Collaboratore scolastico assolto in appello dalla condanna a oltre 12mila euro. Per i giudici la prestazione effettivamente resa alla scuola può compensare il danno derivante dall’irregolarità del titolo
Un diploma risultato falso non basta, da solo, a trasformare in danno erariale tutte le retribuzioni percepite da un collaboratore scolastico. È il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza n. 152/2026, che ha annullato una condanna da 12.231 euro.
Il caso riguardava un collaboratore scolastico della provincia di Arezzo inserito nelle graduatorie ATA di terza fascia grazie a un titolo successivamente ritenuto non valido. La vicenda era emersa nell’ambito di indagini della Guardia di Finanza sulle false attestazioni utilizzate per accedere alle graduatorie. In sede penale il lavoratore era stato assolto dal Tribunale di Arezzo “perché il fatto non sussiste”.
L’assoluzione penale, precisa però la Corte, non esclude automaticamente la responsabilità amministrativo-contabile: i due giudizi hanno finalità diverse e la sentenza penale produce effetti solo nei limiti previsti dall’articolo 652 del codice di procedura penale.
Il lavoro svolto ha comunque prodotto un vantaggio
Il passaggio decisivo riguarda invece l’utilità della prestazione resa. La Corte richiama le sentenze n. 63/2026 e n. 75/2026 della Seconda Sezione centrale d’appello, relative a casi analoghi. L’attività del collaboratore scolastico non è di per sé illecita: l’irregolarità riguarda la fase precedente all’assunzione, cioè l’utilizzo del titolo, ma non rende automaticamente privo di valore il lavoro effettivamente svolto.
Nel caso esaminato assume rilievo anche il possesso di un altro titolo di studio astrattamente idoneo all’accesso e la natura esecutiva delle mansioni, che non richiedono una preparazione specialistica. Lo stesso CCNL del comparto Istruzione e Ricerca descrive infatti il profilo del collaboratore scolastico come caratterizzato da procedure definite e preparazione non specialistica.
I giudici richiamano inoltre l’articolo 2126 del codice civile, che riconosce effetti alla prestazione di lavoro resa anche in presenza di invalidità del rapporto, salvo i casi in cui l’oggetto o la causa siano contrari a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Nel caso concreto non ricorre un’illiceità tale da cancellare ogni effetto del lavoro prestato.
Il danno viene “sterilizzato” dall’utilità
Fondamentale è poi l’articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994: nel quantificare il danno erariale occorre considerare i vantaggi conseguiti dall’Amministrazione. Poiché la scuola aveva ricevuto una prestazione effettiva e non ne aveva contestato l’idoneità, il danno è stato ritenuto “sterilizzato” dall’utilità ottenuta.
L’appello è stato quindi accolto e la condanna da 12.231 euro cancellata. Le spese di difesa, pari a 1.500 euro, sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La sentenza non rende irrilevante l’uso di un titolo falso: chiarisce, invece, che il danno erariale non può essere presunto automaticamente, ma deve essere accertato tenendo conto anche del concreto vantaggio ricevuto dalla Pubblica amministrazione.
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