Norme, tempi e soluzioni pratiche per gestire le chiusure prefestive, con particolare attenzione ai dipendenti con idoneità “con limitazioni” o mansioni ridotte

1. Il quadro normativo di riferimento

L’orario ordinario del personale ATA è fissato in 36 ore settimanali. Le modalità di flessibilità, i recuperi e le prestazioni eccedenti sono regolate dal piano delle attività e, per la parte economica, dalla contrattazione integrativa di istituto.

I riferimenti principali del CCNL Scuola restano:

  • Art. 51 (orario di lavoro) e art. 53 (modalità di prestazione): piani di attività, flessibilità oraria, programmazione anche plurisettimanale.

  • Art. 54 (ritardi, recuperi e riposi compensativi): le ore eccedenti rese su disposizione possono essere compensate con riposi o retribuite; i riposi si fruiscono entro l’anno scolastico e comunque entro 3 mesi dall’anno di maturazione, altrimenti si trasformano in pagamento per comprovati motivi.

Le chiusure prefestive sono deliberate dal Consiglio di Istituto (DPR 275/1999, autonomia scolastica) e vanno coperte con ferie, festività soppresse, recuperi o straordinari autorizzati.

Straordinari e rilevazione presenze

L’art. 3, c. 83, L. 244/2007 stabilisce che lo straordinario può essere retribuito solo se la scuola dispone di sistemi automatici di rilevazione delle presenze (badge, timbrature). In assenza, la via più corretta resta il riposo compensativo.

2. Gli strumenti per coprire i prefestivi

  1. Ferie e festività soppresse
    La Cassazione (ord. n. 23608/2025) ha confermato la possibilità per il dirigente di imputare ferie nei giorni di chiusura prefestiva, purché siano rispettati i diritti contrattuali (es. i 15 giorni continuativi estivi).

  2. Recuperi e riposi compensativi
    Se il lavoratore ha già svolto ore in più su disposizione, queste possono trasformarsi in riposi compensativi. Sono lo strumento più pratico, specie dove mancano sistemi di timbratura.

  3. Straordinari retribuiti
    Possibili solo con autorizzazione, copertura FIS e sistemi di rilevazione presenze.

3. Limiti temporali da rispettare

  • I riposi compensativi devono essere fruiti entro l’anno scolastico e comunque entro 3 mesi dalla maturazione.

  • Se il mancato godimento dipende da esigenze di servizio o da impedimenti del dipendente, scatta l’obbligo di pagamento.

  • Non sono ammessi “crediti futuri”: non si può coprire un prefestivo con ore da svolgere in seguito, se non già effettivamente rese.

I lavoratori con idoneità “con limitazioni” o mansioni ridotte

Un punto particolarmente delicato riguarda il personale ATA che, a seguito della sorveglianza sanitaria, riceve un giudizio di idoneità con limitazioni o è stato formalmente assegnato a mansioni ridotte.

Perché non si possono escludere “a priori”

In passato, alcune scuole hanno scelto la strada più semplice: escludere automaticamente questi lavoratori da qualsiasi attività straordinaria o di recupero ore, ritenendo che le limitazioni sanitarie impediscano ogni forma di prestazione eccedente. Questa impostazione, però, è scorretta e rischiosa.

Il D.Lgs. 216/2003 (attuativo della direttiva europea sulla parità di trattamento) stabilisce infatti che le persone con disabilità o con capacità lavorativa ridotta hanno diritto a “accomodamenti ragionevoli” sul posto di lavoro. Ciò significa che l’amministrazione non può fermarsi davanti alla presenza di una limitazione, ma deve domandarsi: posso organizzare il servizio in modo da consentire comunque la partecipazione del lavoratore, senza rischi per la salute e nel rispetto delle prescrizioni mediche?

La giurisprudenza ha chiarito questo principio in più occasioni. La Cassazione n. 14790/2021 e la più recente Cass. n. 605/2025 hanno ribadito che il datore di lavoro deve valutare caso per caso e cercare soluzioni organizzative che permettano al dipendente di continuare a svolgere le proprie funzioni, eventualmente in maniera diversa.

Cosa significa in concreto

Applicato al tema dei prefestivi, questo principio si traduce in scelte operative:

  • Se il giudizio medico vieta solo alcune attività (per esempio sollevare pesi, fare turni serali, rimanere in piedi per molte ore consecutive), la scuola non può escludere tout court il lavoratore dai recuperi o dalle ore in più. Può invece organizzare i recuperi su compiti leggeri, con pause programmate, o distribuire le ore in fasce compatibili.

  • Se il giudizio vieta prestazioni oltre un certo tetto giornaliero o settimanale, allora quelle ore non possono essere imposte; ma si possono utilizzare ferie, festività soppresse o riposi maturati in periodi compatibili, evitando così di creare nuove eccedenze.

L’obbligo di accomodamento

La nozione di “accomodamento ragionevole” non significa che l’amministrazione debba stravolgere l’organizzazione del servizio o sostenere costi eccessivi: la stessa legge parla di soluzioni proporzionate e sostenibili. Ma esclude che si possano adottare divieti generalizzati, come dire “nessun lavoratore con limitazioni può fare straordinari o recuperi”. Un approccio di questo tipo può configurare addirittura discriminazione indiretta, con il rischio di contenziosi.

Strumenti a disposizione

Per gestire correttamente queste situazioni, le scuole possono:

  • richiedere al medico competente chiarimenti o aggiornamenti sul giudizio di idoneità, se cambiano le mansioni o l’organizzazione;

  • predisporre una scheda individuale con le prescrizioni e gli accomodamenti previsti (pausa ogni tot ore, esclusione da scale e pesi, ecc.);

  • ricorrere, in caso di contestazioni, al ricorso all’ASL entro 30 giorni (art. 41 D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 203/2024).

In sintesi, non è lecito trattare i lavoratori con limitazioni come “categorie a parte” escluse da istituti ordinari come i recuperi o le ore straordinarie. L’amministrazione ha il dovere di verificare le condizioni di salute, confrontarsi col medico competente e organizzare il servizio in modo ragionevole. Solo quando il giudizio medico vieta espressamente prestazioni ulteriori, allora il recupero dei prefestivi dovrà passare per altre strade (ferie o riposi già maturati).

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