La nota operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce modalità, tempi e rischi che danno diritto all’astensione ante e post partum
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota operativa n. 5944 dell’8 luglio 2025, ha fornito indicazioni aggiornate e dettagliate sui provvedimenti di interdizione dal lavoro ante e post partum, previsti dal D.Lgs. 151/2001.
L’obiettivo è garantire uniformità di applicazione sul territorio nazionale e rafforzare la tutela della salute di madri e figli, attraverso procedure chiare e tempi certi.
Cos’è l’interdizione
L’interdizione è un provvedimento amministrativo che consente alla lavoratrice in gravidanza o nel post-partum di astenersi dal lavoro in caso di rischi non eliminabili, quando non sia possibile lo spostamento ad altre mansioni compatibili.
Si distingue in:
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interdizione ante partum (durante la gravidanza),
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interdizione post partum (dopo il congedo obbligatorio, fino a 7 mesi dalla nascita).
Procedura e tempi
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Chi può presentare domanda: la lavoratrice o il datore di lavoro, tramite portale INL.
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Documenti richiesti: certificato medico di gravidanza o nascita, autocertificazione, DVR aziendale, dichiarazione datore di lavoro su impossibilità di cambio mansione.
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Istruttoria: l’ITL valuta i rischi e, se necessario, può disporre accertamenti in loco.
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Termini: il provvedimento deve essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione completa degli atti.
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Decorrenza: sempre dalla data del provvedimento (non dalla richiesta).
Focus sul comparto scuola
Il documento INL dedica un passaggio specifico al personale scolastico, riconoscendo la particolarità delle mansioni educative e di cura.
Asilo nido e scuola dell’infanzia
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Rischi: sollevamento bambini (movimentazione manuale carichi), contatto stretto e igiene (rischio biologico), posture incongrue e stazione eretta prolungata.
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Tutela: interdizione per tutta la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto, senza ulteriori istruttorie.
Scuola primaria
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Rischi: contatto ravvicinato con bambini, esposizione a malattie esantematiche e infettive.
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Tutela: interdizione gestazione + puerperio fino a 7 mesi.
Scuola secondaria
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Rischi: esposizione ad alunni con patologie nervose o comportamentali, con possibili reazioni violente.
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Tutela: interdizione gestazione + puerperio fino a 7 mesi, previa verifica dell’effettiva esposizione al rischio.
Docenti di sostegno e ATA
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Rischi: assistenza a studenti disabili non autosufficienti (movimentazione, sollevamento, igiene personale), contatto con agenti biologici, gestione di comportamenti aggressivi.
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Tutela: interdizione gestazione + puerperio fino a 7 mesi, valutata caso per caso ma con orientamento favorevole all’astensione.
Periodi di chiusura scolastica
La nota INL ribadisce che nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. estate), non essendoci esposizione al rischio (assenza alunni), non è giustificata l’emanazione del provvedimento di interdizione.
Tabella riassuntiva – Interdizione ante e post partum nella scuola
| Ordine/ruolo | Principali rischi | Periodo di interdizione | Note operative |
|---|---|---|---|
| Nido/Infanzia | Sollevamento bambini, rischio biologico (malattie), posture incongrue, stazione eretta | Gravidanza + puerperio fino a 7 mesi | Provvedimento automatico, senza ulteriori istruttorie |
| Primaria | Rischio biologico (malattie infettive, epidemie) | Gravidanza + puerperio fino a 7 mesi | Provvedimento automatico |
| Secondaria | Contatto con studenti con patologie nervose/mentali | Gravidanza + puerperio fino a 7 mesi | Necessaria verifica effettiva esposizione |
| Docenti sostegno e ATA | Movimentazione manuale disabili, rischio aggressioni, contatto biologico | Gravidanza + puerperio fino a 7 mesi | Valutazione caso per caso, orientamento favorevole |
| Periodo estivo/chiusura scuole | Nessuna esposizione | Non applicabile | Non si emette provvedimento in assenza di attività didattica |
Conclusioni
La nota INL 5944/2025 chiarisce definitivamente che la tutela delle lavoratrici madri deve essere massima, riconoscendo come rischiose molte delle attività tipiche dell’insegnamento e del sostegno.
Per educatrici, maestre, insegnanti di sostegno e personale ATA, l’interdizione non è una concessione discrezionale, ma un diritto soggettivo tutelato dalla legge quando le condizioni di lavoro lo richiedono.
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