Parere ARAN su decadenza RSU: il servizio “senza soluzione di continuità” nella stessa scuola esclude la perdita della carica
Alla redazione di InfoScuola24 è pervenuto un parere ARAN su una questione che ricorre spesso nelle scuole: la decadenza (o meno) dei componenti RSU quando un contratto a tempo determinato scade il 31 agosto e, dal 1° settembre, il lavoratore riprende servizio nella stessa istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato.
Il caso: RSU “ridotta” e contestazioni sulla decadenza
La vicenda nasce da una richiesta di chiarimenti inviata da un’istituzione scolastica che, decorso il termine dei 45 giorni previsto dall’art. 9, comma 7, dell’ACNQ 12 aprile 2022, aveva rilevato la decadenza di due componenti RSU: uno per trasferimento ad altra scuola e uno per contratto fino al 30/06 (termine delle attività didattiche).
Successivamente, un’organizzazione sindacale ha contestato che dovessero considerarsi decaduti anche altri due componenti, titolari di contratto annuale fino al 31 agosto 2025, che dal 1° settembre 2025 avevano ripreso servizio nella medesima istituzione scolastica a tempo indeterminato. Da qui il quesito posto ad ARAN: in questa situazione la decadenza si verifica oppure no?
Nel riscontro, ARAN richiama correttamente l’art. 9 dell’ACNQ 12 aprile 2022, che disciplina in modo puntuale le ipotesi di decadenza dalla carica RSU. In particolare, il comma 4 individua i casi tipici:
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incompatibilità (richiamo all’art. 8);
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cessazione del rapporto di lavoro;
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trasferimento, comando o altra assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio ricompreso in altra RSU;
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assenza continuativa superiore a 6 mesi, quando comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio e in grado di assumere decisioni scenda sotto il 50% del numero previsto.
Il chiarimento ARAN: nessuna decadenza se il servizio continua nella stessa scuola
Ed è qui il punto decisivo del parere: nel caso rappresentato, l’ARAN ritiene che il servizio prestato dagli interessati si sia svolto “senza soluzione di continuità” nella stessa istituzione scolastica. Di conseguenza, non ricorre l’ipotesi di decadenza dalla carica.
In sostanza, il passaggio dal contratto annuale (31/08) al contratto a tempo indeterminato (01/09), nella stessa scuola, non viene qualificato come cessazione del rapporto tale da far scattare automaticamente la decadenza.
Il chiarimento ha ricadute concrete sulla gestione delle relazioni sindacali d’istituto. La continuità della RSU evita “vuoti” di rappresentanza, riduce contenziosi interpretativi e consente di proseguire in modo più regolare i passaggi collegati alla contrattazione integrativa, spesso rallentata proprio da dubbi su composizione e legittimazione della RSU.
Il parere ARAN ha un valore che va oltre il singolo caso: finalmente l’Agenzia mette nero su bianco un principio che, nella prassi, aveva dato luogo a letture non sempre univoche e uniformi tra scuole e territori. La precisazione sulla “continuità del servizio” nella stessa istituzione scolastica rappresenta un riferimento operativo utile, capace di ridurre incertezze e di riportare l’attenzione su ciò che conta davvero: garantire la piena funzionalità della RSU e la regolarità della contrattazione di istituto.
NOTA ARAN

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