sul punto esiste un precedente amministrativo particolarmente chiaro. Con la nota prot. 12841 del 26 ottobre 2010, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna intervenne proprio dopo segnalazioni riguardanti collaboratori scolastici utilizzati con orario spezzato.
L’USR richiamò l’art. 51 del CCNL e la previsione delle sei ore continuative, invitando gli uffici territoriali a far sì che le scuole organizzassero il lavoro nel rispetto del quadro contrattuale.
È una nota risalente nel tempo, ma il principio di fondo conserva rilievo perché i successivi CCNL non hanno introdotto l’orario spezzato tra le forme ordinarie di organizzazione dell’orario ATA.
Ma la scuola deve coprire l’assemblea dei genitori: come può fare?
Le esigenze della scuola sono certamente legittime. Un’assemblea, un consiglio di istituto, un incontro con le famiglie o un’attività prevista dal PTOF possono richiedere la presenza del collaboratore anche nel pomeriggio o in serata.
Questo, però, non significa che si possa automaticamente spezzare il turno.
Facciamo alcuni esempi.
Caso 1: 14-20 invece di 8-14. È un turno continuativo di sei ore. Può rientrare nell’organizzazione del servizio se correttamente previsto e programmato.
Caso 2: 12-18 oppure 13-19. Anche questi sono turni continuativi e possono essere utilizzati per garantire l’apertura della scuola nel pomeriggio.
Caso 3: 8-12 e 18-20. Le ore totali sono sempre sei, ma sono distribuite in due distinti periodi separati da sei ore. È il tipico orario spezzato e non rappresenta una delle modalità ordinarie previste dal CCNL.
Caso 4: 8-14 e poi 18-20. Qui la situazione è diversa: il lavoratore ha già effettuato le proprie sei ore ordinarie e torna a scuola per altre due. Le due ore serali costituiscono una prestazione eccedente l’orario ordinario, se autorizzata e richiesta per esigenze di servizio, da retribuire oppure, nei casi previsti, recuperare attraverso riposo compensativo. L’ nARAN conferma che le prestazioni rese oltre l’orario ordinario possono essere recuperate, su richiesta del dipendente, in alternativa alla retribuzione.
Il vecchio art. 51 stabilisce inoltre che l’orario massimo giornaliero è di nove ore.
La pausa non può essere utilizzata per creare artificialmente uno “spezzato”
Qualcuno potrebbe obiettare: «Ma il contratto consente la pausa, quindi posso fare quattro ore al mattino, sei ore di pausa e altre due la sera».
Le due cose sono diverse.
Il CCNL prevede la pausa quando la prestazione giornaliera supera le sei ore e la rende obbligatoria oltre determinate durate. ARAN, richiamando anche l’art. 8 del D.Lgs. 66/2003, ha chiarito che la pausa serve al recupero delle energie psicofisiche e alla eventuale consumazione del pasto.
Una pausa fisiologica all’interno di una prestazione prolungata non può quindi essere confusa con una sospensione di quattro, cinque o sei ore utilizzata per trasformare una giornata ordinaria di sei ore in due distinti periodi di lavoro.
Il DSGA può cambiare il turno con una telefonata il giorno prima?
Anche qui occorre essere precisi.
Il CCNL non stabilisce un termine nazionale generale del tipo «ogni modifica deve essere comunicata almeno tre o cinque giorni prima». Quindi sarebbe eccessivo sostenere che una comunicazione telefonica sia, soltanto per questo, automaticamente nulla.
Il problema vero è che cosa viene comunicato e se quella modifica rispetta il piano delle attività e il CCNL.
L’art. 63 stabilisce che, all’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività in uno specifico incontro con il personale ATA; il dirigente scolastico adotta il piano e al DSGA ne è affidata la puntuale attuazione.
Inoltre l’articolazione dell’orario del personale ATA è materia di confronto sindacale a livello di istituzione scolastica, mentre i criteri per le fasce di flessibilità in entrata e in uscita rientrano nella contrattazione integrativa.
Il DSGA può quindi organizzare concretamente il servizio nell’ambito del piano adottato, ma una telefonata non può trasformarsi in uno strumento per introdurre stabilmente una modalità di orario che il contratto non contempla.
In presenza di un’esigenza eccezionale e improvvisa possono certamente rendersi necessarie modifiche organizzative. Tuttavia, se viene impartita una disposizione controversa come «domani 8-12 e 18-20», il lavoratore può opportunamente chiedere che venga formalizzata per iscritto, proprio per rendere chiari orario, motivazione e natura della prestazione richiesta.
E se non c’è attività didattica?
Su questo punto circola spesso un equivoco: «Quando non ci sono gli alunni possiamo organizzare i collaboratori come vogliamo».
Non è così.
La sospensione delle lezioni non sospende il CCNL e non trasforma automaticamente l’orario ATA in un orario liberamente frazionabile.
Durante le vacanze natalizie, pasquali, estive o in altre giornate di sospensione dell’attività didattica, il personale ATA resta in servizio secondo il proprio orario e secondo il piano delle attività.
Il CCNL disciplina espressamente anche i periodi di sospensione delle attività didattiche, ad esempio per gli assistenti tecnici, confermando quindi che questi periodi rimangono pienamente sottoposti all’organizzazione contrattuale del lavoro.
Per un collaboratore scolastico può certamente cambiare l’esigenza di servizio: se non ci sono studenti può diminuire la necessità di turni pomeridiani, mentre possono esserci pulizie straordinarie, apertura degli uffici, lavori, corsi o altre attività.
Ma non esiste una norma per cui «senza attività didattica è consentito l’orario spezzato in caso di assemblea o altro impegno collegiale dei docenti».
Anzi, l’orario plurisettimanale serve proprio a programmare preventivamente i periodi di maggiore e minore intensità del lavoro: può arrivare, nei periodi più intensi, fino a 42 ore settimanali per non più di tre settimane consecutive, compensandole con periodi di minore concentrazione. Si tratta però di una programmazione, non della possibilità di modificare arbitrariamente da un giorno all’altro la distribuzione delle ore.
Cosa dice l’ARAN
L’ARAN continua a utilizzare, nei propri orientamenti applicativi, l’art. 51 del CCNL 2007 come riferimento sulla durata dell’orario ATA e sulle sei ore continuative. In materia di turnazione ha inoltre ribadito che l’articolazione dell’orario deve rispettare le procedure di relazioni sindacali e le esigenze organizzative della scuola.
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