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Dal 1992 la Legge 104 tutela le persone con disabilità e i loro familiari, garantendo permessi e precedenze anche al personale scolastico.
Ecco una guida aggiornata per docenti, ATA e famiglie.
Cos’è la Legge 104 e cosa cambia con il Decreto Disabilità
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la normativa quadro per l’assistenza e l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le novità introdotte dal Decreto Disabilità (D.Lgs. 62/2024):
- Accertamento unico INPS: non più visite ripetute, ma una valutazione multidisciplinare centralizzata.
- Nuovo linguaggio: non si parla più di “handicap” ma di “persona con disabilità”, con specifiche di “sostegno elevato” o “intensivo”.
- Bonus sperimentale: previsto un contributo mensile di 850 euro in 9 province, tra cui Frosinone, finanziato dal PNRR.
Permessi per docenti e ATA (art. 33 L. 104/92)
Il personale della scuola può richiedere:
- 3 giorni di permesso retribuito al mese, anche frazionabili in ore;
- 2 ore al giorno se l’orario è pari o superiore a 6 ore, 1 ora al giorno se inferiore.
I permessi spettano solo se l’INPS riconosce la disabilità grave (art. 3, comma 3). In caso di disabilità lieve (comma 1), non sono previsti.
Caratteristiche dei permessi:
- sono retribuiti e coperti da contribuzione;
- non riducono ferie, tredicesima né anzianità;
- non sono soggetti a recupero.
Esempi pratici
- Un docente di scuola primaria usa un giorno di permesso per accompagnare la madre disabile a una visita specialistica.
- Un collaboratore scolastico in servizio 7:30–13:30 sceglie invece i permessi orari: 2 ore al giorno, uscendo alle 11:30.
- Un assistente amministrativo preferisce spezzare i 3 giorni: prende 1 giorno per una commissione, un altro per accompagnare il figlio a una terapia, e conserva il terzo in caso di urgenze.
Genitori e familiari: chi può beneficiarne
- Genitori di figli disabili: fino a 3 anni, 3 giorni o 2 ore al giorno;
- da 3 a 12 anni, stesso regime o prolungamento congedo parentale;
- oltre i 12 anni, 3 giorni al mese.
- Fratelli o sorelle: solo se i genitori sono impossibilitati (età superiore ai 65 anni, malattie gravi, decesso).
- Coniuge, partner unione civile o convivente di fatto: equiparati ai familiari di sangue.
Esempi pratici:
- Una insegnante di scuola secondaria con figlio di 8 anni disabile può richiedere 3 giorni al mese per accompagnarlo a terapie logopediche.
- Un assistente tecnico che vive con la sorella disabile grave e con i genitori ultra 70enni può ottenere i permessi, visto che i genitori non sono più in grado di assisterla.
Il beneficio può estendersi fino al terzo grado di parentela, in caso di impedimento dei parenti più prossimi.
Studenti con disabilità: i diritti a scuola
Gli alunni con disabilità hanno diritto a:
- docente di sostegno e PEI personalizzato;
- strumenti compensativi o dispensativi e misure didattiche specifiche;
- assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
Mobilità e trasferimenti: le precedenze per i docenti
La Legge 104 tutela anche sul fronte della mobilità:
- chi assiste un familiare disabile ha diritto a chiedere trasferimento nella sede più vicina al domicilio;
- non può essere trasferito senza consenso;
- è escluso dalle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari in caso di disabilità personale. In caso di assistenza al familiare è necessario:
- Che la provincia di domicilio del disabile sia nella stessa provincia di titolarità
- Che il comune di domicilio del disabile sia nello stesso comune di titolarità
Oppure
- Qualora la scuola indicata si trovi in un comune diverso da quello di domicilio dell’assistito, l’esclusione dalle graduatorie potrà avvenire soltanto se, per l’anno scolastico di riferimento, sia stata presentata domanda volontaria di trasferimento. In particolare, il docente dovrà aver indicato come prima preferenza il comune di domicilio dell’assistito, oppure una o più scuole in esso comprese, restando comunque fermo l’obbligo di esprimere anche la preferenza sintetica per l’intero comune.
Il CCNI sulla mobilità (art. 13) conferma la precedenza nei movimenti, a condizione che la residenza del familiare assistito sia indicata come prima preferenza.
Non si applicano i vincoli triennali ai docenti in caso di utilizzo del diritto di precedenza (cd deroghe al vincolo triennale).
Esempi pratici:
- Una docente titolare a Napoli che assiste il padre disabile a Caserta ha diritto a chiedere trasferimento in provincia di Caserta.
- Un collaboratore scolastico di Salerno che assiste la moglie disabile ad Avellino può ottenere precedenza per lavorare in una scuola avellinese.
Come richiedere i permessi
La procedura prevede:
- Ottenere il verbale ASL/INPS che riconosca la disabilità grave (art. 3, c. 3).
- Allegare alla domanda documento d’identità e codice fiscale.
- Presentare istanza al dirigente scolastico o tramite il portale della scuola.
Il dirigente può chiedere un piano mensile di fruizione, per organizzare il servizio ma questa calendarizzazione non è vincolante
Esempio pratico:
- Un assistente amministrativo che chiede i 3 giorni mensili concorda con il DSGA di distribuirli a inizio, metà e fine mese, così da non lasciare scoperta la segreteria nei momenti critici, ma in caso di emergenza può usufruire dei giorni, senza nessun vincolo da calendarizzazione data e chiedere permessi anche nella stessa giornata.
Attenzione all’uso improprio
Un utilizzo scorretto dei permessi può comportare licenziamento e responsabilità penale per truffa (art. 76 DPR 445/2000). È quindi fondamentale che i permessi vengano usati esclusivamente per attività legate all’assistenza.
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