La questione dei permessi retribuiti per il personale con contratto part-time, in particolare per i lavoratori con rapporto verticale, è un tema che solleva diversi interrogativi, richiedendo chiarimenti e precisazioni normative.
In assenza di disposizioni specifiche nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del settore scuola, l’orientamento fornito dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) riveste un’importanza fondamentale.
La Normativa
L’ARAN, con un chiarimento risalente all’8 luglio 2004, ha fornito indicazioni chiare sulla gestione dei permessi retribuiti per i lavoratori con contratto part-time nel settore dei Ministeri. Sebbene queste disposizioni si riferiscano a un altro settore, sono state ritenute applicabili per analogia anche al contesto scolastico. Secondo tale chiarimento, emerge il principio della proporzionalità come elemento centrale nella gestione dei permessi retribuiti per il personale a tempo parziale. Questo principio si applica indipendentemente dalla tipologia specifica di contratto adottata, anche per i contratti part-time verticali.
Pertanto, il personale con contratto part-time verticale ha diritto a un numero di giorni di permesso proporzionato alle giornate di lavoro effettivamente svolte nell’anno scolastico.
Il Calcolo
Per comprendere meglio come applicare questo principio, può essere utile un esempio pratico:
- Un dipendente a tempo pieno accumula normalmente 0,25 giorni di permesso al mese (equivalenti a 3 giorni su 12 mesi).
- Un dipendente con contratto part-time verticale, che lavora per esempio 3 giorni a settimana, accumulerà la metà di questo valore, ossia 0,125 giorni di permesso al mese. In totale, durante i 12 mesi di servizio, maturerà 1,5 giorni di permesso (0,125 giorni x 12 mesi).
Tuttavia, il numero di giorni di permesso può variare a seconda della distribuzione dell’orario di lavoro. Se il dipendente part-time verticale distribuisce la sua attività su 5 giorni settimanali, lavorando solo 3 di questi giorni, il numero di permessi sarà diverso. In questo caso, il lavoratore accumulerà 1,8 giorni di permesso (3/5 di 0,25 giorni). Questo numero può essere arrotondato a 2 giorni.
Questi esempi sono utili per chiarire come la regola della proporzionalità si applica ai permessi retribuiti nel caso del contratto part-time verticale. Speriamo che possano contribuire a garantire un trattamento equo e conforme alla normativa vigente, evitando le disparità che spesso si riscontrano nelle scuole. Come sottolineato dal filosofo Socrate, “È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza“. Solo attraverso la conoscenza possiamo costruire una comunità più giusta e consapevole, capace di tutelare i diritti di tutti.